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Circolare

Circolare numero 2 del 8-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le agevolazioni contributive previste dall'art. 10 del D.L. 511/1996 per le imprese con meno di 100 dipendenti che assumono dirigenti disoccupati, chiarendo condizioni, limiti, organi competenti e modalità operative. Vengono inoltre richiamate le convenzioni tra Agenzie per l'impiego, confederazioni dei dirigenti e associazioni datoriali, il programma di riparto territoriale e settoriale delle risorse, nonché le istruzioni per la compilazione dei modelli contributivi DM10/2 e O1/M. La circolare precisa anche l'ambito del beneficio, la non cumulabilità con altri sgravi e le esclusioni da computo della contribuzione agevolabile; un successivo telefax corregge alcuni refusi nel programma e nella convenzione-tipo B.

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione e sostegno alle imprese con meno di 100 dipendenti

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

La circolare disciplina l'attuazione delle agevolazioni contributive introdotte per favorire il reimpiego dei dirigenti privi di occupazione presso imprese e consorzi con meno di 100 dipendenti. Essa chiarisce il quadro normativo di riferimento, le condizioni per il riconoscimento del beneficio, gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le modalità di stipula delle convenzioni territoriali previste dalla legge.

Quadro normativo e continuità degli effetti

La disciplina richiama l'art. 10 del D.L. 1.10.1996, n. 511, che riprendeva norme già contenute in precedenti decreti-legge emanati nel 1996. Poiché tali decreti sono decaduti per mancata conversione, la legge 28.11.1996, n. 608 ha salvato gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti già prodotti, consentendo di mantenere validi i rapporti giuridici sorti sulla base di tali decreti.

La circolare stabilisce che le agevolazioni possono essere riconosciute per tutta la durata prevista dalla norma soltanto se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

  • il decreto concessivo del Direttore dell'Agenzia per l'impiego è intervenuto entro il 1.12.1996;
  • l'assunzione del dirigente è intervenuta entro la medesima data.

Finalità dell'intervento e struttura delle convenzioni

La disciplina persegue due obiettivi distinti ma collegati:

  • favorire la ricollocazione dei dirigenti cessati dal rapporto di lavoro, mediante un servizio pubblico di incontro tra domanda e offerta;
  • sostenere la piccola e media impresa attraverso la riduzione del costo di utilizzo di personale altamente qualificato.

Per raggiungere tali obiettivi sono previste due tipologie di convenzioni:

  • convenzioni di tipo A, tra Agenzie per l'impiego e confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative, finalizzate alla costruzione di banche dati dei dirigenti disponibili e all'aggiornamento delle informazioni sul loro curriculum professionale;
  • convenzioni di tipo B, tra Agenzie per l'impiego, confederazioni dei dirigenti e associazioni datoriali rappresentative delle piccole e medie imprese, finalizzate alla concreta concessione dei benefici contributivi.

La circolare specifica che le convenzioni devono essere adeguate alle caratteristiche del contesto locale e possono essere arricchite con il coinvolgimento di enti di formazione manageriale, Regioni e istituzioni economiche del territorio.

Soggetti destinatari e misura del beneficio

Il beneficio è destinato:

  • alle imprese con meno di 100 dipendenti;
  • ai consorzi tra imprese con meno di 100 dipendenti;
  • che assumano dirigenti privi di occupazione, anche con contratto di lavoro a termine.

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza, per un periodo massimo di 12 mesi, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1995.

Il provvedimento concessivo indica la retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo della contribuzione agevolabile.

Limiti applicativi e criteri di calcolo

La circolare precisa che:

  • il beneficio riguarda solo la contribuzione a carico del datore di lavoro;
  • la quota a carico del lavoratore resta integralmente dovuta;
  • la misura agevolativa è alternativa a qualsiasi altro sgravio, fiscalizzazione o riduzione contributiva prevista dalla normativa vigente.

La riduzione si applica esclusivamente alla contribuzione previdenziale e assistenziale effettivamente dovuta, con esclusione delle aliquote riscosse dagli enti previdenziali come meri esattori per conto di altri soggetti pubblici. Restano pertanto escluse, tra le altre, le seguenti aliquote e contributi:

  • 0,10% asili nido;
  • 0,20% assistenza malattia pensionati;
  • 0,16% contributo assistenza orfani;
  • 1,66% assistenza antitubercolare devoluta al SSN;
  • 0,35% quota GESCAL;
  • 9,60% SSN e 3,80% contributo di solidarietà SSN;
  • 0,30% destinato ai Fondi di rotazione.

