Circolare numero 4 del 9-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni già fornite con la n. 26/1993 alla luce della sentenza della Cassazione n. 5895/1996 e della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1996. Viene confermato il criterio per i ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991, per i quali la rivalutazione monetaria spetta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali. Per i ratei maturati prima del 31 dicembre 1991, invece, viene modificata l'istruzione precedente: la rivalutazione monetaria va corrisposta insieme agli interessi legali per tutto il periodo di ritardo fino al pagamento, non solo fino al 30 dicembre 1991.
Applicazione dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 sulla rivalutazione monetaria dei ratei di pensione pagati in ritardo
Applicazione dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 ai ratei pensionistici pagati in ritardo
La circolare interviene per aggiornare le istruzioni operative in materia di rivalutazione monetaria dovuta sui ratei di pensione corrisposti tardivamente, a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale determinata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5895/1996 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1996. Il documento modifica parzialmente i criteri già fissati con la circolare n. 26 del 5 febbraio 1993, mantenendo fermo il trattamento dei ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991 e ridefinendo invece il regime applicabile ai ratei anteriori al 31 dicembre 1991.
Quadro normativo e precedente orientamento amministrativo
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 7-19 ottobre 1992, la circolare n. 26 del 1993 aveva già fornito istruzioni sull'ambito temporale di applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, nonché sull'esecuzione delle sentenze di condanna dell'Istituto alla rivalutazione monetaria di rate di pensione pagate in ritardo.
In particolare, il punto 2.2.1 della circolare n. 26/1993 distingueva due ipotesi:
- per i ratei con ritardo perfezionato prima del 31 dicembre 1991, la rivalutazione monetaria era dovuta in aggiunta agli interessi legali per il periodo fino al 30 dicembre 1991, mentre per il periodo successivo era dovuta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali;
- per i ratei con ritardo perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, la rivalutazione monetaria era dovuta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali.
Intervento della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 5895 del 18 aprile-26 giugno 1996, ha affermato che dal rapporto assistenziale e previdenziale non deriva un'unica obbligazione rateale complessiva, ma una serie di obbligazioni periodiche autonome, ciascuna corrispondente alla prestazione dovuta per il relativo periodo. Da tale principio discende che ogni rateo, in caso di pagamento tardivo, è soggetto al risarcimento del danno da mora previsto dalla legge vigente al momento della sua maturazione.
Secondo la Cassazione:
- per i ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991 si applica l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, con imputazione in detrazione dell'importo dovuto a titolo di interessi rispetto al maggior danno da svalutazione;
- per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991 continua ad applicarsi la disciplina della rivalutazione monetaria quale risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 156/1991 e n. 196/1993, anche se il ritardo nel pagamento prosegue oltre tale data.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 361 del 17-24 ottobre 1996, ha recepito tale impostazione e ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Il Giudice delle leggi ha richiamato la necessità, in un contesto di equilibrio della finanza pubblica, di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa e ha ritenuto la disposizione non ingiustificata.
Nuove istruzioni operative per l'esecuzione delle sentenze
Alla luce di tali principi, la circolare stabilisce una parziale modifica dei criteri contenuti nel punto 2.2.1 della circolare n. 26/1993 per l'esecuzione delle sentenze di condanna alla corresponsione di somme a titolo di rivalutazione monetaria su rate di pensione pagate dopo il 30 dicembre 1991, quando l'importo complessivamente dovuto comprenda sia rate maturate prima del 31 dicembre 1991 sia rate maturate successivamente.
Pertanto:
- sulle rate di pensione per le quali il ritardo si è perfezionato prima del 31 dicembre 1991, le somme dovute per rivalutazione monetaria devono essere corrisposte in aggiunta agli interessi legali maturati sui ratei per tutto il periodo compreso tra la data del ritardo e il pagamento;
- sulle rate di pensione per le quali il ritardo si è perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, le somme dovute per rivalutazione monetaria devono essere corrisposte solo per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali.
Valore operativo per gli uffici legali
Il documento si chiude con un invito rivolto agli uffici dell'Istituto a prendere atto del nuovo orientamento giurisprudenziale per assicurare una difesa corretta e puntuale degli interessi patrimoniali dell'ente. La circolare ha quindi natura interpretativa e applicativa, e serve a uniformare la gestione delle controversie e l'esecuzione delle condanne relative alla rivalutazione monetaria dei ratei pensionistici tardivamente corrisposti.
Punti principali
Richiamo alla circolare n. 26/1993 e al criterio originario
La circolare richiama le istruzioni già impartite dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 394/1992, in particolare il punto 2.2.1 della circolare n. 26 del 5 febbraio 1993. In quella sede, per i casi in cui le somme dovute comprendessero ratei maturati sia prima sia dopo il 31 dicembre 1991, era stato stabilito che: per i ratei con ritardo perfezionato prima del 31 dicembre 1991, la rivalutazione monetaria fosse dovuta in aggiunta agli interessi legali solo fino al 30 dicembre 1991 e, per il periodo successivo, solo per l'eventuale eccedenza degli interessi; per i ratei con ritardo perfezionato dopo il 30 dicembre 1991, la rivalutazione fosse dovuta solo per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali.
Intervento giurisprudenziale: Cassazione n. 5895/1996 e Corte costituzionale n. 361/1996
La materia viene riesaminata alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5895 del 18 aprile-26 giugno 1996 e della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 17-24 ottobre 1996. La Cassazione afferma che dal rapporto previdenziale o assistenziale non nasce un'unica obbligazione rateale, ma una pluralità di obbligazioni periodiche, ciascuna delle quali realizza la prestazione dovuta per il relativo periodo. Ne deriva che ogni rateo, se pagato in ritardo, è soggetto al risarcimento del danno da mora secondo la disciplina vigente al momento della sua maturazione. La Corte costituzionale recepisce tale orientamento e dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Conseguenze per i ratei maturati dopo il 30 dicembre 1991
Per i ratei maturati successivamente al 30 dicembre 1991 resta fermo quanto già indicato nella circolare n. 26/1993: l'importo dovuto a titolo di rivalutazione monetaria deve essere corrisposto solo per la parte eventualmente eccedente l'importo degli interessi legali maturati. Questo criterio continua a valere anche quando il pagamento tardivo comprenda ratei di diversa anzianità.
Nuovo criterio per i ratei maturati prima del 31 dicembre 1991
La modifica più rilevante riguarda i ratei per i quali il ritardo nel pagamento si sia perfezionato anteriormente al 31 dicembre 1991. In base ai nuovi principi giurisprudenziali, la rivalutazione monetaria non deve più essere limitata al periodo fino al 30 dicembre 1991, ma va corrisposta in aggiunta agli interessi legali maturati sui medesimi ratei per tutto il periodo compreso tra la data del ritardo e la data del pagamento. Viene quindi superata la precedente istruzione che limitava il cumulo solo fino al 30 dicembre 1991.
Finalità applicativa per la difesa dell'Istituto
La circolare invita gli uffici legali a prendere atto dell'evoluzione giurisprudenziale ai fini di una corretta e puntuale difesa degli interessi patrimoniali dell'Istituto. Il documento ha quindi funzione di aggiornamento operativo nella liquidazione delle somme dovute in esecuzione di sentenze di condanna alla corresponsione della rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici pagati in ritardo.
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