L.R. Marche 10/2019
Cimiteri per animali d'affezione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina nella Regione Marche la realizzazione, l’autorizzazione e la gestione dei cimiteri per animali d’affezione, prevedendo anche regole per sepoltura, cremazione, registro delle sepolture, sanzioni e invarianza finanziaria. È previsto un regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore, emanato nel 2020.
Cimiteri per animali d'affezione
Cimiteri per animali d'affezione
La legge disciplina nella Regione Marche i criteri e le modalità per realizzare e gestire cimiteri destinati agli animali d’affezione, nel rispetto della normativa europea e statale. Definisce i soggetti ammessi, le condizioni sanitarie per la sepoltura, il regime autorizzatorio, le sanzioni e l’invarianza finanziaria.
Ambito di applicazione e animali destinatari
Possono beneficiare della sepoltura gli animali d’affezione mantenuti per compagnia, quindi non destinati a fini produttivi o alimentari. La sepoltura è ammessa solo se un certificato veterinario esclude la presenza di malattie trasmissibili all’uomo o denunciabili secondo la normativa europea e statale vigente.
Realizzazione, localizzazione e autorizzazione dei cimiteri
I cimiteri per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, rilasciata previo parere dell’ASUR e dell’ARPAM. I Comuni, singoli o associati, individuano l’area destinata alla realizzazione dei cimiteri, che deve essere recintata e collocata al di fuori dei centri abitati. Il regolamento attuativo definisce requisiti tecnici e urbanistici, oltre alle modalità operative e procedurali.
Cremazione e gestione dei cimiteri
Nell’area destinata al cimitero i Comuni, singoli o associati, possono autorizzare anche impianti per la cremazione delle spoglie degli animali ammessi alla sepoltura, secondo le indicazioni del regolamento attuativo. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati.
Inumazione delle spoglie
Le spoglie degli animali ammessi possono essere inumate nelle aree cimiteriali individuate dai Comuni. L’inumazione deve avvenire unicamente in terra vergine, senza opere murarie; è consentita solo la posa a terra di una targa priva di simboli o contenuti religiosi. È inoltre consentita l’inumazione in siti diversi dalle aree cimiteriali, ma solo con apposito certificato veterinario che escluda le patologie previste dalla legge.
Gestione e collaborazione del Terzo settore
I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri possono avvalersi, in forma esclusivamente gratuita e volontaria, della collaborazione di personale messo a disposizione dagli enti del Terzo settore aventi come finalità la protezione degli animali. La disposizione è stata successivamente sostituita dalla legge regionale 8 luglio 2019, n. 19.
Regolamento attuativo e registro delle sepolture
La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, è incaricata di definire con regolamento le modalità attuative della legge. Il regolamento disciplina in particolare la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie. La legge prevede che il regolamento sia approvato entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore; risulta poi emanato il regolamento regionale 28 luglio 2020, n. 7.
Sanzioni amministrative e competenza all’irrogazione
Sono previste sanzioni amministrative, fatte salve le ulteriori discipline in materia di igiene e sanità pubblica, polizia veterinaria, urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro e ambiente:
- da 5.000 a 30.000 euro per chi gestisce cimiteri di animali d’affezione senza l’autorizzazione comunale;
- da 1.000 a 6.000 euro per la mancata tenuta del registro delle sepolture;
- da 100 a 600 euro per la mancanza del certificato veterinario richiesto. L’irrogazione delle sanzioni spetta al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3. La legge dispone inoltre l’abrogazione di specifiche previsioni della legge regionale n. 3 del 2005 e del relativo regolamento regionale n. 3 del 2009, come indicato nella nota all’articolo 9.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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