Regolamento (UE) 2022/400
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/400 della Commissione del 7 marzo 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il prospetto del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/128. La modifica si rende necessaria per tener conto delle comunicazioni degli Stati membri relative ai trasferimenti tra pagamenti diretti e sostegno allo sviluppo rurale, nonché degli adattamenti ai massimali nazionali e al quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Il nuovo allegato riporta gli importi per gli esercizi 2021-2027, distinguendo le somme messe a disposizione del FEASR, quelle trasferite dal FEASR e il saldo netto disponibile per il FEAGA.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 aggiornando il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi connessi al FEASR per gli esercizi 2021-2027.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla determinazione finanziaria annuale delle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e degli importi resi disponibili per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell’ambito della politica agricola comune. Riguarda gli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione, per l’anno civile 2022, decisioni di trasferimento o riduzione dei pagamenti diretti ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ha efficacia nell’ordinamento di tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/400 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/128, che fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi disponibili per il FEASR per il periodo 2021-2027. L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina dei pagamenti diretti e dei trasferimenti tra FEAGA e FEASR prevista dal regolamento (UE) n. 1307/2013, con adeguamenti conseguenti al quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 quale base giuridica dell’atto. I considerando chiariscono che il saldo del FEAGA deve essere aggiornato tenendo conto: delle riduzioni dei pagamenti diretti comunicate da vari Stati membri ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013; delle scelte nazionali di destinare parte del massimale ai sostegni FEASR ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1; e delle decisioni inverse di rendere disponibili importi FEASR per i pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2. Il regolamento delegato (UE) 2022/42 ha già adattato i massimali nazionali rilevanti, mentre il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 disciplina il quadro finanziario pluriennale e il relativo sottomassimale per le spese di mercato e pagamenti diretti.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2021/128
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 con quello allegato al nuovo regolamento. La modifica ha funzione esclusivamente aggiornatativa e finanziaria: non introduce nuovi regimi sostanziali, ma ridetermina i valori da considerare per il FEAGA e per le corrispondenti disponibilità FEASR.
Importi riportati nell’allegato
L’allegato espone gli importi in milioni di EUR per gli esercizi 2021-2027.
- Per il 2021: importi messi a disposizione del FEASR ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 pari a 1 099,539; importi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, pari a 58,165; importi trasferiti dal FEASR ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, pari a 600,658; saldo netto disponibile per il FEAGA pari a 40 367,954.
- Per il 2022: 1 086,292; 57,919; 525,400; saldo netto FEAGA pari a 40 638,189.
- Per il 2023: 1 277,253; 55,858; 507,322; saldo netto FEAGA pari a 40 692,211.
- Per il 2024: saldo netto FEAGA pari a 41 649,000.
- Per il 2025: saldo netto FEAGA pari a 41 782,000.
- Per il 2026: saldo netto FEAGA pari a 41 913,000.
- Per il 2027: saldo netto FEAGA pari a 42 047,000.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 con quello allegato al presente regolamento, aggiornando il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi pertinenti per il FEASR.
Importi annuali FEAGA/FEASR per il periodo 2021-2027
L’allegato quantifica, in milioni di EUR, gli importi per ciascun esercizio. Per il 2021: FEASR ex articolo 14, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1307/2013 pari a 1 099,539; FEASR ex articolo 7, paragrafo 2, pari a 58,165; importi trasferiti dal FEASR ex articolo 14, paragrafo 2, pari a 600,658; saldo netto FEAGA pari a 40 367,954. Per il 2022: 1 086,292; 57,919; 525,400; saldo netto 40 638,189. Per il 2023: 1 277,253; 55,858; 507,322; saldo netto 40 692,211. Per il 2024-2027 sono indicati solo i saldi netti FEAGA: 41 649,000; 41 782,000; 41 913,000; 42 047,000.
Motivazione del calcolo e fonti normative richiamate
I considerando spiegano che il saldo va adeguato in base alle comunicazioni degli Stati membri sui tagli ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e sulle decisioni di destinare percentuali del massimale nazionale al FEASR o di trasferire sostegno dal FEASR ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 14 dello stesso regolamento. Si richiama inoltre l’adeguamento dei massimali nazionali operato dal regolamento delegato (UE) 2022/42 e l’adattamento del sottomassimale del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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