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Legge

L.R. Marche 11/2019

Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)

Normativa regionaleL.R. Marche 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge delle Marche organizza la Valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità per i progetti regionali e provinciali, disciplina il provvedimento autorizzatorio unico, la partecipazione del pubblico, il supporto tecnico e gli oneri istruttori. Prevede anche la destinazione dei proventi sanzionatori e, con decorrenza dal 2019, specifiche regole finanziarie e transitorie.

Disciplina regionale della VIA e della verifica di assoggettabilità nelle Marche

Disciplina regionale della Valutazione di impatto ambientale nelle Marche

La legge definisce l’organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuite alla Regione Marche e attribuisce alcune funzioni alle Province. Introduce inoltre regole di semplificazione procedurale, consultazione del pubblico, coordinamento dei titoli abilitativi e destinazione dei proventi sanzionatori.

Ambito di applicazione e criteri di assoggettamento

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2, secondo criteri e soglie richiamati dalle linee guida statali del 30 marzo 2015. Sono invece sottoposti a VIA:

  • i progetti indicati negli allegati A1 e A2;
  • i progetti degli allegati B1 e B2 relativi a nuove opere o interventi che ricadono, anche solo parzialmente, in aree naturali protette o siti Natura 2000;
  • i progetti dell’allegato B sottoposti a screening quando l’autorità competente ritenga che possano produrre impatti ambientali negativi significativi.

Su richiesta del proponente, le modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare rendimento e prestazioni ambientali dei progetti degli allegati A1, A2, B1 e B2 possono essere sottoposti a valutazione preliminare; resta esclusa tale possibilità per le modifiche o estensioni dei progetti A1 e A2 che comportino il superamento dei valori limite previsti.

Autorità competenti

La Regione è competente per:

  • i progetti degli allegati A1 e B1;
  • i progetti degli allegati A2 e B2 che interessano il territorio di due o più Province;
  • i progetti soggetti ad AIA quando la Regione sia anche autorità competente per l’AIA;
  • i progetti che interessano anche Regioni confinanti, con valutazioni svolte d’intesa con le altre autorità competenti.

La Provincia è competente per i progetti degli allegati A2 e B2 interamente ricadenti nel proprio territorio.

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

La verifica di assoggettabilità si svolge secondo l’articolo 19 del d.lgs. 152/2006. Lo studio preliminare ambientale è redatto dal proponente secondo l’allegato C bis della legge, mentre la valutazione dell’autorità competente avviene sulla base dei criteri dell’allegato C.

Definizione del progetto e dello studio di impatto ambientale

Le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali e dei contenuti dello studio di impatto ambientale seguono gli articoli 20 e 21 del d.lgs. 152/2006 e possono svolgersi contestualmente, su richiesta del proponente. Lo studio di impatto ambientale deve essere predisposto secondo l’articolo 22 del d.lgs. 152/2006 e l’allegato D della legge.

Provvedimento autorizzatorio unico e variante urbanistica

Il provvedimento autorizzatorio unico segue l’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006. L’istanza va presentata alla struttura regionale competente o alla Provincia, secondo la competenza sulla VIA. Se il proponente non integra la documentazione entro il termine perentorio richiesto, l’istanza si considera ritirata.

Per i progetti in variante urbanistica, la determinazione conclusiva della conferenza dà atto della variante; per la localizzazione di singole opere non è necessaria la VAS. Per i progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale, il proponente può acquisire prima la conformità oppure presentare anche la documentazione urbanistica necessaria, inclusi gli eventuali adempimenti VAS. Tutti i titoli e gli assensi necessari sono acquisiti nella conferenza di servizi.

Supporto tecnico-scientifico e controlli

Per l’istruttoria la Regione e le Province si avvalgono del supporto di ARPAM e ASUR sulla base di protocolli di intesa. Per i procedimenti complessi possono essere coinvolti esperti esterni, enti, università e istituti di ricerca, anche mediante commissioni tecnico-istruttorie.

Oneri istruttori e destinazione delle risorse

Gli oneri a carico del proponente sono stabiliti in percentuale sul valore dell’opera: 0,5 per mille per lo screening e 0,7 per mille per la VIA, con riduzione per opere o impianti EMAS o ISO 14001 e soglia minima di 500 euro. Gli oneri restano dovuti anche in caso di esito negativo, archiviazione o rinuncia. I relativi proventi sono ripartiti tra autorità competente e ARPAM.

Partecipazione del pubblico e pubblicità degli atti

Per i progetti da assoggettare a VIA il proponente può convocare un’assemblea pubblica, anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato, prima della presentazione dell’istanza di PAUR. Se sono già avviate le fasi di definizione progettuale o dello studio di impatto ambientale, l’assemblea si svolge durante tali fasi e partecipa anche l’autorità competente. Restano possibili l’inchiesta pubblica e la pubblicazione integrale dei provvedimenti sui siti istituzionali.

Verifica di ottemperanza e sanzioni

Per la verifica di ottemperanza l’autorità competente può avvalersi del Comando dei Carabinieri forestali. I controlli svolti da ARPAM disposti dal provvedimento finale sono a carico del proponente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di Regione e Province, a decorrere dal 2019, sono riassegnati a finalità di vigilanza, prevenzione, monitoraggio ambientale, attività di ottemperanza e misure di protezione sanitaria in caso di incidenti o calamità.

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa annua nel triennio 2019-2021; dal 2022 la spesa è rinviata alle rispettive leggi di bilancio. La Giunta regionale deve adottare entro 180 giorni le linee guida organizzative e di consultazione del pubblico, aggiornare gli allegati per adeguarli a sopravvenute norme europee e statali e rendere disponibile la modulistica sui siti delle autorità competenti. Per quanto non disciplinato, si applica il d.lgs. 152/2006.

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