Cassazione Civile, Sentenza n. 10996/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le società hanno impugnato tre avvisi di accertamento relativi al 2014 per l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi euro 580.113,57, desunti da cessioni di calzature all'esportazione effettuate da Ballin Project s.r.l. verso la Palmstone Eurotrading LTD (cliente operante sul mercato russo) a prezzi inferiori al costo d'acquisto. L'Amministrazione ha ritenuto le vendite antieconomiche e ha operato un accertamento analitico-induttivo ricostruendo i ricavi mediante il ricarico medio applicato dalla società, recuperando IRES/IRAP/IVA e irrogando sanzioni e interessi. In sede amministrativa e giudiziale sono sorte contestazioni anche sulla ammissibilità della definizione agevolata (cd. condono) per i tre atti; le società hanno ottenuto in parte la definizione agevolata per l'avviso IRES mentre per gli altri due avvisi (IRAP e IVA) l'Agenzia ha disposto il diniego della definizione agevolata; in sede di cassazione le società hanno impugnato la sentenza d'appello della CTR del Veneto.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo con riferimento all'avviso di accertamento n. T630EDL00533-2018 (relativo all'IRES, sanzioni e interessi) a seguito della regolare domanda di definizione agevolata e del pagamento della prima rata, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Ha rigettato il ricorso avverso i provvedimenti di diniego della definizione agevolata relativi agli avvisi n. T6303DL00534-2018 (IRAP 2014) e n. T6306DL01504-2018 (IVA 2014). Quanto alla impugnazione della sentenza della CTR, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso (rilevando insufficienza di motivazione della CTR nella parte in cui collegava la legittimità delle sanzioni all'adesione al consolidato), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Restanti motivi proposti dalle società sono stati rigettati o ritenuti inammissibili.
Norme richiamate
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 191
In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente
La Corte interpreta che la definizione "a zero" (senza pagamento delle sanzioni) spetti solo per le sanzioni "collegate al tributo" e solo se esiste un rapporto relativo ai tributi che sia già stato definito; la nozione di "sanzioni collegate" richiede che la violazione abbia effettivamente dato luogo a una ripresa a tassazione/recupero dell'imposta.
legge n. 197 del 2022, art. 1, commi 186-202
Disciplina la definizione agevolata delle controversie fiscali; nel caso di domanda regolare e pagamento previsto si può dichiarare l'estinzione parziale del processo per gli atti definibili.
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 198
Ai sensi di tale norma il processo deve essere dichiarato estinto con riferimento agli atti per i quali è stata perfezionata la definizione agevolata (quando la domanda è regolare e i pagamenti richiesti sono effettuati secondo le previsioni).
legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 200
Stabilisce modalità e termini per la notificazione dei provvedimenti di diniego della definizione agevolata; la Corte ha ritenuto valide le notificazioni eseguite presso il legale rappresentante e richiamato i termini di legge per la impugnazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Consente all'Amministrazione l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni di antieconomicità delle operazioni; la Corte richiama il principio secondo cui operazioni continuative sottocosto possono legittimare ricostruzioni induttive dei ricavi.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 17, comma 1
La Corte utilizza questa norma per definire le "sanzioni collegate al tributo": sono quelle irrogate contestualmente o senza previa contestazione insieme all'avviso di accertamento o di rettifica, ossia relative a violazioni che hanno concretamente inciso sulla determinazione o sul recupero del tributo.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 16
La norma distingue il procedimento ordinario di contestazione per violazioni formali da quello dell'avviso di accertamento; la Corte ne ricava che sanzioni relative a violazioni formali, senza recupero d'imposta, non sono "collegate al tributo" ai fini della definizione a zero.
d.lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 1
Prevede sanzioni per dichiarazioni contenenti dati inesatti; la contestazione delle ricorrenti riguarda l'applicazione di tali sanzioni per omissioni di fatturazione e dichiarazione (IVA/IRAP).
legge n. 212 del 2000, art. 6
Regola il dovere dell'Amministrazione di informare il contribuente su circostanze che possano portare al mancato riconoscimento di un credito o all'irrogazione di una sanzione; la Corte ritiene che tale obbligo non si estenda a imporre una comunicazione preventiva nei casi di errata qualificazione giuridica della domanda di condono.
legge n. 212 del 2000, art. 10
Riguarda il principio del legittimo affidamento del contribuente; la Corte osserva che la tutela dell'affidamento richiede circostanze specifiche e non può essere invocata in assenza di elementi che dimostrino un'approvazione apparente dell'ufficio.
legge n. 212 del 2000, art. 7-sexies
Richiamata in relazione alla sanatoria di vizi della notificazione; la Corte ritiene che l'impugnazione tempestiva possa sanare alcune irregolarità notificatorie.
codice civile, art. 2697
Riguarda l'onere della prova; la Corte precisa che la censura sulla violazione dell'art. 2697 è inammissibile quando equivale a una richiesta di riesame del valutazione probatoria del merito.
codice di procedura civile, art. 115 e 116
Richiamati per i limiti della valutazione delle prove e della discrezionalità del giudice di merito nella ponderazione degli elementi probatori; la Cassazione non riesamina valutazioni critiche del merito se non nei casi tassativi.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1
Fissa i motivi di ricorso per cassazione (tra cui nullità della motivazione, omessa pronuncia, violazione di norme): la Corte applica questi criteri per valutare le censure; ha accolto il motivo relativo a motivazione insufficiente su punto decisivo e rigettato gli altri che chiedevano revisione del merito.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dalla legge n.197/2022 estingue il processo solo per gli atti per i quali la domanda è regolare e il pagamento è stato adempiuto nei termini richiesti; la prova del pagamento integrale è necessaria per la cessazione completa della materia del contendere.
- La cosiddetta definizione "a zero" delle sanzioni riguarda esclusivamente le "sanzioni collegate al tributo": quelle che hanno effettivamente dato luogo a una ripresa a tassazione e che possono essere irrogate contestualmente con l'avviso di accertamento (art.17 d.lgs.472/1997). Sanzioni riferibili a violazioni formali, che non hanno comportato recupero d'imposta, non rientrano nella definizione a zero.
- Nei controlli basati su elementi presuntivi di antieconomicità (accertamento analitico-induttivo ex art.39 DPR 600/1973), grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità economica delle operazioni contestate; la Cassazione non sostituisce la valutazione di merito del giudice sulle prove offerte, salvo vizi di motivazione o di diritto.
- Difformità formali nella notificazione che non configurino una totale assenza materiale dell'atto sono, in linea di principio, sanabili o configurano nullità suscettibili di essere rimediate dall'impugnazione tempestiva; l'inesistenza formale della notificazione è circoscritta a ipotesi di totale mancata attività idonea a costituire notifica.
- Il principio del legittimo affidamento (art.10 L.212/2000) richiede elementi concreti e specifici per essere riconosciuto: la mera aspettativa o discussione giuridica in corso non crea automaticamente affidamento indotto dall'Amministrazione.
- Se la motivazione di un giudice di merito è logicamente inconsistente o collegamenti argomentativi essenziali sono mancanti (soprattutto su punto decisivo come la legittimità delle sanzioni), la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame; viceversa, un apprezzamento probatorio diversamente valutato non è sindacabile in cassazione.
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