Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 43/2003

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 43/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Giunta regionale del Lazio e gli enti vigilati a gestire in via provvisoria il bilancio 2004 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2004. La gestione è limitata, di regola, a un dodicesimo per capitolo, con eccezioni per spese obbligatorie e indifferibili.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale Lazio 2004

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lazio per il 2004

La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004, consentendo una gestione temporanea in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. La disciplina riguarda anche enti, aziende e organismi sottoposti a controllo e vigilanza regionale.

Ambito di applicazione e durata

La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio 2004 secondo le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale, con riferimento agli stati di previsione e alle eventuali note di variazione.

L’autorizzazione vale:

  • fino all’approvazione della legge di bilancio;
  • comunque non oltre il 31 marzo 2004.

Limiti alla gestione provvisoria per la Regione

La gestione in via provvisoria è consentita, in linea generale, entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo.

Il limite non si applica a:

  • spese obbligatorie incluse nell’elenco 1 allegato al bilancio;
  • spese per la gestione del personale;
  • spese che, per loro natura, non sono suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.

Enti, aziende e organismi regionali vigilati

Per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione è parimenti autorizzato l’esercizio provvisorio.

Per quelli il cui bilancio di previsione 2004 sia stato già approvato dall’organo competente e trasmesso alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 25 del 2001, la gestione è consentita:

  • nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo;
  • oppure, per spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi, nei limiti della maggiore spesa necessaria.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Rilevanza pratica

Si tratta di una disciplina a efficacia temporanea, legata esclusivamente all’esercizio finanziario 2004 e a un periodo massimo che si conclude il 31 marzo 2004. Pertanto, oggi ha valore solo ricostruttivo/storico e non presenta applicazione pratica attuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.