Circolare numero 3 del 9-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga le regole già impartite per determinare il diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, alla luce della legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha confermato le disposizioni del decreto legge n. 511/1996 e fatti salvi gli atti e gli effetti dei precedenti decreti legge. Vengono distinti i casi dei lavoratori con sola contribuzione agricola e di quelli con contribuzione mista agricola ed extra agricola, precisando i requisiti contributivi, i criteri di rivalutazione delle giornate antecedenti il 1° gennaio 1984, i limiti massimi computabili e le modalità di trasferimento delle eccedenze.
Pensione di anzianità per operai agricoli dipendenti: criteri di accertamento del diritto
Pensione di anzianità per operai agricoli dipendenti: criteri di accertamento del diritto
La circolare riepiloga la disciplina applicabile alla pensione di anzianità per gli operai agricoli dipendenti, richiamando la legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510. Il testo chiarisce che le disposizioni sui requisiti per il diritto a pensione restano sostanzialmente quelle già fissate dal decreto legge n. 511/1996 e che restano salvi gli atti e gli effetti prodotti dai precedenti decreti legge in materia.
Quadro normativo di riferimento
La legge n. 608/1996 riproduce integralmente, all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, la disciplina dettata dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto n. 511 per l'accertamento dei requisiti di pensione di anzianità degli operai agricoli. Inoltre, l'articolo 1, commi 4 e 5, conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 30 ottobre 1995, n. 449, 29 dicembre 1995, n. 554, 26 febbraio 1996, n. 84, 26 aprile 1996, n. 219, 29 giugno 1996, n. 339, 2 agosto 1996, n. 405 e 1 ottobre 1996, n. 511.
Lavoratori che possono far valere soltanto contribuzione agricola
Per gli operai agricoli che dispongono solo di contribuzione agricola, il diritto alla pensione di anzianità nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti richiede congiuntamente:
- 35 anni di assicurazione;
- 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria, includendo gli anni anteriori al 1940 per i quali i contributi risultano versati mediante marche, gli anni di iscrizione parziale e i periodi di iscrizione negli elenchi di saldatura tra anno agrario e anno solare emessi in attuazione della legge 11 marzo 1970, n. 83;
- 5.460 giornate di contribuzione, con esclusione delle giornate coperte da contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.
Rivalutazione della contribuzione agricola precedente al 1° gennaio 1984
La circolare precisa che la contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione, versata o accreditata per lavoro agricolo prima del 1° gennaio 1984, quando sia pari o inferiore a 270 giornate per anno, deve essere rivalutata con coefficienti differenziati:
- 2,60 per gli uomini;
- 3,86 per le donne e i ragazzi.
La rivalutazione opera sia per le giornate utili al diritto sia per quelle utili solo alla misura della pensione. Ai fini dei limiti di computabilità previsti dall'articolo 9-ter, comma 5, della legge n. 608, si deve procedere separatamente, per ciascun anno, prima alla rivalutazione della contribuzione utile al diritto alla pensione di anzianità, esclusa la contribuzione per disoccupazione ordinaria e malattia, e poi alla rivalutazione di tutta la contribuzione agricola dell'anno, comprensiva di quella utile solo per la misura.
Sono fissati due limiti massimi annui:
- non più di 156 giornate, per ciascun anno, possono essere computate dalla rivalutazione della contribuzione utile al diritto;
- non più di 270 giornate, per ciascun anno, possono essere computate dalla rivalutazione di tutta la contribuzione ai fini della misura della pensione.
Trasferimento delle eccedenze e regole sulla contribuzione figurativa
Le giornate eccedenti le 270 in ciascun anno, ai sensi del comma 10 dell'articolo 7 della legge n. 638, devono essere trasferite agli anni successivi con limiti diversi a seconda del periodo:
- per gli anni successivi al 1983, il trasferimento avviene fino a concorrenza di 270 giornate per anno;
- per i periodi anteriori al 1° gennaio 1984, il trasferimento avviene negli anni in cui risultino versate o accreditate meno di 104 giornate per gli uomini e meno di 70 per donne e ragazzi, fino a tali limiti.
La ragione di tale disciplina risiede nel fatto che, per effetto della rivalutazione prevista per gli anni anteriori al 1984 dall'articolo 7, comma 12, il raggiungimento di quel numero di giornate consente di toccare il limite di 270 giornate annue di contribuzione. Resta inoltre fermo che il trasferimento è possibile solo negli anni nei quali risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
La contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane, come quella per servizio militare, malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, deve essere convertita in giornate applicando il criterio di 6 giornate per ogni settimana, secondo l'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Anche questa contribuzione, se collocata in anni anteriori al 1984 e riferita ad anni con un numero di contributi agricoli giornalieri pari o inferiore a 270, è soggetta alla rivalutazione con i coefficienti sopra indicati.
In ogni caso, non possono essere considerate in un singolo anno più di 156 giornate di contribuzione agricola utile al diritto alla pensione di anzianità. Le giornate eccedenti tale limite non possono essere riferite ad anni successivi nei quali risultino meno di 156 giornate utili al diritto.
