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Legge

L.R. Basilicata 16/2002

DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI NEL MONDO [1] (44)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 16/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina gli interventi della Regione Basilicata a sostegno dei lucani emigrati all’estero, dei loro familiari e dei rimpatriati: tutela, cultura, reinserimento sociale e lavorativo, contributi, borse di studio, assistenza sanitaria, sportelli informativi e associazionismo. È stata però totalmente abrogata dal 15 gennaio 2025, quindi oggi non è più applicabile.

Interventi della Regione Basilicata in favore dei lucani nel mondo e dei rimpatriati

Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani nel mondo

La legge regionale della Basilicata definiva un sistema organico di misure a favore dei lucani emigrati, dei loro discendenti e dei familiari, con particolare attenzione al rientro, al reinserimento sociale e lavorativo, alla tutela dei legami culturali con la terra d’origine e al sostegno delle associazioni. L’atto è oggi totalmente abrogato e non è più applicabile.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Basilicata operava nel quadro della programmazione regionale e in coerenza con Statuto, competenze regionali, iniziative statali e dell’Unione europea. Le misure erano dirette a:

  • sostenere i lavoratori emigrati e le loro famiglie;
  • diffondere la cultura lucana tra gli emigrati;
  • agevolare il rientro e il reinserimento nella vita sociale e produttiva regionale;
  • stipulare e finanziare convenzioni, accordi e protocolli con territori interessati dal fenomeno migratorio, comprese le istituzioni universitarie.

Destinatari e definizione di emigrato

I beneficiari erano i lucani emigrati all’estero per lavoro e le loro famiglie. Erano considerati emigrati:

  • i cittadini italiani nati in Basilicata e i loro discendenti emigrati e residenti all’estero, oppure coloro che avessero avuto residenza in Basilicata ed emigrato all’estero per almeno tre anni per lavoro dipendente o autonomo, purché rientrassero fissando la residenza in un Comune lucano;
  • il coniuge, anche separato, i figli e i parenti in linea retta entro il terzo grado di tali soggetti, se trasferivano la residenza in un Comune della Basilicata.

Il periodo all’estero si calcolava considerando come anno intero le frazioni superiori a sei mesi. Potevano beneficiare delle misure anche coloro che erano rientrati in Basilicata da non oltre due anni dall’entrata in vigore della legge.

Accesso alla legislazione regionale e quote nei bandi

Le leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, pesca, edilizia abitativa, formazione professionale, sanità, assistenza e servizi sociali dovevano tener conto della condizione degli emigrati che risiedevano o intendevano rientrare. Nei bandi relativi a tali interventi dovevano essere previste quote di riserva o condizioni di precedenza per i lucani emigrati all’estero rientrati in Italia e residenti in un Comune della Basilicata. Tali benefici erano riconosciuti a chi avesse fissato la residenza in Basilicata da almeno un anno e da non più di cinque anni alla data di pubblicazione del bando.

Organi di rappresentanza: Commissione regionale dei Lucani nel mondo

La Regione si avvaleva della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, organo consultivo e propositivo per l’attuazione delle finalità della legge. La Commissione era composta da rappresentanti istituzionali e delle comunità lucane in Italia e all’estero, con nomina tramite decreto del Presidente del Consiglio regionale previa designazione dei rispettivi enti od organismi.

La composizione comprendeva, tra gli altri:

  • il Presidente del Consiglio regionale o un consigliere delegato, con funzioni di presidente;
  • due consiglieri regionali vice presidenti;
  • rappresentanti dei Comuni, delle Province di Potenza e Matera;
  • rappresentanti delle federazioni lucane nei vari Paesi europei ed extraeuropei;
  • il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del “Centro dei Lucani nel Mondo - Nino Calice”;
  • i presidenti delle federazioni dei lucani nel mondo;
  • un rappresentante delle associazioni italiane dei lucani in Italia per ogni Regione;
  • i presidenti delle associazioni presenti in Paesi dove non esiste federazione, se unica associazione del Paese.

Le designazioni dovevano pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, la Commissione era comunque insediata dal Presidente del Consiglio regionale. I componenti restavano in carica fino alla scadenza della Commissione e comunque per non più di dieci anni consecutivi.

