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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02881/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per Irpef, Ilor, contributi SSN, interessi e sanzioni relativi all'anno d'imposta 1993, conseguente a un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio. In primo grado la CTP aveva annullato la cartella ritenendo maturata la decadenza dal potere di riscossione e rilevando anche d'ufficio la prescrizione del credito. In appello l'Agenzia delle Entrate aveva censurato la sola statuizione sulla decadenza; Equitalia Sud aveva proposto appello incidentale tardivo sulla prescrizione. La CTR aveva accolto entrambi i gravami. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 25 d.P.R. 602/1973, 43 d.P.R. 600/1973 e 63 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR confuso la decadenza dal potere accertativo con quella dal potere di riscossione; 2) violazione degli artt. 100 e 329 c.p.c. e degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, per asserita inammissibilità dell'appello principale dell'Agenzia per carenza di interesse, con conseguente passaggio in giudicato della prescrizione; 3) violazione degli artt. 112, 327, 333 e 334 c.p.c. e dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, per l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo di Equitalia sul profilo della prescrizione; 4) violazione degli artt. 327 e 334, comma 2, c.p.c., per avere la CTR trascurato che l'incidentale tardivo verteva su un capo autonomo e avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo lo sgravio totale della cartella da parte dell'ente impositore.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente l'istanza di estinzione e, rilevato dagli atti che era intervenuto lo sgravio integrale della cartella impugnata per ordine dell'ente impositore di annullamento del debito iscritto a ruolo, ha dichiarato il venir meno dell'interesse delle parti alla decisione sull'impugnazione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale della misura e la sua inestensibilità ai casi di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato come disciplina della decadenza dal potere di riscossione, distinta dalla decadenza dal potere accertativo.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulla decadenza dal potere accertativo, non sovrapponibile a quella di riscossione.

  • art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio, che aveva determinato la definitività dell'accertamento.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la carenza di interesse all'appello principale dell'Ufficio.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per sostenere il giudicato sul capo non impugnato relativo alla prescrizione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo relativo all'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia nel processo tributario.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel motivo relativo ai limiti dell'appello incidentale nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciato vizio di ultrapetizione/rilievo d'ufficio della prescrizione.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato in tema di termine per impugnare e per sostenere la tardività dell'appello incidentale autonomo.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'appello incidentale e alla sua funzione accessoria.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo su capo autonomo.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che l'incidentale tardivo non può riguardare un'autonoma censura da proporre nei termini ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l'applicazione all'estinzione del giudizio, richiamandone la natura eccezionale e sanzionatoria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Quando sopravviene lo sgravio integrale della cartella impugnata per annullamento del debito iscritto a ruolo, viene meno l'interesse delle parti alla decisione e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La decadenza dal potere di accertamento e la decadenza dal potere di riscossione sono istituti distinti e non possono essere confusi, dovendo essere applicate le rispettive discipline normative.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione deve essere valutata in relazione al capo effettivamente censurato e ai limiti del giudicato interno eventualmente formatosi sulle questioni non devolute.
  • L'appello incidentale tardivo non può essere utilizzato per introdurre una censura autonoma che avrebbe dovuto essere proposta nei termini ordinari di impugnazione, quando non si tratti di doglianza dipendente da quella principale.
  • La misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 è di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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