Organo competente e procedimento di concessione

La concessione del beneficio è adottata, al termine delle procedure regionali, con decreto del Direttore dell'Agenzia per l'impiego competente, che viene notificato ai competenti enti previdenziali.

Nell'ambito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in assenza delle Agenzie per l'impiego, le convenzioni possono essere stipulate dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione o, in mancanza, dagli uffici territorialmente competenti in materia di lavoro e massima occupazione.

Adempimenti delle Sedi e gestione del beneficio

Le sedi competenti devono:

  • contrassegnare le posizioni delle aziende ammesse con il codice di autorizzazione di nuova istituzione "4X";
  • conservare copia dei decreti concessivi del Direttore dell'Agenzia per l'impiego;
  • conservare le liste prodotte dalla procedura di controllo delle denunce DM10/2 sulle quali risultano evidenziati i benefici conguagliati.

Questa documentazione è necessaria per verificare la regolarità delle somme portate a conguaglio.

Compilazione del mod. DM10/2

Per il DM10/2 i datori di lavoro devono calcolare i contributi complessivamente dovuti sull'intera aliquota contributiva, senza riduzioni preliminari, considerando sia la quota datoriale sia quella del lavoratore. I dati vanno esposti nei quadri B-C utilizzando il codice tipo contribuzione di nuova istituzione "92", avente il significato di "Dirigente assunto ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511/96".

In particolare devono essere riportati:

  • nella casella "COD": i codici 3920, 392P o 392S, a seconda della tipologia del rapporto, con le diciture previste dalla circolare;
  • nella casella "N. DIPENDENTI": il numero dei dirigenti interessati;
  • nella casella "RETRIBUZIONI": l'ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte;
  • nella casella "NUMERO GIORNATE": il numero delle giornate retribuite oppure, per il part-time, il numero delle ore.

Nel quadro D va indicato il 50% dell'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro con il codice "R400" e la dicitura "RID. 50% ART. 10 DL 511/96". Per il recupero dei benefici relativi a periodi pregressi va utilizzato il codice "R401" con la dicitura "ARR. ART. 10 DL 511/96".

Per i rapporti di lavoro part-time sono previste due distinte codifiche in base all'orario:

  • 392P per i dirigenti a tempo parziale con meno di 78 ore;
  • 392S per i dirigenti a tempo parziale con più di 77 ore.

Compilazione del mod. O1/M

Per i dirigenti assunti in base alla disciplina in esame, nel mod. O1/M deve essere riportato nella casella "TIPO RAPP." del quadro B il codice "92".

Aspetti contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla misura è stato istituito il conto GAW 37/41, denominato per gli sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 511/1996.

Programma ministeriale: riparto territoriale e settori prioritari

Il programma allegato alla circolare definisce i criteri di intervento e di riparto delle risorse, tenendo conto della consistenza del tessuto delle piccole e medie imprese e della necessità di concentrare gli incentivi su aree e settori a maggior potenziale di sviluppo.

Le priorità territoriali sono così individuate:

  • 40% delle risorse al Mezzogiorno, corrispondente alle 8 regioni dell'Obiettivo 1 dei Fondi strutturali UE;
  • 20% alle aree di declino industriale del Centro-Nord, corrispondenti alle aree sub-regionali dell'Obiettivo 2;
  • la restante quota alle altre aree del Centro-Nord.

La ripartizione regionale è effettuata sulla base del numero delle imprese, secondo il Censimento ISTAT 1991, nella classe dimensionale tra 20 e 49 addetti.

I settori economici privilegiati sono quelli maggiormente esposti alla concorrenza internazionale o bisognosi di evoluzione organizzativa:

  • settore agricolo e della pesca;
  • settore commerciale e turistico;
  • settore dei trasporti;
  • comparti manifatturieri, con priorità al sistema moda e all'industria del legno e del mobile.

Per i dirigenti, il programma richiede il coinvolgimento di professionalità capaci di favorire l'adeguamento competitivo del sistema imprenditoriale.

Criteri selettivi per l'assegnazione dei benefici

All'interno di ciascuna regione, la selezione delle imprese beneficiarie deve evitare una distribuzione dispersiva delle risorse e privilegiare i casi a maggiore efficacia economica e occupazionale. Sono indicati, in particolare, i seguenti criteri di priorità:

  • imprese operanti in aree territoriali locali a forte specializzazione produttiva;
  • imprese già beneficiarie di altri interventi di politica del lavoro, come patti territoriali o contratti di riallineamento;
  • imprese operanti in aree di crisi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 236/1993;
  • imprese con meno di 50 addetti;
  • imprese che inseriscono il primo dirigente.

