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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1242

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce per la prima volta obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi nell’Unione, con target del 15% dal 2025 e del 30% dal 2030 rispetto ai valori di riferimento. Prevede un sistema di monitoraggio, calcolo delle emissioni medie del costruttore, incentivi per i veicoli a zero e basse emissioni, crediti e debiti di emissioni, nonché indennità finanziarie per le emissioni eccedentarie. Il testo si coordina con la disciplina sull’omologazione e sul monitoraggio dei veicoli pesanti e modifica anche le regole su pesi e dimensioni per i veicoli a zero emissioni.

Definisce a livello UE i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi, con obiettivi di riduzione, meccanismi di incentivazione e sanzioni, e modifica gli atti UE collegati in materia di omologazione, monitoraggio e dimensioni/pesi dei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli pesanti nuovi delle categorie N2 e N3 che rientrano nelle specifiche tecniche indicate dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a)-d) (autocarri rigidi e trattori stradali 4x2 e 6x2, con massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 16 tonnellate per taluni casi), nonché, ai fini dell’articolo 5 e dell’allegato I, punto 2.3, anche ad altri veicoli pesanti della categoria N non ricompresi nel regolamento (UE) n. 510/2011 e non rientranti nelle predette caratteristiche. Il regolamento riguarda i veicoli immatricolati per la prima volta nell’Unione nel periodo di 12 mesi dal 1º luglio e non precedentemente immatricolati fuori dall’Unione, salvo immatricolazioni extra-UE avvenute meno di tre mesi prima. Sono esclusi, in generale, i "veicoli professionali" dal calcolo delle medie e degli obiettivi principali, pur con alcune eccezioni e correttivi procedurali.

Regolamento (UE) 2019/1242 sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi

Il regolamento si inserisce nel quadro della politica climatica dell’Unione e del pacchetto mobilità, con l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di accelerare la transizione verso una mobilità a zero emissioni. Il legislatore UE richiama espressamente l’Accordo di Parigi e la necessità di un approccio uniforme a livello unionale per evitare frammentazioni del mercato interno e favorire innovazione, competitività e certezza degli investimenti.

Finalità e obiettivi di riduzione

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento definisce requisiti di prestazione in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti nuovi, con riduzioni del parco nuovi veicoli dell’Unione pari al 15% dal 2025 e al 30% dal 2030 rispetto alle emissioni di riferimento. Le emissioni di riferimento si basano sui dati monitorati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956 nel periodo dal 1º luglio 2019 al 30 giugno 2020, con esclusione dei veicoli professionali. La finalità dichiarata è duplice: contribuire agli obiettivi climatici dell’Unione e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

Ambito di applicazione e definizioni operative

L’articolo 2 circoscrive l’applicazione ai veicoli pesanti nuovi delle categorie N2 e N3 che presentano specifiche configurazioni di assi e massa, oltre ad alcuni ulteriori veicoli della categoria N ai fini del meccanismo ZLEV e dell’allegato I. Un veicolo è considerato "nuovo" se immatricolato per la prima volta nell’Unione nel periodo di riferimento e non precedentemente immatricolato fuori dall’Unione, salvo immatricolazioni estere risalenti a meno di tre mesi prima. L’articolo 3 definisce le nozioni centrali per l’intero sistema: emissioni di riferimento, emissioni specifiche, sottogruppi di veicoli, veicolo professionale, costruttore, veicolo a emissioni zero e a basse emissioni, profilo di utilizzo, ciclo di velocità e carico utile.

Calcolo delle emissioni medie e degli obiettivi del costruttore

Dal 1º luglio 2020 la Commissione determina per ciascun costruttore le emissioni specifiche medie di CO2 del periodo precedente, combinando i dati monitorati e il fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5. Dal 1º luglio 2026 vengono inoltre determinati gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 del costruttore, costruiti come somma ponderata per sottogruppi tenendo conto del peso relativo di ciascuna famiglia di veicoli, del chilometraggio annuo e del carico utile. L’allegato I dettaglia il metodo tecnico di calcolo, basato sullo strumento VECTO e sulla classificazione dei veicoli in sottogruppi (4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH).

Meccanismo di incentivazione per veicoli a zero e basse emissioni

Il regolamento introduce un meccanismo di incentivo per favorire l’immissione sul mercato di veicoli pesanti a zero e basse emissioni. Per il periodo 2019-2024 il sistema opera con supercrediti: i veicoli a emissioni zero sono conteggiati come due veicoli e i veicoli a basse emissioni fino a due veicoli, secondo una funzione legata alle loro emissioni e alla soglia del sottogruppo. Dal 2025 il meccanismo si basa su una soglia di riferimento del 2% e non può ridurre le emissioni medie oltre il 3% complessivo; per i veicoli a emissioni zero appartenenti alla categoria estesa dall’articolo 2, secondo comma, il contributo massimo è pari all’1,5%.

Crediti, debiti e conformità nel periodo transitorio

Per i periodi di riferimento dal 2025 al 2029, la conformità agli obiettivi è valutata anche alla luce di crediti e debiti di emissioni. I crediti si generano quando le emissioni medie del costruttore sono inferiori alla traiettoria di riduzione; i debiti quando sono superiori all’obiettivo specifico. I crediti maturati tra il 2019 e il 2024 servono solo a coprire l’obiettivo 2025, mentre i debiti sono soggetti a un limite massimo collegato all’obiettivo 2025 e al numero di veicoli venduti. Il sistema consente riporti tra periodi successivi, ma impone la chiusura dei debiti residui nel 2029.

Sanzioni finanziarie per emissioni eccedentarie

L’articolo 8 introduce una indennità pecuniaria per le emissioni di CO2 in eccesso: 4.250 EUR per ogni gCO2/tkm nel periodo 2025-2029 e 6.800 EUR dal 2030 in poi. Le ipotesi che fanno scattare la sanzione sono tre: superamento del limite dei debiti nei periodi 2025-2028, debito residuo nel 2029, superamento dell’obiettivo specifico dal 2030. Le indennità sono incassate come entrate del bilancio generale dell’Unione.

Monitoraggio, trasparenza e verifica delle prestazioni reali

Gli articoli 9, 12 e 13 creano un sistema di controllo su tre livelli: segnalazione degli scostamenti tra valori certificati e valori reali, raccolta di dati di bordo sul consumo di carburante ed energia e verifica della corrispondenza tra file di informazioni per il cliente e prestazioni dei veicoli in servizio. La Commissione deve inoltre monitorare la rappresentatività nel tempo dei valori VECTO rispetto al mondo reale, pubblicare annualmente informazioni aggregate e, entro due anni e cinque mesi dall’applicazione delle misure di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CE) n. 595/2009, valutare l’uso di tali dati per evitare l’allargamento del divario tra valori di prova e realtà.

Adeguamento tecnico e riesame periodico

La Commissione dispone di poteri delegati ed esecutivi per adeguare parametri tecnici, emissioni di riferimento, criteri di verifica e allegati del regolamento. L’articolo 10 disciplina la correzione di eventuali aumenti indebiti delle emissioni di riferimento. L’articolo 14 consente l’aggiornamento di cabine, potenze, ponderazioni, carichi utili e chilometraggi; in caso di impatto significativo delle modifiche di omologazione, è previsto un fattore di adeguamento delle emissioni di riferimento. L’articolo 15 impone una relazione entro il 31 dicembre 2022 sull’efficacia complessiva del sistema, sul target 2030, su eventuali obiettivi per 2035 e dal 2040, sui veicoli e combinazioni di veicoli ulteriori, sull’infrastruttura di ricarica e rifornimento, sul pooling tra costruttori e su possibili metodi per includere combustibili rinnovabili avanzati e valutazioni di ciclo di vita.

Modifiche agli atti UE collegati

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 595/2009 estendendo alcuni requisiti a veicoli O3 e O4 e introducendo obblighi specifici per costruttori e Stati membri in materia di monitoraggio a bordo, omologazione e divieto di commercializzazione dei veicoli non conformi. Modifica inoltre il regolamento (UE) 2018/956 per allineare monitoraggio, trasmissione e pubblicazione dei dati alle nuove esigenze del sistema CO2. Infine, aggiorna la direttiva 96/53/CE sui pesi e dimensioni, introducendo la categoria dei veicoli a emissioni zero e consentendo incrementi del peso massimo autorizzato per tenere conto del peso aggiuntivo della tecnologia alternativa o zero emissioni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore, in particolare costruttori, autorità di omologazione e soggetti coinvolti nella supply chain dei veicoli pesanti, il testo impone una gestione integrata di compliance tecnica, monitoraggio dati, pianificazione industriale e attenzione alle scadenze del 2025, 2026, 2027 e 2030.

Disposizioni principali

Obiettivi di riduzione CO2 a livello UE

L’articolo 1 fissa una riduzione delle emissioni specifiche di CO2 del parco dei veicoli pesanti nuovi dell’Unione rispetto alle emissioni di riferimento: 15% per i periodi di riferimento a partire dal 2025 e 30% per i periodi di riferimento a partire dal 2030, salvo diverso esito del riesame di cui all’articolo 15. Le emissioni di riferimento sono basate sui dati di monitoraggio del periodo 1º luglio 2019 - 30 giugno 2020, esclusi i veicoli professionali.

Ambito soggettivo e veicoli interessati

L’articolo 2 limita l’applicazione ai nuovi veicoli pesanti delle categorie N2 e N3 con determinate configurazioni di assi e massa, e amplia l’ambito, per alcuni aspetti, ad altri veicoli della categoria N non soggetti al regolamento (UE) n. 510/2011. Definisce inoltre quando un veicolo è considerato "nuovo" ai fini del regolamento e prevede una procedura di esecuzione per identificare i veicoli certificati come professionali ma non immatricolati come tali.

Definizioni chiave

L’articolo 3 fornisce le nozioni centrali: emissioni di CO2 di riferimento, emissioni specifiche di CO2, periodo di riferimento dell’anno Y, emissioni specifiche medie di CO2, obiettivo specifico per le emissioni di CO2, autocarro rigido, trattore stradale, sottogruppo di veicoli, veicolo professionale, costruttore, veicolo pesante a emissioni zero, veicolo pesante a basse emissioni, profilo di utilizzo, ciclo di velocità da raggiungere e carico utile.

Calcolo delle emissioni medie del costruttore

L’articolo 4 dispone che, dal 1º luglio 2020 e per ogni periodo di riferimento successivo, la Commissione determini per ciascun costruttore le emissioni specifiche medie di CO2 in g/tkm per il periodo precedente, sulla base dei dati comunicati ai sensi del regolamento (UE) 2018/956 e del fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5. Il calcolo segue l’allegato I, punto 2.7.

Meccanismo per veicoli a zero e basse emissioni

L’articolo 5 introduce il fattore per zero-basse emissioni (ZLEV), determinato dal 1º luglio 2020 per ciascun costruttore. Per i periodi 2019-2024 i veicoli a emissioni zero contano come due veicoli e i veicoli a basse emissioni possono contare fino a due veicoli secondo la funzione prevista; per i periodi dal 2025 il fattore si basa su una soglia di riferimento del 2%. Il fattore può ridurre al massimo del 3% le emissioni medie del costruttore; i veicoli a emissioni zero di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, contribuiscono fino a 1,5%.

Obiettivi specifici per costruttore

L’articolo 6 prevede che, dal 1º luglio 2026 e per ogni periodo di riferimento successivo, la Commissione determini per ciascun costruttore l’obiettivo specifico per le emissioni di CO2 del periodo precedente, calcolato come somma ponderata per sottogruppi, in base alla riduzione applicabile, alle emissioni di riferimento, alla quota di veicoli per sottogruppo e ai fattori di ponderazione chilometraggio/carico utile.

Crediti e debiti di emissioni

L’articolo 7 consente, per i periodi 2025-2029, di considerare crediti e debiti di emissioni nel valutare la conformità. I crediti si formano se le emissioni medie del costruttore sono inferiori alla traiettoria di riduzione; i debiti se sono superiori all’obiettivo specifico. I crediti 2019-2024 valgono solo per la conformità al target 2025; i debiti sono soggetti a un limite massimo pari al 5% dell’obiettivo specifico 2025 moltiplicato per il numero dei veicoli del costruttore nel periodo. I crediti/debiti 2025-2028 possono essere riportati al periodo successivo e i debiti residui vanno chiusi nel 2029.

Indennità per emissioni eccedentarie

L’articolo 8 prevede una sanzione finanziaria in caso di emissioni di CO2 in eccesso: 4.250 EUR/gCO2/tkm per i periodi 2025-2029 e 6.800 EUR/gCO2/tkm dal 2030 in poi. Le condizioni di superamento sono tipizzate (superamento del limite dei debiti, debito residuo nel 2029, superamento dell’obiettivo dal 2030). Le indennità sono entrate del bilancio generale dell’Unione.

