L.R. Marche 8/2019
Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Marche 18 aprile 2019, n. 8 introduce numerose modifiche puntuali a leggi e regolamenti regionali, aggiorna il bilancio 2019/2021, riconosce alcuni debiti fuori bilancio e contiene disposizioni di semplificazione in materia sanitaria e ambientale. Alcune misure sono limitate al 2019 o decorrenti dal 1° gennaio 2020; diversi articoli successivi risultano oggi abrogati.
Disposizioni di semplificazione, aggiornamento normativo e variazioni di bilancio
Disposizioni di semplificazione, aggiornamento normativo e variazioni di bilancio
La legge regionale Marche n. 8 del 2019 interviene in modo diffuso su molte fonti regionali, con modifiche puntuali, adeguamenti terminologici, abrogazioni selettive, norme di interpretazione autentica e interventi sul bilancio 2019/2021. Accanto alla revisione normativa, introduce alcune disposizioni settoriali in materia sanitaria, ambientale e di riconoscimento di debiti fuori bilancio.
Modifiche coordinate a numerose leggi regionali
Il provvedimento aggiorna una pluralità di leggi regionali previgenti, incidendo su profili spesso tecnici o organizzativi. Tra gli interventi principali vi sono:
- integrazioni e ritocchi alla disciplina di vari settori amministrativi, produttivi, forestali, sociali, sanitari e territoriali;
- abrogazioni di singole disposizioni o di interi articoli/titoli di leggi regionali previgenti;
- aggiornamenti terminologici, come la sostituzione dell’espressione “piano forestale regionale” o “piano forestale” con “Programma forestale regionale” nella l.r. 6/2005;
- interventi su regolamenti regionali, oltre che su leggi regionali.
Le modifiche incidono, tra le altre, sulle leggi regionali nn. 34/1984, 24/1985, 13/1990, 15/1990, 7/1995, 17/1995, 4/1996, 18/1996, 24/1998, 45/1998, 23/2000, 31/2001, 34/2001, 12/2003, 27/2003, 27/2004, 3/2005, 6/2005, 36/2005, 9/2006, 32/2008, 21/2011, 12/2012, 41/2012, 32/2014, 3/2015, 4/2015, 17/2015, 8/2018, 25/2018, 29/2018, 34/2018, 51/2018 e 52/2018, oltre al r.r. 1/2010.
Semplificazioni e adeguamenti procedurali
Alcune disposizioni mirano a semplificare procedure o a riallineare la normativa regionale a sopravvenute esigenze organizzative e di settore. In particolare:
- vengono aggiornate regole amministrative in diversi ambiti della macchina regionale;
- la Giunta regionale è più volte autorizzata ad adottare gli atti necessari per l’attuazione o per le variazioni contabili conseguenti;
- in materia forestale, la Giunta deve adottare, previo parere della Commissione assembleare competente, gli atti necessari al recepimento del d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), con riferimento specifico ad alcuni articoli del decreto.
Disposizioni su SUAM e personale
La legge interviene sulla disciplina della SUAM, prevedendo anche un’azione organizzativa sul personale. In particolare, al fine di assicurarne la piena operatività, la Giunta regionale deve attivare entro 90 giorni dall’entrata in vigore una procedura di mobilità regionale ex art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, volta a reperire personale con competenze professionali adeguate, maturate prioritariamente presso centrali di committenza, compresa la SUAM.
Disposizioni sanitarie e tutela della salute
La legge contiene due norme di rilievo in ambito sanitario:
- gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare progetti sperimentali per inserire i trattamenti osteopatici nell’ambito delle discipline ospedaliere, mediante specifici protocolli; l’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;
- nelle Marche cessa l’obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica superiore a cinque giorni per malattia, salvo i casi in cui il certificato sia richiesto da misure di profilassi internazionali o nazionali per esigenze di sanità pubblica oppure quando la disciplina diversa sia imposta in altre Regioni.
Disposizioni ambientali e autorizzatorie
In materia ambientale, la legge individua le autorità competenti per la valutazione della qualità dei dati trasmessi dai gestori ai sensi del d.p.r. 157/2011, per i complessi non soggetti ad AIA. Tali autorità coincidono con quelle che rilasciano il provvedimento autorizzatorio o altro titolo che consenta l’esercizio dell’attività. Il rapporto di valutazione deve essere trasmesso all’ISPRA.
Interpretazione autentica sul Comitato consiliare per la legislazione e il controllo
La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 15 della l.r. 14/2003, stabilendo che ciascun componente del Comitato consiliare per la legislazione e il controllo deve possedere un’elevata competenza ed esperienza in una o più delle seguenti materie:
- discipline giuridiche;
- tecniche di redazione normativa;
- valutazione e controllo degli effetti della legislazione.
Aggiornamenti del bilancio 2019/2021 e coperture finanziarie
Molte disposizioni incidono sul bilancio di previsione 2019/2021 e sulle tabelle allegate alla l.r. 51/2018 e alla l.r. 52/2018. Gli interventi riguardano, tra l’altro:
- contributi a specifiche associazioni, enti e iniziative locali;
- spese per miglioramento sismico di immobili regionali e per opere pubbliche strategiche delle ASL;
- trasferimenti ad ANAS per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;
- interventi collegati al POR-FSE 2014/2020;
- trasferimenti e contributi in vari programmi di spesa.
La legge indica le relative coperture finanziarie, in diversi casi già iscritte nei capitoli e programmi del bilancio 2019/2021. In taluni casi autorizza anche la Giunta regionale ad apportare le variazioni contabili necessarie per la gestione.
Termini e decorrenze specifiche
Alcune previsioni hanno efficacia temporale espressa:
- le disposizioni dell’art. 4 non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati presso la struttura regionale competente e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della legge;
- le disposizioni dell’art. 12, comma 5, si applicano dal 1° gennaio 2020;
- il regolamento previsto dall’art. 19 deve essere approvato dall’Assemblea legislativa entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- per il 2019 è espressamente prevista la copertura finanziaria delle funzioni richiamate nell’art. 9, comma 4-bis, con risorse già stanziate.
Debiti fuori bilancio riconosciuti
La legge riconosce una serie di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 del d.lgs. 118/2011, con coperture specificate nei relativi capitoli del bilancio 2019/2021. I debiti riconosciuti riguardano:
- esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Ancona per indennità di esproprio;
- oneri per campionamenti ARPAM;
- verifiche di conformità di impianti elettrici di edifici regionali;
- servizi di assistenza tecnica del PSR 2014/2020;
- servizi di pubblicità legale sulla GURI tramite IPZS;
- attività di lotta al punteruolo rosso svolte da ASSAM.
Abrogazioni e stato attuale delle disposizioni
La legge dispone varie abrogazioni di norme regionali pregresse. Inoltre, risultano oggi espressamente abrogati anche alcuni articoli della stessa legge del 2019:
- l’art. 5 è abrogato dal 1° gennaio 2024 per effetto del combinato disposto degli artt. 35 e 36 della l.r. 19/2023;
- l’art. 10 è abrogato dalla l.r. 19/2022;
- l’art. 17 è abrogato dalla l.r. 19/2022;
- l’art. 26 è abrogato dalla l.r. 22/2021;
- l’art. 29 è abrogato dal 1° gennaio 2024 per effetto del combinato disposto degli artt. 35 e 36 della l.r. 19/2023.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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