Regolamento (UE) 2022/389
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione dell’8 marzo 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce standard tecnici uniformi per la pubblicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni richieste dalla direttiva (UE) 2019/2034. L’obiettivo è garantire trasparenza, comparabilità tra Stati membri e accesso centralizzato ai dati rilevanti sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento. Il testo disciplina i modelli di pubblicazione, i contenuti minimi, alcune informazioni su opzioni/facoltà normative, lo SREP e i dati statistici aggregati, oltre alla tempistica di aggiornamento.
Stabilisce i modelli, la struttura, gli elenchi di contenuti e la tempistica di pubblicazione delle informazioni che le autorità competenti devono rendere pubbliche ai sensi dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/2034 in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, con riferimento alle informazioni su: recepimento nazionale della direttiva, opzioni e facoltà esercitate, criteri generali e metodologie dello SREP, dati statistici aggregati sull’attuazione del quadro prudenziale. Le informazioni devono essere pubblicate in un’unica ubicazione elettronica, secondo modelli armonizzati e con aggiornamento almeno annuale; il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Le osservazioni e i modelli escludono la comunicazione di misure di vigilanza riferite a singole imprese o gruppi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione
Il regolamento completa l’articolo 57 della direttiva (UE) 2019/2034, fissando standard tecnici di attuazione per rendere omogenea e comparabile la pubblicazione delle informazioni di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento. La finalità è accrescere la trasparenza verso il pubblico e rendere più efficace il confronto tra le prassi delle autorità competenti degli Stati membri.
Ambito di applicazione e finalità
Il testo si applica alle autorità competenti incaricate di pubblicare, in un’unica ubicazione elettronica, le informazioni richieste dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. Le informazioni riguardano il recepimento nazionale della direttiva, le opzioni e facoltà esercitate, i criteri generali e le metodologie utilizzate per lo SREP e i dati statistici aggregati sull’attuazione del quadro prudenziale.
Il considerando evidenzia che i dati devono essere completi, accurati e presentati in un formato comune, aggiornato regolarmente, così da consentire un raffronto significativo tra gli Stati membri. Il regolamento si concentra, in questa fase, sulle responsabilità di vigilanza derivanti dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033.
Formato e modelli di pubblicazione
L’articolo 1 impone l’uso dei modelli dell’allegato I per la pubblicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nello Stato membro. L’articolo 2 fa lo stesso per la pubblicazione delle opzioni e facoltà esercitate ai sensi della direttiva e del regolamento prudenziale delle imprese di investimento.
L’articolo 3 riguarda i criteri generali e le metodologie per la revisione e la valutazione prudenziale, rinviando al modello dell’allegato III. L’articolo 4 disciplina invece i dati statistici aggregati, per i quali devono essere utilizzati i modelli dell’allegato IV.
Tempistica di pubblicazione e aggiornamento
L’articolo 5 stabilisce una disciplina puntuale dei termini:
- prima pubblicazione entro il 30 giugno 2022, presso un’unica ubicazione elettronica;
- aggiornamento annuale entro il 30 giugno per i dati statistici aggregati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), sulla base delle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre dell’anno precedente;
- aggiornamento periodico e comunque entro il 30 giugno di ogni anno per le informazioni di cui alle lettere a), b) e c), salvo che non vi siano variazioni.
Contenuto dell’allegato I: recepimento e obblighi informativi
L’allegato I organizza la pubblicazione in quattro blocchi principali:
- recepimento della direttiva (UE) 2019/2034 nel diritto nazionale;
- approvazione dei modelli;
- obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento;
- segnalazioni regolamentari.
Nella parte relativa al recepimento, le autorità devono indicare il testo nazionale, i riferimenti normativi e se la disposizione è disponibile in inglese. Sono inoltre elencati i principali titoli della direttiva da mappare nel diritto nazionale, tra cui l’ambito di applicazione, le autorità competenti, il capitale iniziale, la vigilanza prudenziale, lo SREP, la vigilanza su gruppi, l’informativa delle autorità competenti, gli atti delegati, le modifiche di altre direttive e le disposizioni finali.
L’allegato contiene anche una precisazione importante: quando si pubblicano informazioni su criteri generali e metodologie, non devono essere comunicate misure di vigilanza dirette a imprese di investimento specifiche, né per singole imprese né per gruppi.
Contenuto dell’allegato II: opzioni, facoltà, transitorie e remunerazione
L’allegato II copre le opzioni e facoltà esercitate dalle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034 e del regolamento (UE) 2019/2033. In particolare, richiede di segnalare se sono state esercitate opzioni relative, tra l’altro:
- all’applicazione di determinate prescrizioni del regime CRR alle imprese di investimento di grandi dimensioni;
- ai requisiti di capitale interno e di liquidità per imprese piccole e non interconnesse;
- alla revisione prudenziale caso per caso;
- ai requisiti di fondi propri aggiuntivi;
- ai requisiti di liquidità;
- alla vigilanza su base consolidata e alle deroghe di gruppo;
- alle partecipazioni qualificate, ai fattori K, alle spese fisse generali e ai rischi di concentrazione.
La parte 2 dell’allegato II impone inoltre di indicare quante imprese di investimento beneficiano delle disposizioni transitorie previste dal regolamento (UE) 2019/2033, comprese quelle relative alla riduzione temporanea dei requisiti di fondi propri dal 26 giugno 2021 per un periodo di cinque anni. È prevista anche una specifica informativa sulle imprese che operano per conto proprio, per le quali il requisito minimo può partire da 250 000 EUR con incrementi annui di almeno 100 000 EUR nel periodo quinquennale.
