Circolare numero 13 del 28-1-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2009 le aliquote della Gestione separata INPS, confermando gli incrementi già previsti dalla normativa precedente. Indica le aliquote contributive dovute dai soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche e da chi è già titolare di pensione o altra tutela obbligatoria, chiarisce la ripartizione dell’onere e le modalità di versamento, e definisce il massimale di reddito e il minimale utile all’accredito contributivo. Riporta inoltre il regime applicabile ai compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2009 e le aliquote di computo valide dal 1° gennaio 2009.
Gestione separata INPS: aliquote contributive, aliquote di computo e massimale per il 2009
Gestione separata INPS: aliquote contributive, aliquote di computo e massimale per il 2009
La circolare definisce il quadro contributivo della Gestione separata per l’anno 2009, confermando gli aumenti già previsti dalla normativa precedente e indicando i valori applicabili ai diversi soggetti iscritti. Vengono inoltre precisati i criteri di versamento, il massimale di reddito, il minimale utile all’accredito e il regime di imputazione dei compensi corrisposti nei primi giorni di gennaio.
Aliquote contributive per il 2009
La circolare richiama la legge n. 247/2007, che aveva disposto un incremento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo a decorrere dal 1° gennaio 2008, prevedendo ulteriori aumenti per il 2009 e il 2010 nei confronti dei soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Poiché non sono intervenute modifiche normative successive, per il 2009 restano confermate le aliquote già consolidate.
Per gli iscritti alla Gestione separata che non risultano assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota complessiva è pari al 25,72%, composta da:
- 25,00% di aliquota IVS;
- 0,72% di aliquota aggiuntiva.
Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, l’aliquota è pari al 17,00%.
La circolare precisa inoltre che l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, destinata a finanziare la tutela della maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera e, per alcune categorie, della malattia, deriva dall’originaria aliquota dello 0,50% aumentata dal 7 novembre 2007.
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Resta invariata la ripartizione dell’onere contributivo tra le parti del rapporto:
- per il rapporto di collaborazione, 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente;
- per l’associazione in partecipazione, 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo, cioè committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso. Il pagamento avviene tramite modello F24; per i titolari di partita IVA il modello deve essere trasmesso telematicamente.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere contributivo è a loro carico. In tal caso il versamento deve essere effettuato con modello F24 telematico alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, cioè saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009.
Massimale annuo di reddito
Le aliquote contributive del 25,72% e del 17,00% si applicano fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per il 2009 tale massimale è fissato in euro 91.507,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2009
Per i collaboratori continua ad applicarsi il principio di cassa allargato di cui all’art. 51 del TUIR. Le somme corrisposte entro il giorno 12 di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Ne deriva che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2009, ma riferiti a prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2008, devono essere assoggettati alle aliquote contributive vigenti nel 2008.
Minimale per l’accredito contributivo
Per l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, la circolare indica per il 2009 un minimale pari a euro 14.240,00.
Ne consegue che:
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 17%, l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 2.420,80;
- per gli iscritti soggetti all’aliquota del 25,72%, l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 3.662,53, di cui euro 3.560,00 ai fini pensionistici.
Se il minimale non viene raggiunto entro la fine dell’anno, i mesi accreditati si riducono in proporzione al contributo effettivamente versato.
Aliquote di computo
Dal 1° gennaio 2009 le aliquote di computo sono fissate nella misura del 25% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e del 17% per tutti gli altri iscritti alla Gestione separata. La circolare rinvia, per l’evoluzione storica di tali aliquote, alla circolare n. 7/2007.
Punti principali
Aliquote contributive 2009
Per il 2009 le aliquote della Gestione separata sono confermate in base agli aumenti già introdotti dalla legge n. 247/2007. Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l’aliquota complessiva è pari al 25,72% (25,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva). Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 17,00%.
Ripartizione dell’onere e versamento
L’onere contributivo tra collaboratore e committente resta ripartito in misura di 1/3 e 2/3. Per l’associazione in partecipazione la ripartizione resta pari al 55% a carico dell’associante e al 45% a carico dell’associato. Il versamento deve essere effettuato dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, con modello F24; per i titolari di partita IVA il versamento avviene in via telematica. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’intero onere resta a loro carico e il versamento, sempre tramite F24 telematico, segue le scadenze fiscali per il pagamento delle imposte sui redditi.
Massimale di reddito 2009
Le aliquote si applicano sui redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, fissato per il 2009 in euro 91.507,00.
Compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2009
Per i collaboratori i compensi corrisposti entro il 12 gennaio si considerano percepiti nel periodo d’imposta precedente secondo il principio di cassa allargato. Di conseguenza, i compensi erogati entro il 12 gennaio 2009 e riferiti a prestazioni rese entro il 31 dicembre 2008 devono essere assoggettati alle aliquote contributive in vigore nel 2008.
Minimale per l’accredito contributivo
Il minimale di reddito utile per l’accredito dei contributi mensili per il 2009 è pari a euro 14.240,00. Con aliquota del 17% l’accredito dell’intero anno corrisponde a un contributo annuo di euro 2.420,80; con aliquota del 25,72% il contributo annuo richiesto per l’accredito dell’intero anno è di euro 3.662,53, di cui euro 3.560,00 ai fini pensionistici. Se il minimale non viene raggiunto, i mesi accreditati si riducono in proporzione al contributo versato.
Aliquote di computo
Dal 1° gennaio 2009 le aliquote di computo sono fissate nella misura del 25% per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e del 17% per tutti i rimanenti iscritti.
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