Convenzione tipo A: banca dati e ricollocazione dei dirigenti

La convenzione tipo A disciplina la collaborazione fra Agenzia per l'impiego e confederazione dei dirigenti per:

  • costituire un supporto conoscitivo aggiornato sui dirigenti in cerca di nuova collocazione;
  • raccogliere dati individuali e professionali attraverso appositi modelli;
  • promuovere forme di cooperazione con le associazioni imprenditoriali per stabilizzare il servizio di incontro domanda-offerta;
  • coordinare iniziative di reinserimento in attività dipendenti, indipendenti, autonome, imprenditive o cooperative;
  • istituire presso l'Agenzia un organismo compartecipato con compiti propulsivi e di coordinamento;
  • effettuare valutazioni annuali sulle attività svolte.

Convenzione tipo B: ammissibilità, procedure e monitoraggio

La convenzione tipo B regola l'attuazione concreta degli incentivi per il sostegno alle PMI attraverso l'inserimento dei dirigenti. Essa prevede che i dirigenti da reimpiegare provengano dalla banca dati costituita in base alla convenzione tipo A e che l'Agenzia assicuri l'accesso al catalogo dei dirigenti alle imprese richiedenti.

La convenzione definisce inoltre:

  • i settori e le aree territoriali di intervento;
  • i criteri di ammissibilità per imprese e dirigenti;
  • le priorità in favore di consorzi di imprese, servizi consortili, specifici comparti produttivi e determinate specializzazioni professionali;
  • le modalità di presentazione e decisione delle istanze, con possibili alternative procedurali;
  • l'istituzione di un comitato paritetico per la valutazione e il monitoraggio;
  • il provvedimento finale del Direttore dell'Agenzia che individua le imprese ammesse e ne comunica gli estremi agli istituti previdenziali e al Ministero del lavoro.

La circolare sottolinea inoltre che possono essere previste iniziative di formazione professionale per i dirigenti da inserire.

Correzioni successivamente segnalate

Il telefax ministeriale dell'8.5.1996 apporta due correzioni formali al testo originario:

  • nel punto 1 del programma, per i comparti produttivi manifatturieri, la classe corretta è la D e non la E;
  • nel punto 4 della convenzione tipo B, il rinvio corretto è ai punti 2 e 5 della convenzione, e non ai punti 3 e 6.

Elenco delle confederazioni e associazioni rappresentative

La circolare allega infine l'individuazione delle confederazioni sindacali dei dirigenti e delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, suddivise per settore economico, che costituiscono i soggetti legittimati alla stipula delle convenzioni previste dalla disciplina.

Punti principali

Finalità della disciplina e continuità normativa

La circolare attua le disposizioni dell'art. 10 del D.L. 1.10.1996, n. 511, norma reiterativa di precedenti decreti-legge già decaduti per mancata conversione. La legge 28.11.1996, n. 608 ha fatto salvi gli atti, i provvedimenti e gli effetti prodotti sulla base di tali decreti, consentendo di riconoscere le agevolazioni per l'intera durata prevista, purché il decreto concessivo del Direttore dell'Agenzia per l'impiego e l'assunzione del dirigente siano intervenuti entro il 1.12.1996.

Contenuto dell'agevolazione contributiva

Il beneficio consiste in un contributo pari al 50% della contribuzione dovuta agli istituti di previdenza, per non più di 12 mesi, a favore delle imprese che occupano meno di 100 dipendenti e dei consorzi tra esse che assumano dirigenti privi di occupazione, anche con contratto a termine. Il provvedimento concessivo indica la retribuzione lorda annua di riferimento per il calcolo della contribuzione. Il beneficio riguarda solo la contribuzione a carico del datore di lavoro, mentre la quota a carico del lavoratore resta dovuta integralmente.

Limiti, non cumulabilità ed esclusioni dal calcolo

La misura è alternativa a qualunque altra riduzione contributiva, fiscalizzazione o sgravio previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza e assistenza sociale. La riduzione si applica solo alle gestioni previdenziali e assistenziali e non alle aliquote riscosse dagli enti previdenziali come meri esattori per conto di altri soggetti pubblici. Sono quindi escluse dal calcolo, tra le altre, le aliquote per asili nido, assistenza malattia pensionati, assistenza orfani, assistenza antitubercolare devoluta al SSN, quota GESCAL, SSN e contributo solidarietà SSN, nonché lo 0,30% destinato ai Fondi di rotazione.