La parte 3 riguarda gli elementi variabili della remunerazione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva: le autorità o gli Stati membri devono descrivere le modalità con cui si garantisce un rapporto adeguato tra componente variabile e fissa, eventuali restrizioni sugli strumenti utilizzabili, soglie diverse e le specificità del mercato che giustificano determinate esenzioni o trattamenti differenziati.
Contenuto dell’allegato III: SREP, ICAAP e ILAAP
L’allegato III è dedicato al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Le autorità competenti devono descrivere:
- l’ambito di applicazione dello SREP, indicando quali imprese sono incluse o escluse e come opera il principio di proporzionalità;
- le metodologie di valutazione dei singoli elementi dello SREP, inclusi modello di business, governance interna e controlli, rischi per il capitale e rischi per la liquidità;
- la revisione dei processi ICAAP e ILAAP e il modo in cui tali verifiche incidono sulla determinazione di eventuali requisiti aggiuntivi di capitale o liquidità;
- la valutazione complessiva dello SREP e le misure di vigilanza conseguenti.
Il testo richiede inoltre di rendere noto il collegamento tra i risultati dello SREP e le misure di intervento precoce ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, nonché i criteri per qualificare un’impresa come in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 32 della medesima direttiva. Anche in questo caso, le informazioni devono essere generali e non riferite a singole imprese.
Contenuto dell’allegato IV: dati statistici aggregati
L’allegato IV disciplina la raccolta e pubblicazione dei dati statistici aggregati. Le informazioni sono organizzate in quattro parti:
- dati individuali per autorità competente;
- dati sul rischio di mercato;
- dati sulle misure di vigilanza e sulle sanzioni amministrative;
- dati sulle esenzioni.
Sono richiesti, tra gli altri, dati sul numero e dimensione delle imprese di investimento, sulle attività complessive, sulle filiazioni e succursali di paesi terzi, sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti patrimoniali per spese fisse generali, capitale minimo permanente, fattori K e relative componenti RtC, RtM e RtF, nonché sulla distribuzione dei metodi usati per il rischio di mercato. Vanno inoltre pubblicati, in forma aggregata, il numero e la tipologia delle misure di vigilanza adottate ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034, le sanzioni amministrative e le esenzioni concesse.
L’allegato stabilisce regole metodologiche importanti: importi in milioni di euro, percentuali con due decimali, eventuale uso delle codifiche 'n.d.' e 'C', esclusione delle imprese non soggette alla direttiva e divieto di riferire le informazioni a singole imprese. Per alcune informazioni è espressamente ricordato che i dati potrebbero non essere perfettamente comparabili tra giurisdizioni a causa delle diverse prassi nazionali di vigilanza.
Decorrenza e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il primo adempimento di pubblicazione centralizzata era fissato entro il 30 giugno 2022.
Disposizioni principali
Modelli uniformi per il recepimento e le norme nazionali
L’articolo 1 impone alle autorità competenti di usare i modelli dell’allegato I quando pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e gli orientamenti generali adottati nello Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.
Pubblicazione delle opzioni e facoltà esercitate
L’articolo 2 prevede l’uso dei modelli dell’allegato II per informare sulle modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dall’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/2034, incluse quelle relative alla disciplina prudenziale e alle disposizioni transitorie.
Criteri e metodologie dello SREP
L’articolo 3 impone l’uso del modello dell’allegato III per la pubblicazione dei criteri generali e delle metodologie applicate per la revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034.
Dati statistici aggregati
L’articolo 4 richiede l’uso dei modelli dell’allegato IV per pubblicare i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2019/2034.
Tempistiche di pubblicazione e aggiornamento
L’articolo 5 stabilisce che la pubblicazione presso un’unica ubicazione elettronica avvenga per la prima volta entro il 30 giugno 2022. I dati di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera d), vanno aggiornati entro il 30 giugno di ogni anno sulla base delle segnalazioni di vigilanza al 31 dicembre dell’anno precedente; le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) vanno aggiornate periodicamente e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, salvo assenza di modifiche.
Entrata in vigore
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce l’applicabilità diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.
Contenuto dell’allegato I: recepimento, approvazioni e segnalazioni
L’allegato I struttura la pubblicazione in quattro parti: recepimento della direttiva (UE) 2019/2034; approvazione dei modelli; obblighi specifici di comunicazione applicati alle imprese di investimento; segnalazioni regolamentari. Include anche l’avvertenza di non comunicare misure di vigilanza dirette a imprese specifiche quando si pubblicano criteri generali e metodologie.
Contenuto dell’allegato II: opzioni, facoltà e remunerazione
L’allegato II disciplina i modelli relativi alle opzioni e facoltà previste dalla direttiva (UE) 2019/2034 e dal regolamento (UE) 2019/2033, al numero di imprese che applicano disposizioni transitorie e agli elementi variabili della remunerazione ai sensi dell’articolo 32 della direttiva. Sono previste informazioni su soglie, restrizioni, esenzioni e criteri nazionali.
Contenuto dell’allegato III: SREP
L’allegato III dettaglia le informazioni da pubblicare su ambito di applicazione dello SREP, metodologie di valutazione, revisione dell’ICAAP e dell’ILAAP, valutazione complessiva e misure di vigilanza. È richiesto di descrivere anche il collegamento con le misure di intervento precoce e con le condizioni di dissesto o rischio di dissesto della BRRD, senza divulgare dati su singole imprese.
Contenuto dell’allegato IV: dati statistici aggregati
L’allegato IV elenca i dati statistici aggregati da pubblicare per autorità competente, inclusi numero e dimensioni delle imprese di investimento, composizione dei fondi propri, requisiti patrimoniali, dati sul rischio di mercato, misure di vigilanza, sanzioni amministrative ed esenzioni. Stabilisce anche regole di compilazione, formato monetario in euro, percentuali con due decimali e uso delle indicazioni 'n.d.' o 'C' per dati non disponibili o riservati.
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