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Circolare

Circolare numero 1 del 4-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di condono/regolarizzazione contributiva agevolata, con riferimento ai contributi e premi omessi o versati tardivamente. Vengono indicati i soggetti interessati, i periodi regolarizzabili, il termine del 1 aprile 1997 per domanda e primo versamento, le modalità di calcolo delle somme aggiuntive ridotte e la possibilità di pagamento rateale fino a 30 rate bimestrali. Sono inoltre fornite istruzioni operative sulla modulistica e sulla gestione delle domande già pervenute o da acquisire.

Condono e regolarizzazione contributiva agevolata ex L. 662/1996

Condono e regolarizzazione contributiva agevolata ex L. 662/1996

La circolare fornisce le prime istruzioni applicative in materia di condono e regolarizzazione contributiva agevolata introdotti dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con particolare attenzione ai rapporti con il precedente D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, decaduto per mancata conversione. Il provvedimento, entrato in vigore il 1 gennaio 1997, conferma in larga parte l'impianto già delineato dal decreto-legge, ma modifica il perimetro temporale dei periodi regolarizzabili e disciplina termini, modalità di pagamento e adempimenti operativi.

Quadro normativo e salvezza degli effetti del D.L. n. 538/1996

La Legge n. 662/1996, all'art. 1, commi da 226 a 233, introduce nuove misure di regolarizzazione contributiva agevolata. La circolare richiama espressamente il comma 233, secondo cui restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 538/1996. Ne consegue che le regolarizzazioni effettuate ai sensi del decreto-legge, purché eseguite entro il termine del 16 dicembre 1996, conservano piena efficacia, anche se riferite a periodi contributivi maturati fino a tutto luglio 1996.

Soggetti interessati e periodi regolarizzabili

Beneficiari del condono sono i soggetti tenuti al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, quando risultino debitori per contributi o premi omessi o versati tardivamente. La sanatoria riguarda esclusivamente i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto il mese di giugno 1996. Si tratta di una restrizione rispetto al D.L. n. 538/1996, che consentiva la regolarizzazione fino a luglio 1996. La circolare precisa inoltre che non opera alcuna distinzione tra soggetti che denunciano per la prima volta la posizione e soggetti già iscritti.

Termini per domanda e pagamento

Il termine per la presentazione della domanda di condono e per il pagamento agevolato è fissato al 1 aprile 1997, poiché il 31 marzo 1997 cade in giorno festivo. Il medesimo termine vale sia per il versamento in unica soluzione sia per il pagamento della prima rata, nel caso di adesione alla rateazione. Le domande devono essere presentate presso gli sportelli polifunzionali costituiti presso INPS, INAIL, CCIAA e CPA.

Somme aggiuntive ridotte e criteri di calcolo

In luogo delle sanzioni civili, la legge prevede il pagamento di somme aggiuntive ridotte, da calcolare al tasso annuo del 17%. Il calcolo va effettuato per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria del versamento e la data del pagamento effettivo, sia esso in unica soluzione o riferito al primo versamento rateale. Il limite massimo di tali somme è pari al 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente, considerando congiuntamente i contributi già versati in ritardo e quelli ancora da versare.

Rateazione del debito

La regolarizzazione può avvenire, indipendentemente dall'importo del debito, anche mediante 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo. La prima rata deve essere pagata entro il 1 aprile 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi al tasso dell'8% annuo, si determina applicando al debito complessivo il coefficiente 0,040127, indicato nella colonna 4 della tabella 2 allegata alla legge. Il debito da rateizzare è costituito dall'ammontare dei contributi non versati, maggiorato delle somme aggiuntive ridotte e delle eventuali somme aggiuntive dovute per contributi versati in ritardo.

Modulistica e adempimenti organizzativi

Per le operazioni di condono deve essere utilizzata la modulistica già predisposta per il D.L. n. 538/1996. Le sedi devono allegare un foglio di avvertenze, da riprodurre localmente in fotocopia, nel quale siano evidenziate le novità introdotte dalla L. n. 662/1996. È inoltre prevista una stampa nazionale di un intercalare con le avvertenze aggiornate, con riserva di successive comunicazioni.

