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Sentenza

Sentenza n. 3854/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02903/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenza non definitivaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2903/2024, che aveva accolto il ricorso contro l’intimazione di pagamento relativa a prelievi latte, ritenendo prescritto il credito per l’annata 2002-2003

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente creditore appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’appello di AGEA è stato proposto contro il capo della sentenza di primo grado relativo alla prescrizione del credito per l’annata lattiera 2002-2003. L’appellante ha chiesto l’ammissione di documenti nuovi ai sensi dell’art. 104 c.p.a., tra cui le sentenze relative a un precedente giudizio instaurato dall’azienda agricola e definito dal TAR Lazio con sentenza n. 3191/2010, nonché la successiva decisione del Consiglio di Stato n. 6051/2017. Ha sostenuto che tali pronunce dimostrassero l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione e di un giudicato opponibile. L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e ha riproposto i motivi di primo grado rimasti assorbiti. Il ricorso originario contestava l’intimazione di pagamento per prescrizione, nullità o illegittimità del ruolo e degli atti presupposti, mancata o invalida notificazione, violazione della disciplina nazionale ed europea sui prelievi latte, duplicazione delle procedure di recupero, errata quantificazione del debito, mancata imputazione di somme già recuperate, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, partecipazione e diritto di difesa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibili, anche in appello, i documenti nuovi idonei a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno, nonostante la loro mancata produzione in primo grado e l’inottemperanza di AGEA all’ordine istruttorio del TAR. Tale deroga ai limiti dell’art. 104 c.p.a. è stata giustificata dall’esigenza di evitare contrasti tra giudicati e dalla rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di giudicato esterno. Nel merito, il Collegio ha ritenuto rilevante nei confronti dell’azienda agricola la sola sentenza del TAR Lazio n. 3191/2010, poiché il successivo giudizio d’appello definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 6051/2017 non riguardava la medesima parte. Il giudizio instaurato nel 2010 aveva interrotto la prescrizione; questa aveva poi ripreso a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c. Tenuto conto della sospensione legale complessiva di 648 giorni, alla data del 10 dicembre 2021 non era maturata la prescrizione decennale della sorte capitale. Era invece maturata, in parte, la prescrizione quinquennale degli interessi: l’intimazione del 10 dicembre 2021 aveva interrotto la prescrizione soltanto per gli interessi maturati nei cinque anni anteriori, computati considerando le sospensioni, sicché risultavano prescritti gli interessi anteriori al 31 gennaio 2015. L’appello è stato quindi accolto parzialmente e la sentenza di primo grado è stata riformata limitatamente alla prescrizione del capitale e degli interessi relativi all’annata 2002-2003. Il Collegio non ha ancora esaminato gli ulteriori motivi di primo grado riproposti dall’appellata, disponendo la fissazione di una successiva udienza e riservando la regolazione delle spese alla sentenza definitiva.

Norme richiamate

  • art. 104 c.p.a.

    documenti nuovi in appello

    Il limite alla produzione di nuovi documenti in appello non impedisce l’acquisizione di documenti necessari a provare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato quale rimedio per la revocazione in caso di contrasto tra giudicati.

  • art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato quale ipotesi di revocazione per contrasto con precedente giudicato.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Dopo l’interruzione derivante dall’instaurazione del giudizio, la prescrizione riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 8-quinquies, commi 10 e seguenti, d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009

    sospensione della prescrizione dal 1° aprile al 15 luglio 2019

    Il periodo di sospensione legale deve essere computato nel calcolo del termine di prescrizione.

  • art. 68 d.l. n. 18/2020, conv. dalla l. n. 27/2020 e successive modifiche

    sospensione della prescrizione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021

    La sospensione connessa all’emergenza COVID-19 prolunga i termini prescrizionali; nel caso concreto, insieme alla sospensione del 2019, ha comportato un’estensione complessiva di 648 giorni.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla valutazione della prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dall’appellante in relazione alla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo devono essere ammessi anche in appello i documenti nuovi diretti a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante per la decisione, poiché l’esigenza di evitare contrasti tra giudicati prevale sui limiti ordinari alla produzione documentale e l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche d’ufficio.
  • Un giudicato esterno è opponibile soltanto alle parti alle quali si riferisce; la sentenza resa in un successivo grado di giudizio nei confronti di soggetti diversi non produce effetti nei confronti della parte che non abbia partecipato a quel grado.
  • L’instaurazione di un giudizio interrompe la prescrizione e, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., il termine ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
  • Nel caso di crediti assistiti da termine decennale per la sorte capitale e quinquennale per gli interessi, l’atto interruttivo successivo impedisce la prescrizione del capitale se il termine decennale, computato considerando le sospensioni legali, non è decorso; quanto agli interessi, l’interruzione opera soltanto per quelli maturati nel quinquennio anteriore, anch’esso prorogato per i periodi di sospensione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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