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Ordinanza

Ordinanza n. 130/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto n. 8 e successiva aggiudicazione del lotto a un’altra impresa, per la ritenuta non conformità dimensionale di sei prodotti offerti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha contestato la determinazione con cui l’AUSL della Romagna ha annullato l’originaria aggiudicazione del lotto n. 8, sostenendo l’illegittimità della rivalutazione dei prodotti offerti e della loro esclusione per il mancato rispetto della tolleranza dimensionale massima dell’1% prevista dal capitolato. Ha inoltre censurato la clausola tecnica, ritenendola potenzialmente lesiva del favor partecipationis e difficilmente verificabile, e ha dedotto l’illegittimità della diversa gestione dei lotti n. 4 e n. 5, chiedendo anche il risarcimento dei danni. La controinteressata, nuova aggiudicataria del lotto n. 8, ha proposto ricorso incidentale contro l’annullamento e gli atti di gara nelle parti ritenute lesive della propria posizione, formulando a sua volta domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con il ricorso principale. Ha ritenuto plausibile e adeguatamente giustificata la clausola del capitolato che imponeva una tolleranza massima dell’1% sulle misure dei dispositivi, in ragione dell’impiego degli strumenti in attività di neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale e delle esigenze di altissima precisione. Ha escluso che lo scarto dimensionale fosse difficilmente verificabile, poiché la Commissione poteva utilizzare le campionature, ove previste, e le schede tecniche che gli operatori dovevano depositare con l’offerta. Ha inoltre rilevato che la lesione del favor partecipationis appariva esclusa dal numero delle offerte ricevute per ciascun lotto. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato che la ricorrente risultava terza aggiudicataria nell’ambito di un accordo quadro quadriennale, sicché non era configurabile un danno grave e irreparabile. La domanda cautelare del ricorso incidentale è stata dichiarata improcedibile, in conseguenza del rigetto della domanda cautelare principale. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, ma il TAR ha escluso la sussistenza di un danno grave e irreparabile e ha quindi respinto l’istanza principale.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha proposto anche una domanda risarcitoria, che non è stata definita in questa fase cautelare.

Massime di principio

  • In una gara per dispositivi medici destinati ad attività chirurgiche di elevata precisione, una clausola del capitolato che imponga una tolleranza dimensionale massima particolarmente contenuta può essere giustificata dalle specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione, purché la prescrizione sia coerente con la destinazione d’uso dei prodotti.
  • La verifica del rispetto delle caratteristiche dimensionali richieste può essere effettuata dalla commissione mediante campionature, quando previste, e mediante le schede tecniche presentate dagli operatori economici; la difficoltà di una verifica millimetrica non determina, di per sé, l’illegittimità della clausola.
  • La potenziale compressione del favor partecipationis derivante da una prescrizione tecnica può essere esclusa, in sede cautelare, anche considerando il numero di offerte effettivamente ricevute per il lotto interessato.
  • Nel giudizio cautelare, la partecipazione a un accordo quadro pluriennale e la collocazione dell’operatore in posizione non immediatamente prevalente possono escludere la configurabilità di un danno grave e irreparabile.
  • Quando viene respinta la domanda cautelare principale e viene meno l’interesse attuale alla tutela cautelare proposta in via incidentale dalla controinteressata, quest’ultima domanda può essere dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblica

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