Richiesta di modulistica aggiuntiva e gestione dei bollettini

Le sedi regionali devono comunicare con urgenza, e comunque entro 15 giorni dall'emanazione della circolare, l'eventuale fabbisogno di ulteriori quantitativi di modulistica rispetto a quelli già consegnati per il condono di cui al D.L. n. 538/1996, distinguendo le richieste per categorie di contribuenti. Per il pagamento rateale, l'Amministrazione segnala che i bollettini di conto corrente postale saranno inviati direttamente agli interessati con cadenze periodiche, rendendo non necessario consegnare anticipatamente un set completo di bollettini.

Gestione informatica delle domande

La Direzione Generale informa che sono in corso di predisposizione specifici programmi per la gestione delle domande di condono. In attesa delle istruzioni della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica, le sedi dovranno acquisire con immediatezza le domande di condono già pervenute alla data del 16 dicembre 1996, non appena sarà resa disponibile la relativa procedura operativa.

Punti principali

Ambito del condono e soggetti interessati

Possono accedere alla regolarizzazione agevolata i soggetti obbligati al versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi, debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente. La sanatoria riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino a tutto il mese di giugno 1996. La circolare precisa che non vi è distinzione tra soggetti che denunciano per la prima volta la posizione e soggetti già iscritti.

Rapporto con il precedente D.L. n. 538/1996

Rispetto al decreto-legge decaduto, la nuova disciplina restringe il periodo regolarizzabile, portandolo da luglio 1996 a giugno 1996. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1, comma 233, restano validi gli atti e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. n. 538/1996. Restano quindi salve le regolarizzazioni effettuate entro il 16 dicembre 1996 anche per periodi fino a luglio 1996.

Termini per domanda e pagamento

Il termine per presentare la domanda di condono e per effettuare il pagamento agevolato, sia in unica soluzione sia per la prima rata, è fissato al 1 aprile 1997, poiché il 31 marzo 1997 cade di festivo. Le domande vanno presentate presso gli sportelli polifunzionali dell'INPS, dell'INAIL, della CCIAA e della CPA.

Calcolo delle somme aggiuntive ridotte

Le somme aggiuntive sostitutive delle sanzioni civili sono ridotte e si calcolano al tasso annuo del 17% per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria e la data di effettivo pagamento. Il tetto massimo è pari al 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione presso ciascun ente, considerando sia i contributi già versati in ritardo sia quelli ancora da versare.

Pagamento rateale

La regolarizzazione può avvenire anche in 30 rate bimestrali consecutive di uguale importo, a prescindere dall'ammontare del debito. La prima rata deve essere versata entro il 1 aprile 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi dell'8% annuo, si ottiene applicando al debito il coefficiente 0,040127 indicato nella tabella 2 allegata alla legge.

Modulistica e istruzioni operative

Per le operazioni di condono deve essere usata la modulistica già predisposta per il D.L. n. 538/1996, integrata con un foglio di avvertenze che evidenzi le novità della L. n. 662/1996. È prevista anche una stampa nazionale di apposito intercalare con avvertenze aggiornate. Le sedi regionali devono comunicare con urgenza, entro 15 giorni dalla circolare, l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di modulistica distinto per categorie di contribuenti.

Gestione dei bollettini e acquisizione domande

Per chi opta per il pagamento rateale, l'Amministrazione comunica che i bollettini di c.c.p. saranno inviati direttamente agli interessati con cadenze periodiche, riducendo la necessità di consegnare un set completo di bollettini. Sono in corso di predisposizione programmi informatici per la gestione delle domande e, non appena disponibili le istruzioni della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica, le sedi dovranno acquisire immediatamente le domande di condono già pervenute alla data del 16 dicembre 1996.

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