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Legge

L.R. Toscana 28/2010

Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

Normativa regionaleL.R. Toscana 28/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana 28/2010 introduceva misure straordinarie per scarichi nei corpi idrici superficiali e modifiche alle norme su tutela delle acque e acque di miniera. Le misure straordinarie e i contributi regionali erano però a tempo e sono stati abrogati dal 1° gennaio 2016; restano le disposizioni transitorie su acque meteoriche e gli obblighi per scarichi di miniera e adeguamento fognature entro termini indicati.

Misure straordinarie sugli scarichi idrici e modifiche alle norme regionali su acque e rifiuti

Misure straordinarie in materia di scarichi e modifiche settoriali

La legge regionale Toscana disciplina, in via originaria, interventi straordinari sugli scarichi nei corpi idrici superficiali e aggiorna la normativa regionale in materia di tutela delle acque e di gestione delle acque di miniera. Tuttavia, la parte principale delle misure straordinarie è stata resa priva di efficacia pratica dall’abrogazione disposta per gli articoli 1-12 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Ambito e disciplina ormai cessata delle misure straordinarie

Le disposizioni contenute nei capi I, II e III, relative a programmazione di interventi urgenti, piani stralcio, poteri di vigilanza e sostitutivi, autorizzazioni, approvazione dei progetti, varianti urbanistiche, conferenze di servizi e contributi regionali, sono state abrogate. Di conseguenza, la disciplina straordinaria per l’attuazione degli interventi sugli scarichi non ha più rilievo operativo attuale.

Norme transitorie per le acque meteoriche dilavanti e altri scarichi

La modifica alla legge regionale n. 20/2006 sostituisce la disciplina transitoria sugli scarichi di acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio (AMPP). Gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della legge possono proseguire fino alla conclusione del procedimento autorizzatorio. I titolari devono presentare domanda entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo dell’articolo 13 della l.r. 20/2006, salvo il caso di chi sia già titolare di altre autorizzazioni allo scarico per il medesimo insediamento, che può presentare l’istanza anche oltre il termine, in occasione del primo rinnovo.

L’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni dalla domanda e può prescrivere i tempi massimi per gli eventuali trattamenti richiesti. Se esiste già un’autorizzazione per altre acque reflue del medesimo stabilimento, può essere disposto un atto unico riunificato. Per le acque meteoriche contaminate (AMC) si applicano le medesime regole transitorie.

Adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane per piccoli agglomerati

Per i gestori della pubblica fognatura, la legge proroga a due anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo il termine per presentare alle province un programma, approvato dall’AATO, di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane relativi a piccoli agglomerati. Il programma deve contenere un cronoprogramma e indicare le risorse necessarie, con realizzazione entro il 31 dicembre 2015, oppure anche oltre tale data purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dal piano di tutela delle acque.

Disciplina delle acque di miniera

La modifica alla l.r. 25/1998 introduce una disciplina specifica per le acque di miniera. Il titolare della concessione, anche per ragioni di sicurezza e tutela dell’incolumità, deve proseguire la gestione delle acque e predisporre uno studio su caratterizzazione, impatti ambientali, riutilizzo prioritario per usi collettivi e interventi di bonifica o riduzione del rischio. Lo studio va presentato con il progetto di chiusura della miniera e comunque entro due anni dall’istanza di rinuncia; per le rinunce già presentate alla data di entrata in vigore della legge, il termine è di due anni da tale data.

L’accettazione della rinuncia è subordinata all’approvazione dello studio in conferenza di servizi provinciale e all’attuazione degli eventuali interventi previsti, salvi gli accordi già sottoscritti. Fino all’approvazione o all’attuazione degli interventi, il titolare continua a immettere le acque nel reticolo superficiale con monitoraggio. In mancanza di titolare o dopo l’accettazione della rinuncia, le acque sono destinate prioritariamente al riutilizzo per usi collettivi.

Regime finanziario e cessazione di efficacia

Gli oneri per i contributi regionali previsti originariamente dalla legge gravavano, per il 2010, su una specifica UPB del bilancio regionale; per gli esercizi successivi la copertura era rinviata alla legge di bilancio. La parte relativa alle misure straordinarie e ai contributi è però stata abrogata dal 1° gennaio 2016, con conseguente obsolescenza della disciplina emergenziale originaria.

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