Cassazione Penale, Sentenza n. 26666/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 09/12/2024 che aveva dichiarato inammissibile e comunque rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione dell'oro oggetto del contratto "Conto Tesoro" stipulato con la EGM s.p.a., ovvero del suo controvalore in danaro. La ricorrente sosteneva di essere proprietaria dell'oro, di aver agito in buona fede, che il contratto era valido ed efficace e invocava la tutela prevista dagli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159/2011 (richiamati dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p.) per ottenere il riconoscimento del credito o la restituzione del controvalore; contestava altresì che la confusione contabile fosse imputabile ai terzi. Il procedimento trae origine dal sequestro preventivo disposto nei confronti della EGM nell'ambito di un'indagine per reati tributari (decreto di sequestro del 19/10/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., confermando le valutazioni del Tribunale di Lecce: l'istanza era meramente ripropositiva di questioni già decise con provvedimento del 24/11/2023 senza nuovi elementi; la ricorrente non ha confutato gli effetti preclusivi richiamati; l'oro in sequestro era stato venduto dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del GIP e il ricavato versato al F.U.G., sicché la posizione della ricorrente si è trasformata in un diritto di credito da esperire nella procedura concorsuale prevista dagli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 (udienza di verifica ai sensi dell'art. 57) e le eventuali facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, previo provvedimento del giudice delegato. Di conseguenza l'appello non poteva produrre un risultato immediatamente vantaggioso nella sfera giuridica della ricorrente.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare inammissibile l'appello meramente ripropositivo di questioni già esaminate senza nuovi elementi, con effetto preclusivo.
d.lgs. n. 159/2011, artt. 52 e ss.
Disciplina la tutela dei terzi estranei rispetto ai beni sottoposti a misure patrimoniali, prevedendo la procedura per la verifica e l'eventuale riconoscimento dei crediti dei terzi.
d.lgs. n. 159/2011, art. 57
Stabilisce la procedura di fissazione dell'udienza e la verifica dei crediti dei terzi nella formazione dello stato passivo relativo ai beni sequestrati.
d.lgs. n. 159/2011, art. 58
Prevede il riconoscimento del credito del terzo e le modalità con cui il credito è valutato nella procedura di riparto.
d.lgs. n. 159/2011, art. 56
Regola il ruolo dell'amministratore giudiziario che può subentrare nella gestione dei beni sequestrati e trattare le richieste contrattuali dei terzi, previo provvedimento del giudice delegato.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamo normativo che consente l'applicazione delle disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) alla procedura penale in esame.
Massime di principio
- Un appello che ripropone questioni già definite senza nuovi elementi è inammissibile: chi impugna deve indicare punti specifici e motivi nuovi per evitare la preclusione processuale (art. 322-bis c.p.p.).
- Se i beni sequestrati sono stati venduti con autorizzazione e il ricavato versato al F.U.G., il terzo perde la disponibilità materiale dell'asset e può vantare solo un credito da far valere nella procedura di verifica prevista dal d.lgs. 159/2011 (artt. 52 ss. e art. 57).
- La buona fede del terzo è condizione necessaria per ottenere tutela nella verifica dei crediti, ma non garantisce automaticamente la restituzione immediata dei beni; occorre seguire la procedura concorsuale prevista dalla normativa antimafia.
- Contratti validi con la società in sequestro non comportano necessariamente un diritto immediato di restituzione: le pretese contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario e sono subordinate a eventuali autorizzazioni del giudice delegato.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre effetti immediati nella sfera giuridica dell'impugnante; in caso contrario l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
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