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Sentenza

Sentenza n. 15061/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- del -OMISSIS- numero protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202310808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale recante l'accertamento di interventi edilizi abusivi e l'irrogazione solidale della sanzione pecuniaria regionale nei confronti dei locatari e comodatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (locatari e comodatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, qualificatisi rispettivamente come locatari e comodatari degli immobili, hanno impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva accertato l'esistenza di opere edilizie abusive — tramezzature interne destinate a suddividere il locale in più vani e una gettata di calcestruzzo per superare il dislivello tra l'area cortilizia e il marciapiede privato — applicando la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 19, comma 1, della legge regionale Lazio n. 15/2008 non solo al proprietario responsabile, ma anche in via solidale nei loro confronti. Hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non avere realizzato gli interventi e che gli stessi erano già esistenti al momento della stipula dei contratti di locazione e comodato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente fondato. Le emergenze probatorie hanno dimostrato che le opere abusive preesistevano alla sottoscrizione dei contratti di locazione e comodato; inoltre, i ricorrenti non erano né proprietari né autori dell'abuso. Ne consegue che essi non potevano essere considerati soggetti passivi della sanzione pecuniaria irrogata. L'assenza di costituzione dell'amministrazione, nonostante la rituale notifica del ricorso, ha lasciato prive di contestazione le risultanze probatorie. Il giudice ha quindi annullato gli atti impugnati e condannato l'amministrazione al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di lite in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, l.r. Lazio n. 15/2008

    Ritenuto il ricorso manifestamente fondato, atteso che le specifiche emergenze probatorie emerse nel corso del giudizio hanno provato - anche in ragione dell’assenza di qualsiasi elemento contrario alle stesse, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso e la risalenza della presente lite – che le opere accertate come abusive erano già esistenti alla data di sottoscrizione dei contratti di locazione e comodato da parte dei ricorrenti, con la conseguenza che questi ultimi non possono effettivamente ritenersi soggetti passivi rispetto all’irrogazione della sanzione pecuniaria impugnata, non essendo proprietari né autori dell’abuso, ma paradossalmente parte lese dagli stessi;

    La sanzione pecuniaria prevista dalla disposizione non può essere irrogata ai locatari o comodatari che non siano proprietari né autori dell'abuso, quando sia provato che le opere abusive preesistevano alla stipula dei relativi contratti.

  • art. 74 c.p.a.

    Visto l’art. 74 c.p.a. nella parte in cui dispone che “nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”;

    In presenza di manifesta fondatezza del ricorso, il giudice può definire la controversia con sentenza in forma semplificata mediante un sintetico riferimento al fatto o al diritto risolutivo.

Massime di principio

  • La sanzione edilizia pecuniaria non può essere applicata al locatario o al comodatario che non abbia realizzato l'abuso e non ne sia proprietario, soprattutto quando sia provato che le opere abusive erano già esistenti al momento della stipula del contratto.
  • La preesistenza dell'abuso rispetto alla locazione o al comodato esclude, nei confronti del conduttore o comodatario estraneo alla realizzazione dell'intervento, la qualità di soggetto passivo della sanzione pecuniaria edilizia.
  • Quando le risultanze probatorie dimostrano la manifesta fondatezza del ricorso e non risultano contestate dall'amministrazione ritualmente evocata ma non costituita, il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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