Compiti della Commissione

La Commissione proponeva i programmi triennali e annuali e i criteri per le sovvenzioni alle associazioni. Inoltre:

  • studiava il fenomeno migratorio e i suoi effetti economici e sociali;
  • formulava proposte in materia di occupazione;
  • segnalava iniziative legislative statali a tutela dei diritti degli emigrati;
  • promuoveva conferenze e rapporti con altre regioni, Governo e comunità organizzate all’estero;
  • proponeva programmi di reinserimento per i rimpatriati nei settori produttivi regionali;
  • sosteneva iniziative per conservare l’identità storico-culturale dei lucani all’estero;
  • promuoveva soggiorni culturali, viaggi di studio, scambi culturali e progetti formativi per emigrati e figli, con attenzione ai soggetti in disagio economico attestato dall’autorità consolare.

Ogni tre anni poteva essere convocata una Conferenza regionale dei Lucani nel mondo per una verifica pubblica sull’evoluzione del fenomeno e sulle modalità di intervento.

Funzionamento della Commissione e compensi

La Commissione adottava un proprio regolamento nella prima seduta e si riuniva ordinariamente una volta l’anno, con possibilità di riunioni straordinarie per comprovati motivi e di convocazione a rotazione nei continenti con maggiore presenza di emigrati lucani.

Ai componenti, esclusi Presidente e consiglieri regionali, spettavano:

  • rimborso spese per sedute e missioni, nei limiti previsti per i dirigenti del Consiglio regionale;
  • un gettone di presenza di 30 euro per giornata di seduta.

Le deliberazioni erano adottate, per i rappresentanti delle federazioni, con voto ponderato in base al numero di associazioni aderenti.

Comitato esecutivo e Forum dei giovani lucani nel mondo

La Commissione era affiancata da un Comitato esecutivo di otto membri, con cinque eletti al suo interno e i restanti membri di diritto individuati tra il Presidente della Commissione e i consiglieri regionali; partecipava senza voto il coordinatore del Centro dei Lucani nel Mondo.

Il Comitato esecutivo elaborava i programmi triennali e annuali e i criteri per le sovvenzioni, poi sottoposti alla Commissione e al Consiglio regionale. Le riunioni erano limitate a tre l’anno, salvo urgenze.

Era inoltre istituito il Forum dei giovani Lucani nel mondo, con durata pari alla legislatura, per rafforzare partecipazione giovanile, conoscenza e cooperazione con le comunità all’estero. Il Forum formulava indicazioni sulle iniziative per i giovani da inserire nel programma annuale e comprendeva rappresentanti giovani delle aree estere e dell’Italia, oltre ai membri del Comitato esecutivo.

Strutture di supporto, albo regionale e associazionismo

Il Consiglio regionale e la Giunta assicuravano il supporto organizzativo e di segreteria alle attività della Commissione, del Comitato esecutivo e della legge nel suo complesso, anche in connessione con il Centro dei Lucani nel Mondo “Nino Calice”.

L’Albo regionale delle associazioni e federazioni lucane, in Italia e all’estero, era gestito dalla struttura di supporto. L’iscrizione richiedeva, in linea generale:

  • almeno 50 iscritti;
  • statuti coerenti con Costituzione, Statuto regionale e leggi vigenti;
  • documentazione vistata dall’autorità consolare.

Per associazioni riconosciute da network comunitari era richiesta documentazione sugli scambi con l’estero; era prevista anche l’iscrizione di associazioni con almeno 30 iscritti under 40, o 60 iscritti nelle realtà già presidiate da altre associazioni lucane, con almeno il 50% under 40. Le federazioni potevano costituirsi dove operassero almeno due associazioni. Il Presidente del Consiglio regionale poteva disporre la cancellazione dall’albo per gravi inadempienze.

Programmazione triennale e piano annuale

Il sistema di intervento era fondato su:

  • un programma triennale di massima, approvato dal Consiglio regionale, che definiva linee, obiettivi, priorità e criteri per i piani annuali;
  • un piano annuale, anch’esso approvato dal Consiglio regionale, che ripartiva le somme disponibili tra le diverse tipologie di intervento.