Organo competente, convenzioni e ruolo delle strutture territoriali

La concessione del beneficio è disposta con decreto del Direttore dell'Agenzia per l'impiego competente per regione, notificato agli enti previdenziali. La disciplina prevede convenzioni tra Agenzie per l'impiego, confederazioni sindacali dei dirigenti e associazioni rappresentative delle imprese, con possibilità di stipula, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, da parte degli uffici regionali del lavoro o degli uffici territorialmente competenti in materia di lavoro e massima occupazione. La circolare richiama inoltre la circolare ministeriale n. 51/96 del 10.4.1996 e la lettera integrativa del 31.10.1996 n. 8 PS 7094.

Istruzioni operative per le Sedi e per i datori di lavoro

Le posizioni delle aziende ammesse vanno contrassegnate con il codice di autorizzazione "4X". Le Sedi devono conservare i decreti concessivi e le liste prodotte dalla procedura di controllo dei mod. DM10/2 con i benefici conguagliati. I datori di lavoro devono esporre i contributi complessivi senza riduzioni, utilizzando nel DM10/2 il codice tipo contribuzione "92" e i codici operativi 3920, 392P o 392S a seconda del rapporto di lavoro, quindi calcolare ed esporre nel quadro D il 50% dell'importo dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro con il codice "R400". Per il recupero di periodi pregressi si usa il codice "R401". Nel mod. O1/M, per i dirigenti interessati, va indicato il codice "92" nella casella "TIPO RAPP.".

Aspetti contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla concessione dell'agevolazione è stato istituito il conto GAW 37/41, dedicato agli sgravi di oneri sociali a favore delle imprese che reimpiegano personale con qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. n. 511/1996.

Programma ministeriale di indirizzo e criteri di priorità

La norma persegue due obiettivi: favorire un servizio pubblico di incontro tra domanda e offerta di lavoro dei dirigenti e ridurre il costo del loro impiego nelle piccole e medie imprese. Per la prima finalità le Agenzie stipulano convenzioni di tipo A con le confederazioni dei dirigenti per creare banche dati di dirigenti disponibili; per la seconda stipulano convenzioni di tipo B con le confederazioni dei dirigenti e con le associazioni datoriali delle PMI. Il programma allegato definisce priorità territoriali e settoriali: 40% delle risorse al Mezzogiorno, 20% alle aree di declino industriale del Centro-Nord, ripartizione regionale sulla base del numero di imprese nella classe 20-49 addetti, priorità ai settori agricolo e pesca, commercio e turismo, trasporti e manifatturiero, con attenzione al sistema moda e al legno-mobile. Tra i criteri selettivi figurano imprese in aree di specializzazione produttiva, imprese già beneficiarie di altri interventi di politica del lavoro, imprese in aree di crisi, imprese sotto i 50 addetti e imprese che inseriscono il primo dirigente. È prevista anche la possibilità di coinvolgere enti di formazione manageriale e istituzioni locali.

Contenuto delle convenzioni tipo A e tipo B

La convenzione tipo A disciplina la collaborazione per la raccolta, l'aggiornamento e l'utilizzo dei dati sui dirigenti disponibili, la cooperazione con le associazioni imprenditoriali e il coordinamento delle iniziative di reinserimento, anche tramite un comitato compartecipato presso l'Agenzia. La convenzione tipo B regola l'accesso delle imprese alla banca dati dei dirigenti, i criteri di ammissibilità e priorità, il comitato paritetico per la valutazione delle domande, il monitoraggio dell'attuazione e il provvedimento finale del Direttore dell'Agenzia che individua le imprese ammesse e comunica il relativo esito agli istituti previdenziali e al Ministero del lavoro. È inoltre prevista la possibilità di iniziative di formazione professionale per i dirigenti da inserire.

Correzioni successive al testo della circolare

Il telefax del 8.5.1996 segnala due correzioni: nel punto 1 del programma la classe corretta per i comparti produttivi manifatturieri è la classe D, non la classe E; nel punto 4 della convenzione tipo B il rinvio corretto è ai punti 2 e 5 della convenzione, non ai punti 3 e 6.

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