Circolare numero 52 del 18-3-2004
SOMMARIO: Si forniscono ulteriori precisazioni in merito alle modalità utilizzate per la tassazione delle pensioni per l’anno 2004 che applicano le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le modalità di tassazione delle pensioni per il 2003 e il 2004, distinguendo tra pensioni singole, pensioni con decorrenza successiva e pensioni abbinate, sia INPS sia erogate da enti diversi. Per il 2004 la deduzione e la detrazione risultano attribuite d’ufficio sulla base dei codici memorizzati nel sistema GP3CDTI, con effetti anche sulle pensioni di importo basso e sui casi di esenzione o di imposta ridotta. Vengono inoltre richiamate le regole del Casellario centrale per la ripartizione proporzionale dell’imposta tra più trattamenti e le comunicazioni inviate agli enti e ai pensionati per il ricalcolo delle ritenute.
Tassazione delle pensioni per gli anni 2003 e 2004 e attribuzione d’ufficio di deduzioni e detrazioni
Tassazione delle pensioni per gli anni 2003 e 2004
La circolare illustra le modalità operative adottate per la tassazione delle pensioni nel 2003 e nel 2004, con particolare attenzione alla deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, alle detrazioni IRPEF e alla gestione delle pensioni singole e abbinate. Il documento chiarisce inoltre le regole applicate dal Casellario centrale e gli effetti delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle ritenute da ricalcolare.
Modalità di attribuzione delle deduzioni e delle detrazioni per il 2004
Per il 2004 la tassazione delle pensioni è stata effettuata sulla base dei codici memorizzati in GP3CDTI relativi alla deduzione e alla detrazione. In particolare:
- la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, pari a euro 3.000 annui ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del TUIR, e l’ulteriore deduzione per i pensionati, pari a euro 4.000 annui ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del TUIR, sono state riconosciute quando nel terzo byte della stringa GP3CDTI risulta memorizzato il codice 1;
- la detrazione prevista dall’articolo 14 del TUIR è stata attribuita quando nel secondo byte della stessa stringa risulta il codice 1.
La circolare precisa che, in applicazione delle circolari n. 2/E del 15 gennaio 2003 e n. 15/E del 5 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate, la deduzione e la detrazione per il 2004 sono state attribuite d’ufficio a tutti i pensionati, salvo espressa rinuncia da parte dell’interessato.
Pensioni di importo contenuto e condizioni di esenzione
Per le pensioni con importo annuo non superiore a euro 7.500 non sono state applicate ritenute IRPEF, purché risulti memorizzata l’informazione che il reddito è costituito esclusivamente da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92. Tale informazione è richiamata come contenuta nel 13° byte dei codici deduzione e detrazioni di GP3CDTI.
Per le pensioni comprese tra euro 7.500 e euro 7.800, è stata applicata la regola per cui non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo ed euro 7.500, sempre a condizione che sia memorizzata la medesima informazione sui redditi consentiti.
Tassazione delle pensioni singole
Anno 2003
Le ritenute IRPEF per il 2003 sono state determinate in base all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, applicata al rinnovo delle pensioni prima dei chiarimenti successivi dell’Agenzia delle Entrate, è stata ripartita su tredici mensilità.
Nei casi in cui il pensionato non beneficiava di detrazioni, ma queste erano comunque attribuite per 12 mesi, si è determinata una tassazione uniforme su tutte le mensilità, compresa la tredicesima.
Pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2003
Anche per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2003 la deduzione è stata calcolata sul reddito annuo da pensione e ripartita su tredici mensilità. La tassazione dell’importo mensile e della tredicesima è stata effettuata attribuendo la quota mensile di deduzione così determinata.
Anno 2004
Per il 2004 le ritenute IRPEF sono state determinate sulla base dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle circolari applicative dell’Agenzia delle Entrate, in particolare la n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la n. 15/E del 5 marzo 2003. In coerenza con quanto ribadito anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 3-16431 del 20 novembre 2003, la deduzione per la progressività è stata ripartita su dodici mensilità.