Le federazioni o, in mancanza, le singole associazioni presentavano domanda di sovvenzione alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno; la Giunta programmava le azioni entro il 31 marzo.

Interventi a favore del rientro e del reinserimento

La legge prevedeva un ampio ventaglio di misure per i rimpatriati e le loro famiglie, tra cui:

  • sostegno al reinserimento lavorativo nei settori agricolo, artigianale, commerciale, turistico, peschereccio e in altri settori produttivi, anche mediante contributi in conto interessi o in conto capitale;
  • agevolazioni per l’acquisto, recupero o costruzione della prima casa e per l’assegnazione di alloggi economici e popolari;
  • interventi di formazione, riqualificazione professionale e assunzione, con quote non inferiori al 3% e almeno uno per modulo;
  • borse di studio e agevolazioni per i figli degli emigrati e rimpatriati nell’ordinamento scolastico e universitario;
  • sostegno all’accesso alle università per studenti figli di emigrati lucani, anche privi di cittadinanza italiana, con agevolazioni logistiche e fiscali.

Cultura, informazione e scambi

La Regione promuoveva iniziative culturali e sociali, sia all’estero sia tra le collettività lucane in altre regioni italiane, anche in collaborazione con altre amministrazioni, istituti italiani di cultura e associazioni dell’emigrazione. Erano previste inoltre:

  • campagne informative sulle iniziative regionali e sulla situazione occupazionale;
  • pubblicazioni, notiziari e materiale audiovisivo;
  • soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e lavoro per giovani lucani nel mondo;
  • scambi culturali e iniziative di turismo sociale;
  • attività promozionali nelle località di maggiore presenza di emigrati e discendenti.

Assistenza sanitaria, previdenza e rimpatrio delle salme

Tra gli interventi più rilevanti figuravano misure di assistenza sanitaria e previdenziale, anche tramite contributi per la stipula di polizze assicurative. Era previsto un contributo annuo fino a 620 euro per ciascun richiedente lucano nel mondo indigente e privo di altra tutela, utilizzabile per polizze sanitarie e previdenziali; il beneficio poteva essere riconosciuto anche ai lucani rientrati in Italia.

Per il trasporto delle salme degli emigrati deceduti all’estero era previsto un sussidio straordinario, quando il costo non fosse a carico di istituzioni o enti pubblici o privati:

  • 775 euro per rientri da Paesi europei;
  • 1.550 euro per rientri da Paesi extraeuropei.

L’erogazione era delegata al Comune di tumulazione, che riceveva le domande, istruiva le pratiche e trasmetteva trimestralmente il rendiconto alla Regione per il rimborso.

Sportelli Basilicata

Presso associazioni e federazioni erano previsti sportelli informativi permanenti denominati “Sportelli Basilicata”, finalizzati a promuovere produzioni locali, creare un sistema di informazioni e servizi e raccordare il mondo regionale con quello degli Stati di riferimento. Gli sportelli dovevano supportare partenariati internazionali e attivare servizi di contatto commerciale, consulenza fiscale e doganale, mediazione economica e collaborazione per eventi all’estero. Operavano in autonomia organizzativa e funzionale secondo le direttive della Giunta regionale, con coordinamento e assistenza tecnica dell’ufficio competente.

Copertura finanziaria

Gli oneri della legge gravavano sul bilancio regionale, con riferimento agli stanziamenti destinati alle azioni a sostegno degli emigrati lucani. Le spese di funzionamento della Commissione, incluse quelle di rappresentanza entro il limite del 20% della dotazione annuale del fondo, erano coperte dal bilancio del Consiglio regionale. Gli stanziamenti per gli esercizi successivi erano determinati dalle leggi di bilancio.

Abrogazione e regime di efficacia

La legge, entrata in vigore il giorno della pubblicazione, è stata totalmente abrogata dalla L.R. 15 gennaio 2025, n. 11. Di conseguenza, pur avendo avuto un’articolata disciplina applicativa nel tempo, oggi non è più utilizzabile come base normativa vigente.

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