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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10962/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'abusiva occupazione da parte del Comune di Termoli di due fondi privati in agro di Termoli (catasto foglio 32, particelle 29 e 28). I proprietari chiesero l'accertamento della natura non demaniale dei terreni, la restituzione e, in subordine, il risarcimento danni per l'occupazione finalizzata alla realizzazione di un'area a servizio turistico per sostacamper. Il Tribunale dichiarò difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con riferimento alla domanda risarcitoria, qualificando la condotta come "occupazione acquisitiva" collegata a funzione pubblica e richiamando l'approvazione del progetto urbanistico (delibera n. 105 del 29/04/2005). In appello gli attori (eredi e Rossi) ottennero che i terreni non fossero demanio marittimo e che la domanda di accertamento della natura dei beni spettasse al giudice ordinario; la Corte d'Appello accolse l'appello e compensò le spese. Il Comune di Termoli propose ricorso per cassazione deducendo violazioni in ordine alla qualificazione delle domande (memoria ex art.183 c.p.c.), alla valutazione probatoria sulla demanialità, alla mancata riunione delle impugnazioni e alla rimessione al primo giudice secondo art. 353 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Termoli. Ha dichiarato la nnammissibilità/parziale infondatezza di alcuni motivi per effetto della mancata riunione di impugnazioni e del precedente provvedimento della Corte (ordinanza n. 6154/2025) che aveva formato giudicato su talune questioni; ha altresì ritenuto infondati gli altri motivi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di riparto di giurisdizione e sulla necessità o meno di rimessione al primo giudice. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (nn. 1, 3, 4)

    Richiamato dal ricorrente come base dei motivi di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ne valuta l'ammissibilità e la fondatezza, ritenendo alcuni profili inammissibili per questioni procedurali e altri infondati nel merito.

  • art. 353 c.p.c.

    Norma sulla rimessione al primo giudice quando il secondo grado affermi la giurisdizione negata dal primo. La Cassazione richiama la giurisprudenza che impone la rimessione in tali casi, ma evidenzia che l'esistenza di precedenti decisioni sulla stessa questione e il contesto probatorio possono influire sull'applicabilità diretta della rimessione.

  • art. 335 c.p.c.

    Norma che impone la riunione delle impugnazioni. La Corte richiamata ha sottolineato che la mancata riunione può determinare l'improcedibilità dell'impugnazione successiva; tuttavia questo principio è stato bilanciato con esigenze di tutela del diritto di azione quando ricorrano giuste ragioni.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato in tema di decadenza processuale: la mancata riunione delle impugnazioni può ostacolare il simultaneus processus e tradursi in impedimento per l'esame di ulteriori gravami.

  • art. 183 c.p.c.

    La memoria ex art.183 è stata valutata nel processo: la Corte ha considerato che la memoria può chiarire la pretesa delle parti ma non può costituire una mutatio libelli che comporti la inammissibilità della decisione, a condizione che non si verifichi un sostanziale mutamento del petitum.

  • art. 53 d.P.R. n. 327/2001

    Norma che attribuisce talune controversie sugli atti di espropriazione e occupazione acquisitiva alla giurisdizione amministrativa. Il Tribunale aveva invocato questa disposizione per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria, ma la Corte d'Appello ha distinto la domanda di accertamento di proprietà (che spettava all'ordinario).

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina sulla giurisdizione; la Corte ha ritenuto applicabile la giurisprudenza di legittimità sulle regole di riparto e sulla competenza in presenza di questioni connesse tra giudici diversi.

  • art. 28 cod. nav., artt. 822 e 829 c.c.

    Norme richiamate in relazione alla demanialità marittima e ai diritti sui litorali: il ricorrente ha invocato disposizioni del diritto marittimo e del codice civile per sostenere la demanialità, ma la Corte d'Appello ha ritenuto che dalle prove non risultasse in modo univoco la sussistenza del demanio marittimo sui terreni oggetto di causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione del contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la causa riguarda l'accertamento della proprietà privata di un bene conteso con la pubblica amministrazione, la giurisdizione per l'accertamento della proprietà spetta al giudice ordinario; invece, le domande che implichino valutazioni sull'esercizio di poteri pubblici (es. espropriazione, occupazione acquisitiva) possono spettare al giudice amministrativo.
  • La qualificazione della condotta amministrativa come "occupazione acquisitiva" può determinare la devoluzione della domanda risarcitoria o di annullamento al giudice amministrativo (art. 53 d.P.R. 327/2001). Occorre separare il petitum: domanda di proprietà → ordinario; domanda di annullamento/risarcimento per esercizio di poteri pubblici → amministrativo.
  • Le memorie ex art. 183 c.p.c. possono chiarire o precisare la domanda, ma non possono trasformarla radicalmente in una mutatio libelli; il giudice deve valutare se la modifica alteri sostanzialmente il petitum e i diritti della controparte.
  • La mancata riunione di impugnazioni (art. 335 c.p.c.) può compromettere la possibilità di riesame simultaneo e, in certi casi, rendere un'impugnazione improcedibile; tuttavia l'equilibrio tra economia processuale e il diritto di accesso alla giustizia può giustificare eccezioni, specie se sussistono gravi ragioni.
  • Se il giudice di primo grado dichiara difetto di giurisdizione e il giudice d'appello afferma invece la giurisdizione, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) l'appello deve essere rimesso al primo giudice (art. 353 c.p.c.) salvo situazioni già investite da precedente decisione vincolante o questioni di inammissibilità procedurale.
  • La valutazione della demanialità richiede elementi probatori specifici e non può fondarsi su mere presunzioni: l'esistenza di atti amministrativi (es. dichiarazioni di pubblica utilità, approvazioni urbanistiche) va valutata nel contesto probatorio complessivo.
  • La formazione del giudicato su questioni di giurisdizione (anche per effetto di precedenti impugnazioni) può limitare la possibilità di rimettere le stesse questioni in discussione in successivi gradi di giudizio.
  • In caso di rigetto del ricorso di cassazione la compensazione delle spese è possibile quando sussistono "gravi ragioni" di carattere processuale (es. omissione di riunione di impugnazioni), e la Corte può altresì rilevare l'obbligo di versamento di contributi unificati aggiuntivi ai sensi delle norme vigenti.

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