Di conseguenza, per il 2004 è stato determinato il conguaglio fiscale sulla tredicesima con le modalità previste per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.
Pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2004
Anche per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2004 la deduzione per la progressività è stata ripartita su dodici mensilità, calcolando l’importo spettante sulla base del reddito da pensione rapportato ad anno e attribuendo la quota mensile di deduzione così determinata.
Tassazione delle pensioni abbinate
Pensioni INPS abbinate
Per le pensioni INPS abbinate, nel 2004 si è mantenuto il criterio già adottato per il 2003: sull’imponibile complessivo sono state calcolate le ritenute IRPEF complessive, successivamente ripartite in proporzione agli imponibili delle singole pensioni.
Pensioni erogate da enti diversi
Per le pensioni erogate da enti diversi e memorizzate nel Casellario centrale, la tassazione del 2003 era stata descritta nella circolare n. 135 del 25 luglio 2003: la deduzione per la progressività, calcolata sull’imponibile complessivo, veniva attribuita al trattamento principale e il trattamento secondario era tassato applicando l’aliquota del soggetto.
Per il 2004, invece, è stata applicata la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate. La circolare richiama il criterio di ripartizione proporzionale dell’imposta complessivamente dovuta su tutte le pensioni, in modo da evitare una maggiore incidenza fiscale sul trattamento secondario e una minore incidenza sul trattamento principale. Il Casellario:
- cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
- determina l’imposta complessiva dovuta;
- attribuisce le detrazioni;
- ripartisce l’imposta in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente;
- comunica agli enti erogatori l’aliquota da applicare e i dati analitici utilizzati per determinarla.
Ciascun ente erogatore applica l’aliquota comunicata dal Casellario e, se nel corso dell’anno varia l’importo del trattamento rispetto a quello noto al Casellario, può ricalcolare la quota di imposta dovuta utilizzando i dati analitici ricevuti, così da evitare conguagli in capo al pensionato.
Comunicazioni operative e ricalcoli
Per consentire agli enti erogatori di applicare immediatamente le nuove modalità di tassazione nel rinnovo dei mandati di pagamento per il 2004, è stato predisposto un apposito flusso di comunicazione dei dati. È stata inoltre inviata agli enti, e pubblicata sul sito del Casellario, una lettera informativa che fornisce le indicazioni sulla ripartizione delle ritenute IRPEF e sulle modalità di calcolo dell’addizionale regionale e comunale.
Poiché il rinnovo delle pensioni 2004 è stato eseguito con riferimento ai codici di deduzione e detrazione memorizzati nel database, è in corso l’individuazione delle pensioni interessate da ricalcolo delle ritenute IRPEF per l’anno 2004. Ai pensionati coinvolti, sia titolari di pensioni INPS sia di pensioni erogate da altri enti, viene inviata una comunicazione specifica per informarli dell’operazione e della possibilità di far valere la deduzione per la progressività dell’imposta per il 2003 in dichiarazione dei redditi, mediante Mod. 730 o Mod. UNICO Persone Fisiche.
Punti principali
Modalità di tassazione 2004 e codici GP3CDTI
Per l’anno 2004 la tassazione delle pensioni è stata effettuata tenendo conto dei codici memorizzati in GP3CDTI relativi alla deduzione e alle detrazioni. La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, pari a euro 3.000 annui ex articolo 11, comma 1, TUIR, e l’ulteriore deduzione per i pensionati, pari a euro 4.000 annui ex articolo 11, comma 3, TUIR, sono state attribuite ai pensionati per i quali risulta il codice 1 nel terzo byte della stringa GP3CDTI. La detrazione prevista dall’articolo 14 del TUIR è stata attribuita ai pensionati per i quali risulta il codice 1 nel secondo byte della stessa stringa.
