L.R. Lazio 43/2003
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge autorizza la Giunta regionale del Lazio e gli enti vigilati a gestire in via provvisoria il bilancio 2004 fino all’approvazione della legge di bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 2004. La gestione è limitata, di regola, a un dodicesimo per capitolo, con eccezioni per spese obbligatorie e indifferibili.
Esercizio provvisorio del bilancio regionale Lazio 2004
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Lazio per il 2004
La legge disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’anno finanziario 2004, consentendo una gestione temporanea in attesa dell’approvazione della legge di bilancio. La disciplina riguarda anche enti, aziende e organismi sottoposti a controllo e vigilanza regionale.
Ambito di applicazione e durata
La Giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente il bilancio 2004 secondo le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale, con riferimento agli stati di previsione e alle eventuali note di variazione.
L’autorizzazione vale:
- fino all’approvazione della legge di bilancio;
- comunque non oltre il 31 marzo 2004.
Limiti alla gestione provvisoria per la Regione
La gestione in via provvisoria è consentita, in linea generale, entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo.
Il limite non si applica a:
- spese obbligatorie incluse nell’elenco 1 allegato al bilancio;
- spese per la gestione del personale;
- spese che, per loro natura, non sono suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi.
Enti, aziende e organismi regionali vigilati
Per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione è parimenti autorizzato l’esercizio provvisorio.
Per quelli il cui bilancio di previsione 2004 sia stato già approvato dall’organo competente e trasmesso alla Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 25 del 2001, la gestione è consentita:
- nei limiti di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo;
- oppure, per spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi, nei limiti della maggiore spesa necessaria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Rilevanza pratica
Si tratta di una disciplina a efficacia temporanea, legata esclusivamente all’esercizio finanziario 2004 e a un periodo massimo che si conclude il 31 marzo 2004. Pertanto, oggi ha valore solo ricostruttivo/storico e non presenta applicazione pratica attuale.
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