Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 8 del 16-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le agevolazioni contributive introdotte dall’art. 27, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669: uno sgravio unico del 6% dal 1 dicembre 1996 al 30 novembre 1997 per le regioni meridionali indicate e la proroga dello sgravio totale annuale per i nuovi assunti in incremento dell’occupazione. Le misure si applicano anche a Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia. Viene chiarito che Abruzzo e Molise restano esclusi dal beneficio dal 1 dicembre 1994, salvo il regime ridotto già riconosciuto per il periodo 1 luglio-30 novembre 1994. La circolare fornisce inoltre le modalità operative di esposizione nel modello DM10/2 e le istruzioni per il recupero degli sgravi pregressi con i relativi codici contributivi.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e per Venezia insulare/Chioggia ex D.L. 669/1996

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e per Venezia insulare/Chioggia ai sensi del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669

La circolare illustra il regime degli sgravi contributivi introdotti dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 669/1996, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996. Le disposizioni confermano e prorogano le agevolazioni già disciplinate dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, intervenendo anche per risolvere la situazione di incertezza relativa ad Abruzzo e Molise.

Ambito di applicazione territoriale

Lo sgravio unico del 6% si applica, dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996 e fino al 30 novembre 1997, alle imprese operanti nelle regioni:

  • Campania
  • Basilicata
  • Puglia
  • Calabria
  • Sicilia
  • Sardegna

La stessa disciplina è estesa anche ai territori di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia, richiamati dall’art. 5-bis della legge 31 maggio 1995, n. 206.

La circolare precisa inoltre che le regioni Abruzzo e Molise restano escluse dalle agevolazioni dal 1 dicembre 1994 in poi. Per tali territori viene ribadito soltanto il beneficio ridotto già riconosciuto per il periodo 1 luglio 1994 - 30 novembre 1994, nella misura del 12%.

Sgravio unico del 6%

L’art. 27, comma 1, del D.L. n. 669/1996 dispone uno sgravio contributivo del 6% per il periodo 1 dicembre 1996 - 30 novembre 1997, secondo i criteri e le modalità del decreto interministeriale 5 agosto 1994. La norma conferma quindi l’impianto regolato dal precedente decreto, richiamato anche per i chiarimenti già forniti con la circolare n. 247 del 27 agosto 1994.

Sgravio totale annuale per nuovi assunti

Per il medesimo periodo 1 dicembre 1996 - 30 novembre 1997, lo stesso articolo proroga lo sgravio totale annuale previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 5 agosto 1994. Il beneficio riguarda i nuovi assunti che determinino un incremento delle unità effettivamente occupate rispetto alla consistenza rilevata al 30 novembre 1996.

La circolare richiama, per l’applicazione concreta, i criteri e i chiarimenti già illustrati nella circolare n. 247 del 27 agosto 1994.

Chiarimento per Abruzzo e Molise

La circolare evidenzia che la disposizione legislativa risolve in via normativa l’incertezza derivata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1331 del 15 ottobre 1996. In conseguenza, le sedi devono procedere all’invio delle eventuali note di addebito verso le aziende inadempienti, con applicazione delle somme aggiuntive pari al tasso degli interessi di dilazione e di differimento.

Modalità operative sul modello DM10/2

Per l’esposizione ordinaria dello sgravio, le imprese interessate devono utilizzare il modello DM10/2:

  • lo sgravio unico del 6% va indicato nel rigo 45;
  • il nuovo sgravio totale annuale per i nuovi assunti ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1996 va indicato in uno dei righi in bianco del quadro D, con la dicitura "SGRAVIO TOT. DL 669/96" e il codice L322.

La circolare precisa inoltre che lo sgravio totale ancora in corso per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1995, deve continuare a essere esposto con il codice L310.

Recupero degli sgravi per i periodi pregressi

Il recupero degli sgravi spettanti dal mese di dicembre 1996 può essere effettuato con le denunce relative a:

  • gennaio 1997, da presentare entro il 20 febbraio 1997;
  • febbraio 1997, da presentare entro il 20 marzo 1997;
  • marzo 1997, da presentare entro il 20 aprile 1997.

Per il recupero nel DM10/2 occorre utilizzare il quadro D e indicare:

  • per lo sgravio unico 6%, la dicitura "REC. SGRAVIO DL 669/96" e il codice L323;
  • per il nuovo sgravio totale annuale, la dicitura "REC. SGRAVIO TOT. DL 669/96" e il codice L324.

Finalità della circolare

La circolare fornisce dunque il quadro applicativo delle agevolazioni contributive previste dal D.L. n. 669/1996, sia sotto il profilo territoriale sia sotto quello operativo, indicando ai datori di lavoro le modalità di esposizione, di recupero e di gestione contabile degli sgravi nel sistema DM10/2.

Punti principali

Sgravio unico del 6% per il Mezzogiorno

L’art. 27, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 prevede per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 30 novembre 1997 uno sgravio contributivo unico nella misura del 6% per le regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, secondo i criteri e le modalità del decreto interministeriale 5 agosto 1994.

Proroga dello sgravio totale annuale per nuovi assunti

Per lo stesso periodo e nelle medesime regioni è prorogato lo sgravio totale annuale previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 5 agosto 1994 per i nuovi assunti che determinano un incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996.

Ambito territoriale ed esclusioni

La disciplina si applica anche ai territori di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia, richiamati dall’art. 5-bis della legge 31 maggio 1995, n. 206. Restano invece escluse le regioni Abruzzo e Molise dal 1 dicembre 1994 in poi; per tali regioni viene ribadito il beneficio limitato al 12% dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994.

Chiarimento sulla situazione di Abruzzo e Molise

La norma viene presentata come soluzione legislativa dell’incertezza creatasi dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1331 del 15 ottobre 1996. Le sedi INPS devono procedere all’invio delle eventuali note di addebito verso le aziende inadempienti, con applicazione delle somme aggiuntive nella misura pari al tasso degli interessi di dilazione e di differimento.

Modalità operative sul modello DM10/2

Le imprese delle regioni interessate e dei territori di Venezia insulare, isole della laguna e centro storico di Chioggia devono esporre lo sgravio unico del 6% nel rigo 45 del mod. DM10/2 per il periodo 1 dicembre 1996-30 novembre 1997. Il nuovo sgravio totale per i nuovi assunti ad incremento dell’occupazione al 30 novembre 1996 va indicato in un rigo in bianco del quadro D del DM10/2, con la dicitura "SGRAVIO TOT. DL 669/96" e il codice L322.

Continuità del precedente sgravio totale annuale

Lo sgravio totale ancora vigente per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, ad incremento delle unità occupate al 30 novembre 1995, deve continuare a essere esposto con il codice L310, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 247 del 27 agosto 1994.

Recupero degli sgravi pregressi

Il recupero degli sgravi spettanti dal mese di dicembre 1996 può essere effettuato con la denuncia di gennaio 1997, da presentare entro il 20 febbraio 1997, oppure con quelle di febbraio e marzo 1997, da presentare rispettivamente entro il 20 marzo 1997 e il 20 aprile 1997. Per tali recuperi vanno utilizzati nel quadro D del DM10/2 i codici di nuova istituzione L323 per lo sgravio unico 6% e L324 per il nuovo sgravio totale annuale, con le diciture "REC. SGRAVIO DL 669/96" e "REC. SGRAVIO TOT. DL 669/96".

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.