Lavoratori che fanno valere anche contribuzione extra agricola
Per i lavoratori che, oltre alla contribuzione agricola, possono far valere anche contribuzione extra agricola, la circolare conferma che in ciascun anno non può essere valutato un numero di giornate di contribuzione agricola superiore a 156, equivalenti a 52 settimane. Ai fini della contribuzione extra agricola, le giornate agricole valutabili entro tale limite devono essere trasformate in settimane con il coefficiente 0,333.
Per gli anni anteriori al 1984, oltre alla contribuzione agricola entro il limite delle 52 settimane annue, può essere considerata anche la contribuzione extra agricola, anche se la somma delle settimane agricole ed extra agricole supera nell'anno le 52 settimane complessive. Tuttavia, per tali anni non può essere valutato complessivamente un numero di settimane superiore a quello compreso tra la data di inizio dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983.
Per gli anni successivi al 31 dicembre 1983, non è invece possibile valutare per ciascun anno, sommando contribuzione agricola ed extra agricola, più di 52 settimane complessive. In ogni caso, il numero di settimane utili al diritto non può eccedere quello compreso tra la data di inizio dell'assicurazione e la data di decorrenza della pensione, secondo gli articoli 7 e 8 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Sintesi applicativa
La circolare fornisce dunque un quadro operativo per l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli, distinguendo tra contribuzione agricola pura e contribuzione mista. Il fulcro della disciplina è costituito dal doppio criterio di limitazione annua delle giornate computabili e dalla rivalutazione della contribuzione precedente al 1° gennaio 1984, con regole specifiche per il trasferimento delle eccedenze e per la conversione della contribuzione figurativa da settimane a giornate.
Punti principali
Riferimento normativo e conferma della disciplina
La legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riproduce integralmente, all'articolo 9-ter, commi 4 e 5, la disciplina già dettata dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto n. 511 in materia di accertamento del diritto a pensione di anzianità per gli operai agricoli. La legge salva inoltre la validità degli atti, dei provvedimenti e degli effetti prodotti sulla base dei precedenti decreti legge richiamati.
Lavoratori con sola contribuzione agricola
Per gli operai agricoli che possono far valere esclusivamente contribuzione per lavoro agricolo, il diritto alla pensione di anzianità nell'AGO richiede: 35 anni di assicurazione; 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria, includendo gli anni anteriori al 1940 con contributi versati tramite marche, gli anni di iscrizione parziale e i periodi di saldatura tra anno agrario e anno solare; 5.460 giornate di contribuzione, escluse quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione ordinaria.
Rivalutazione delle contribuzioni antecedenti il 1° gennaio 1984
La contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria ad integrazione relativa al lavoro agricolo, se riferita a periodi anteriori al 1° gennaio 1984 e in numero pari o inferiore a 270 giornate per anno, deve essere rivalutata con i coefficienti 2,60 per gli uomini e 3,86 per donne e ragazzi. La rivalutazione vale sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione. Ai fini dei limiti di computabilità, occorre rivalutare separatamente, per ciascun anno, la contribuzione utile al diritto e, poi, tutta la contribuzione agricola dell'anno, con ulteriori limiti massimi di 156 giornate annue ai fini del diritto e 270 ai fini della misura.
Trasferimento delle eccedenze e contribuzione figurativa agricola
Le giornate eccedenti rispetto ai limiti annui vanno trasferite negli anni successivi secondo le regole richiamate dall'articolo 7 della legge n. 638: per gli anni successivi al 1983 fino a concorrenza di 270 giornate annue; per gli anni anteriori al 1° gennaio 1984 negli anni in cui risultino meno di 104 giornate per gli uomini e meno di 70 per donne e ragazzi, fino a tali limiti. Il trasferimento è possibile solo negli anni con almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. La contribuzione figurativa agricola accreditata in settimane va convertita in giornate nella misura di 6 giornate per settimana.
Lavoratori con contribuzione agricola ed extra agricola
Per i lavoratori che fanno valere anche contribuzione extra agricola, resta fermo il limite massimo di 156 giornate di contribuzione agricola valutabili per ciascun anno, equivalenti a 52 settimane. Le giornate agricole entro tale limite vanno trasformate in settimane con il coefficiente 0,333. Per gli anni anteriori al 1984 può essere considerata anche la contribuzione extra agricola, pur se la somma complessiva delle settimane agricole ed extra agricole supera le 52 nell'anno, ma non oltre il numero di settimane comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e il 31 dicembre 1983. Dopo il 31 dicembre 1983 non si possono valutare più di 52 settimane complessive per anno tra contribuzione agricola ed extra agricola.
Limite finale delle settimane utili
In ogni caso, il numero di settimane utili al diritto non può superare quelle comprese tra la data di inizio dell'assicurazione e la data di decorrenza della pensione, in conformità agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 gen 1997Circolare numero 4 del 9-1-1997
- Circolare · 8 gen 1997Circolare numero 2 del 8-1-1997
- Circolare · 4 gen 1997Circolare numero 1 del 4-1-1997
- Circolare · 14 gen 1997Circolare numero 6 del 14-1-1997
- Circolare · 14 gen 1997Circolare numero 5 del 14-1-1997
- Circolare · 16 gen 1997Circolare numero 8 del 16-1-1997
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →