Regolamento (UE) 2022/385
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/385 della Commissione del 7 marzo 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 relativo all’autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 relativo all’autorizzazione dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica tre precedenti regolamenti di esecuzione della Commissione relativi all’autorizzazione di specifici additivi organolettici per mangimi a base di artemisia, zenzero e curcuma. La correzione riguarda un errore negli allegati: la disposizione sull’etichetta relativa al tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele va riferita solo agli additivi. Per ragioni di chiarezza, gli allegati dei regolamenti originari sono sostituiti integralmente. È inoltre previsto un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi sul mercato con etichettatura conforme alla disciplina precedente.
Rettifica degli allegati di tre regolamenti di esecuzione che autorizzano additivi organolettici per mangimi a base di artemisia, zenzero e curcuma, con correzione delle condizioni di etichettatura e un regime transitorio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda gli additivi per mangimi e le premiscele contenenti: tintura di artemisia (Artemisia vulgaris L.), olio essenziale di zenzero, oleoresina di zenzero, tintura di zenzero (Zingiber officinale Roscoe), olio essenziale di curcuma, oleoresina di curcuma, estratto di curcuma e tintura di curcuma (Curcuma longa L.). Opera nell’Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE. Sono interessati tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile. Il regime transitorio consente l’immissione sul mercato, fino a esaurimento scorte, delle sostanze e delle premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 secondo le norme applicabili prima del 9 marzo 2022.
Rettifica degli allegati dei regolamenti di esecuzione su additivi per mangimi a base di artemisia, zenzero e curcuma
Il regolamento interviene su tre atti di esecuzione della Commissione che avevano autorizzato, per dieci anni, specifici additivi organolettici per mangimi derivati da Artemisia vulgaris L., Zingiber officinale Roscoe e Curcuma longa L. La Commissione rileva che negli allegati dei regolamenti originari la disposizione sull’etichetta relativa al tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele era stata collocata erroneamente: tale regola deve riguardare soltanto gli additivi.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Dai considerando emerge che la rettifica è resa necessaria per garantire coerenza normativa, chiarezza dei testi autorizzativi e tutela del legittimo affidamento degli operatori, consentendo al contempo un adeguamento dell’etichettatura degli additivi e dei mangimi che li contengono.
Ambito materiale della rettifica
La rettifica riguarda tre gruppi di prodotti autorizzati come additivi per mangimi:
- tintura di artemisia, destinata a tutte le specie animali;
- prodotti a base di zenzero: olio essenziale di zenzero per tutte le specie, oleoresina di zenzero per un ampio elenco di specie e categorie, tintura di zenzero per cavalli e cani;
- prodotti a base di curcuma: olio essenziale di curcuma, oleoresina di curcuma ed estratto di curcuma per tutte le specie, tintura di curcuma per cavalli e cani.
Disposizioni comuni agli allegati
In tutti gli allegati rettificati si conferma che:
- gli additivi appartengono alla categoria degli additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti;
- devono essere incorporati nei mangimi sotto forma di premiscela;
- nelle istruzioni per l’uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
- l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo, con percentuali di umidità specificate;
- il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta della sostanza attiva vanno indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso comporta il superamento del tenore massimo fissato;
- gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare rischi da inalazione e contatto cutaneo o oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso è subordinato a dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Tintura di artemisia
Per la tintura di artemisia (identificativo 2b72-t) l’allegato I conferma l’autorizzazione per tutte le specie animali fino al 30 marzo 2031. È indicato un tenore massimo raccomandato di 400 mg/kg di mangime completo con umidità del 12 %. L’allegato riporta anche la composizione, il metodo di analisi e la caratterizzazione della sostanza attiva, oltre ai requisiti di etichettatura e alle misure di protezione per gli utilizzatori.
Prodotti a base di zenzero
L’allegato II disciplina quattro forme di additivo, tutte con fine autorizzazione al 12 aprile 2031:
- olio essenziale di zenzero (2b489-eo), autorizzato per tutte le specie animali, con limiti massimi di 80 mg/kg per vitelli a carne bianca (sostituti del latte) e 20 mg/kg per le altre specie o categorie;
- oleoresina di zenzero (2b489-or), autorizzata per numerose specie e categorie, con limiti massimi differenziati per specie, tra cui 5 mg/kg per polli da ingrasso, 7 mg/kg per galline ovaiole e conigli, fino a 21 mg/kg per vitelli a carne bianca (sostituti del latte);
- tintura di zenzero (2b489-t), autorizzata per cavalli e cani, con limiti massimi di 1,58 mL/kg per i cavalli e 1,81 mL/kg per i cani. Per olio essenziale, oleoresina e tintura di zenzero si confermano inoltre il divieto di miscelazione nei mangimi con altri additivi autorizzati ottenuti da Zingiber officinale Roscoe e gli obblighi di protezione per gli utilizzatori.
Prodotti a base di curcuma
L’allegato III disciplina quattro prodotti, con autorizzazione fino al 20 aprile 2031:
- olio essenziale di curcuma (2b163-eo), per tutte le specie animali, con tenore massimo di 20 mg/kg per tutte le specie salvo i vitelli a carne bianca, per i quali il limite è 80 mg/kg nei sostituti del latte;
- oleoresina di curcuma (2b163-or), per tutte le specie animali, con limite massimo di 30 mg/kg per polli e galline ovaiole e 5 mg/kg per le altre specie;
- estratto di curcuma (2b163-ex), per tutte le specie e per vitelli a carne bianca, con limite massimo di 15 mg/kg;
- tintura di curcuma (2b163-t), per cavalli e cani, con limite massimo di 0,75 mL/kg per i cavalli e 0,05 mL/kg per i cani. Anche per questi prodotti sono mantenuti l’obbligo di uso in premiscela, le indicazioni su conservazione e stabilità, il divieto di miscelazione con altri additivi autorizzati ottenuti da Curcuma longa L. e le misure di protezione per gli utilizzatori.
Regime transitorio ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per consentire l’adeguamento dell’etichettatura e proteggere le posizioni già consolidate, le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 secondo le regole applicabili prima del 9 marzo 2022 possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Rilievi pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore mangimistico la rilevanza principale è la correzione delle condizioni di etichettatura e il conseguente allineamento delle pratiche commerciali e documentali. Restano fermamente in vigore i limiti massimi d’impiego, i divieti di miscela con altri additivi della stessa origine botanica e gli obblighi di tutela della salute degli utilizzatori, che devono essere considerati sia nella produzione sia nella commercializzazione delle premiscele e dei mangimi contenenti tali additivi.
Disposizioni principali
Rettifica degli allegati dei regolamenti di esecuzione 2021/421, 2021/485 e 2021/551
Gli articoli 1, 2 e 3 sostituiscono rispettivamente gli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/421, (UE) 2021/485 e (UE) 2021/551 con gli allegati I, II e III del presente regolamento. La rettifica incide sulle condizioni di autorizzazione degli additivi organolettici autorizzati come aromatizzanti per mangimi.
Correzione della clausola di etichettatura nelle "Altre disposizioni"
Nei tre allegati si corregge la disposizione relativa all’indicazione in ეტichetta del tenore massimo raccomandato delle sostanze attive nelle premiscele: il considerando precisa che tale indicazione era stata riportata erroneamente nella colonna "Altre disposizioni" e che essa deve applicarsi unicamente agli additivi, non alle premiscele.
Periodo transitorio per l’immissione sul mercato
L’articolo 4 consente che le sostanze specificate negli allegati I, II e III e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 settembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 9 marzo 2022, continuino a essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto sostanziale degli allegati rettificati
Gli allegati confermano autorizzazioni decennali per additivi organolettici appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, con scadenze al 30 marzo 2031 (tintura di artemisia), 12 aprile 2031 (prodotti da zenzero), 20 aprile 2031 (prodotti da curcuma), e fissano per ciascun prodotto specie destinatarie, livelli massimi raccomandati, obbligo di uso in premiscela, indicazioni su conservazione e stabilità termica, divieto di miscelazione con altri additivi autorizzati della stessa specie botanica, e misure di protezione per gli utilizzatori.
Come è indicizzato
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