Regolamento (UE) 2018/728
Regolamento delegato (UE) 2018/728 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/728 stabilisce le norme tecniche con cui gli enti devono identificare le controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo e verificare se le operazioni con tali soggetti possano essere escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio CVA. La disciplina mira ad allineare il trattamento delle controparti extra-UE a quello previsto per le controparti non finanziarie dell’Unione, garantendo parità di condizioni e certezza operativa. Sono fissate regole di verifica iniziale e periodica, nonché criteri più stringenti quando l’esposizione si avvicina alle soglie di compensazione EMIR. In caso di mancata qualificazione o di superamento delle soglie, l’ente deve calcolare il requisito CVA per tutti i derivati OTC pertinenti.
Procedure e criteri per identificare ed escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento alle operazioni su derivati OTC concluse con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. Rileva ai fini dell’esclusione dai requisiti patrimoniali per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) prevista dall’articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento disciplina la verifica dello status della controparte e il controllo del superamento delle soglie di compensazione per categoria di derivati OTC, senza introdurre deroghe territoriali ulteriori oltre alla nozione di controparte non finanziaria di matrice EMIR. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche nel SEE.
Regolamento delegato (UE) 2018/728: esclusione dal requisito CVA delle operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 con norme tecniche di regolamentazione che precisano come gli enti debbano individuare le controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo e verificare se le operazioni con esse concluse possano beneficiare dell’esclusione dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA). La finalità è assicurare un trattamento coerente tra controparti non finanziarie dell’Unione e controparti extra-UE, evitando asimmetrie e oneri operativi sproporzionati.
Contesto normativo e ratio
Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 382 del regolamento (UE) n. 575/2013 e si coordina con il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e con il regolamento delegato (UE) n. 149/2013, che determina le soglie di compensazione per categoria di derivati OTC. I considerando chiariscono che la nozione di controparte non finanziaria, in origine riferita alle imprese stabilite nell’Unione, deve essere adattata ai soggetti stabiliti in paesi terzi per garantire parità di condizioni e una corretta applicazione dell’esenzione dal CVA.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, con particolare riferimento alle operazioni in derivati OTC concluse con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo. L’esclusione dal requisito CVA opera solo se la controparte risponde alla definizione funzionale prevista dall’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012, come se fosse stabilita nell’Unione, e se le esposizioni per categoria non superano le soglie di compensazione pertinenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.
Identificazione della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo
Ai fini dell’articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente deve verificare due elementi cumulativi:
- la controparte è stabilita in un paese terzo;
- la controparte si qualificherebbe come controparte non finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fosse stabilita nell’Unione.
La verifica va svolta all’inizio delle negoziazioni con una nuova controparte, su base annuale per le controparti già esistenti e ogni volta che vi siano ragioni per ritenere mutato lo status della controparte. L’ente deve inoltre motivare la propria valutazione, così da poter dimostrare la corretta classificazione ai fini prudenziali.
Verifica del superamento delle soglie di compensazione
Per poter escludere le operazioni dai requisiti di fondi propri per il rischio CVA, l’ente deve verificare, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, che il valore nozionale lordo dei contratti con la controparte non superi la soglia di compensazione applicabile. La verifica può essere effettuata:
- all’inizio di ogni nuova negoziazione con la controparte; oppure
- su base periodica.
La verifica periodica deve essere svolta:
- su base annuale; oppure
- su base trimestrale, se per almeno una categoria di derivati OTC il valore nozionale lordo delle operazioni della controparte supera il 75 % della soglia di compensazione di quella categoria.
Anche in questo caso l’ente deve motivare la propria conclusione circa il mancato superamento della soglia per ciascuna categoria rilevante.
Effetti del venir meno delle condizioni di esenzione
Qualora, a seguito della valutazione, emerga che la controparte non ha lo status richiesto oppure che le operazioni superano la soglia di compensazione, l’esenzione dal CVA non si applica. In tal caso l’ente è tenuto a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio CVA secondo il titolo VI del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti gli strumenti derivati OTC con tale controparte rientranti nell’articolo 382, paragrafo 1.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizione di controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo
Ai fini dell’articolo 382, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ente considera come controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo il soggetto che: (i) è stabilito in un paese terzo; e (ii) si configurerebbe come controparte non finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 se fosse stabilito nell’Unione.
Verifica dello status della controparte
Lo status di controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo va verificato all’inizio delle negoziazioni con una nuova controparte, su base annuale per le controparti esistenti e ogni volta che vi sia motivo di ritenere che la controparte non possieda più tale status. Gli enti devono motivare la loro valutazione.
Controllo delle soglie di compensazione per categoria di derivati OTC
Per escludere le operazioni dai requisiti di fondi propri per il rischio CVA, l’ente verifica, per ciascuna categoria di contratti derivati OTC di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, che il valore nozionale lordo dei contratti con la controparte non superi la soglia di compensazione pertinente. La verifica può essere effettuata all’inizio di ogni nuova negoziazione oppure periodicamente.
Frequenza della verifica periodica
La verifica periodica è effettuata su base annuale oppure su base trimestrale quando, per una qualsiasi categoria di derivati OTC, il valore nozionale lordo delle operazioni della controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo supera il 75 % della soglia di compensazione di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013.
Obbligo di motivazione e conservazione della valutazione
Gli enti devono motivare il proprio giudizio sia sulla qualifica di controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo sia sul fatto che, per ciascuna categoria di derivati OTC, il valore nozionale lordo non superi la corrispondente soglia di compensazione.
Conseguenze del superamento dei requisiti
Se la controparte non è più qualificabile come controparte non finanziaria stabilita in un paese terzo, oppure se le operazioni superano la soglia di compensazione, l’ente deve calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio CVA conformemente al titolo VI del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutti gli strumenti derivati OTC con tale controparte rientranti nell’articolo 382, paragrafo 1.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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