Pensioni di importo basso e soglie di esenzione/riduzione
Per le pensioni di importo annuo non superiore a euro 7.500 non sono state applicate ritenute IRPEF, a condizione che sia memorizzata l’informazione secondo cui il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92. La stessa informazione è memorizzata nel 13° byte dei codici deduzione e detrazioni di GP3CDTI. Per le pensioni tra euro 7.500 e euro 7.800 è stata applicata la regola che esclude la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra reddito complessivo ed euro 7.500, sempre che sia presente la medesima informazione sui redditi consentiti.
Attribuzione d’ufficio di deduzione e detrazione
In applicazione delle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 gennaio 2003 e n. 15/E del 5 marzo 2003, per il 2004 la deduzione e la detrazione sono state attribuite a tutti i pensionati automaticamente, senza necessità di richiesta. La circolare precisa che la deduzione per la progressività deve essere attribuita d’ufficio e che chi non intende beneficiarne deve comunicarlo espressamente.
Tassazione delle pensioni singole nel 2003 e nel 2004
Per le pensioni singole nel 2003 le ritenute IRPEF sono state determinate in base all’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La deduzione, applicata prima dei chiarimenti successivi dell’Agenzia delle Entrate, è stata ripartita su tredici mensilità, con conseguente uniformità della tassazione sulle mensilità compresa la tredicesima nei casi senza detrazioni. Per il 2004, invece, la deduzione è stata ripartita su dodici mensilità e la tredicesima è stata assoggettata a conguaglio fiscale secondo le modalità ordinarie per i redditi da lavoro dipendente e da pensione.
Pensioni singole con decorrenza successiva a gennaio 2003 e a gennaio 2004
Anche per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2003, la deduzione è stata calcolata sul reddito annuo da pensione e ripartita su tredici mensilità. Per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2004, la deduzione spettante è stata invece ripartita su dodici mensilità, con tassazione della rata mensile secondo la quota così determinata.
Tassazione delle pensioni abbinate INPS
Per le pensioni INPS abbinate, nel 2004 la tassazione è stata effettuata con le stesse modalità già adottate nel 2003: sull’imponibile complessivo sono state calcolate le ritenute IRPEF complessive, poi ripartite in proporzione agli imponibili delle singole pensioni.
Pensioni abbinate erogate da enti diversi
Per l’anno 2003 le pensioni erogate da enti diversi e memorizzate nel Casellario centrale sono state tassate secondo la circolare n. 135 del 25 luglio 2003: la deduzione per la progressività, calcolata sull’imponibile complessivo, è stata attribuita al trattamento principale e il trattamento secondario è stato tassato con l’aliquota del soggetto. Per il 2004 è stata invece applicata la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate, con calcolo dell’imposta cumulata e ripartizione proporzionale dell’imposta tra gli imponibili dei diversi trattamenti, per evitare conguagli durante l’anno.
Ruolo del Casellario e comunicazioni agli enti
Per consentire l’applicazione immediata delle nuove regole nel rinnovo dei mandati di pagamento 2004, è stato predisposto un flusso di comunicazione dei dati verso gli enti erogatori. È stata inoltre inviata e pubblicata sul sito del Casellario una lettera informativa, richiamata come allegato 2, contenente le indicazioni sulla ripartizione delle ritenute IRPEF e sulle modalità di calcolo dell’addizionale regionale e comunale da parte degli enti.
Ricalcolo delle ritenute e comunicazioni ai pensionati
Poiché il rinnovo delle pensioni 2004 è stato effettuato sulla base dei codici deduzione e detrazione memorizzati nel database, è in corso l’individuazione delle pensioni interessate da ricalcolo delle ritenute IRPEF. Ai pensionati interessati, sia INPS sia di altri enti, viene inviata apposita comunicazione per informarli dell’operazione e della possibilità di richiedere la deduzione per la progressività dell’imposta per il 2003 in sede di dichiarazione dei redditi, tramite Mod. 730 o Mod. UNICO Persone Fisiche.
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