Verifica dei dati, scostamenti e controlli sul mondo reale

Gli articoli 9, 12 e 13 disciplinano la verifica degli scostamenti tra valori certificati e prestazioni reali dei veicoli pesanti in servizio. Le autorità di omologazione comunicano gli scostamenti alla Commissione, che li considera nel calcolo delle medie del costruttore. La Commissione raccoglie dati da dispositivi di monitoraggio a bordo per valutare la rappresentatività dei valori determinati con VECTO rispetto alle emissioni reali e, nel 2027, valuta un eventuale meccanismo di adeguamento dal 2030. I costruttori devono assicurare la corrispondenza tra valori registrati nei file cliente e valori reali; le autorità verificano campioni rappresentativi e la presenza di strategie di miglioramento artificiale delle prestazioni.

Pubblicazione dei dati e trasparenza

L’articolo 11 impone alla Commissione la pubblicazione annuale, entro il 30 aprile, di un elenco con le emissioni medie di CO2, il fattore ZLEV, gli obiettivi specifici, la traiettoria di riduzione, crediti e debiti, emissioni eccedentarie e i dati aggregati del parco nuovi veicoli. Per il 2021 l’elenco include anche le emissioni di riferimento.

Adeguamento delle emissioni di riferimento e degli allegati

L’articolo 10 prevede una metodologia di verifica delle emissioni di riferimento per correggere eventuali aumenti indebiti. L’articolo 14 attribuisce alla Commissione poteri delegati per aggiornare parametri tecnici degli allegati I e II; se modifiche nell’omologazione incidono sulle emissioni dei veicoli rappresentativi oltre 5 g CO2/km, la Commissione applica un fattore di adeguamento alle emissioni di riferimento.

Riesame 2022 e ulteriori valutazioni

L’articolo 15 impone entro il 31 dicembre 2022 una relazione della Commissione su efficacia del regolamento, target 2030, estensione ad altri veicoli pesanti, rafforzamento degli obiettivi per 2035 e dal 2040, infrastrutture, VECTO, pooling, e possibili ulteriori metodologie, inclusi combustibili rinnovabili avanzati. È prevista anche una valutazione entro il 2023 sulla metodologia comune per le emissioni di ciclo di vita e, nell’ambito del riesame del regolamento (UE) 2019/631, l’esame della destinazione delle entrate da indennità a fondi per una transizione equa.

Procedura di comitato e atti delegati

L’articolo 16 rinvia al comitato sui cambiamenti climatici e al regolamento (UE) n. 182/2011 per gli atti di esecuzione. L’articolo 17 disciplina la delega alla Commissione per 5 anni dal 14 agosto 2019, con rinnovo tacito, revoca da parte di Parlamento o Consiglio, obbligo di consultazione degli esperti nazionali e termine di obiezione di 2 mesi prorogabile.

Modifiche al regolamento (CE) n. 595/2009

L’articolo 18 estende taluni requisiti ai veicoli O3 e O4 e inserisce gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater: obblighi per i costruttori su dispositivi di monitoraggio e registrazione a bordo per consumo, carico utile e chilometraggio; obblighi per gli Stati membri di rifiutare omologazioni e vietare vendita/immatricolazione dei veicoli non conformi; misure di esecuzione entro il 31 dicembre 2021 per metodologie e requisiti tecnici. È inoltre previsto un comitato tecnico per i veicoli a motore.

Modifiche al regolamento (UE) 2018/956

L’articolo 19 aggiorna le definizioni richiamando anche il regolamento (UE) 2019/1242, modifica le date e le modalità di monitoraggio e comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e dei costruttori, e rende pubblici entro il 30 aprile di ogni anno i dati dei veicoli immatricolati nel periodo di riferimento, a partire dal 2021, con esclusione delle voci di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Modifiche alla direttiva 96/53/CE

L’articolo 20 inserisce la definizione di veicoli a emissioni zero e aggiorna le regole sui pesi massimi autorizzati, prevedendo incrementi del peso aggiuntivo necessario per la tecnologia a combustibile alternativo o a zero emissioni, con limiti massimi di 1 o 2 tonnellate a seconda dei casi. Conferisce inoltre alla Commissione poteri delegati per aggiornare l’elenco dei combustibili alternativi che richiedono peso aggiuntivo.

Entrata in vigore

L’articolo 21 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

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