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Circolare

Circolare numero 54 del 19-3-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dei benefici previdenziali introdotti dalla legge finanziaria 2004 per i lavoratori esposti all’amianto e per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico. Per l’amianto, viene ribadita la distinzione tra la disciplina ridotta dal 1° ottobre 2003 e la disciplina previgente, che resta applicabile a determinate situazioni già perfezionate o avviate entro il 2 ottobre 2003. Vengono inoltre precisati i soggetti tutelati, le modalità di riconoscimento del beneficio e la copertura degli oneri a carico dello Stato.

Benefici previdenziali per esposizione ad amianto e per lavoratori ex ACNA di Cengio ex art. 3, commi 132 e 133, legge n. 350/2003

Benefici previdenziali per esposizione all’amianto e per i lavoratori ex ACNA di Cengio

La circolare n. 54 del 19 marzo 2004 illustra gli effetti dell’articolo 3, commi 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto e per i lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine. Il documento si coordina con la disciplina già modificata dalla legge n. 326/2003 e con le istruzioni della precedente circolare n. 195/2003, chiarendo quali posizioni restano soggette alla normativa previgente e quali sono le nuove estensioni introdotte dalla finanziaria 2004.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la legge 24 dicembre 2003, n. 350, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, e in particolare l’articolo 3, rubricato in materia di oneri sociali, personale e funzionamento delle amministrazioni ed enti pubblici. In tale sede il legislatore ha previsto una disciplina specifica per i benefici pensionistici correlati all’esposizione all’amianto e, separatamente, l’estensione degli stessi benefici ai lavoratori ex ACNA di Cengio.

Viene inoltre ricordato che la legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, già aveva inciso sul regime dell’amianto, riducendo dal 1° ottobre 2003 il coefficiente di rivalutazione da 1,5 a 1,25. Tale coefficiente, secondo la nuova disciplina, opera solo per la determinazione dell’importo della pensione e non per il conseguimento del diritto.

Disciplina previgente salvata dal comma 132

Il comma 132 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 stabilisce che, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti a tale data. La tutela è espressamente estesa anche a coloro che, entro il 2 ottobre 2003, avevano presentato domanda di riconoscimento all’INAIL oppure avevano ottenuto sentenze favorevoli in cause avviate entro la medesima data.

La circolare precisa che restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL. Per tali soggetti, l’esposizione ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 continua a produrre il beneficio pensionistico con coefficiente di 1,5, valido sia per il diritto alla pensione sia per la sua misura.

Soggetti beneficiari e verifiche amministrative

Sono ricondotti alla disciplina previgente i seguenti lavoratori:

  • lavoratori ai quali l’INAIL abbia rilasciato, entro il 2 ottobre 2003, un certificato di esposizione ultradecennale all’amianto;
  • lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, abbiano ottenuto il riconoscimento amministrativo o giudiziario dell’esposizione ultradecennale;
  • lavoratori che abbiano presentato all’INAIL, entro la stessa data, domanda di certificazione dell’esposizione ultradecennale;
  • lavoratori in favore dei quali il beneficio sia riconosciuto con sentenze relative a ricorsi depositati non oltre il 2 ottobre 2003.

Per questa ultima categoria, le sedi competenti devono accertare la data di deposito del ricorso con l’ausilio degli uffici legali. La circolare evidenzia che i soggetti rientranti nelle ipotesi indicate possono perfezionare, anche successivamente al 2 ottobre 2003, i requisiti pensionistici facendo valere il beneficio salvaguardato.

Chiarimento sulla riserva contenuta nella circolare n. 195/2003

La circolare interviene anche sulla riserva formulata nella precedente circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 per le pensioni da liquidare a favore di lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. L’Istituto ritiene ragionevole presumere che tali soggetti fossero già, alla medesima data, in possesso della certificazione INAIL, oppure avessero richiesto tale certificazione o avessero avviato una causa per il riconoscimento del beneficio.

Le sedi devono sottoporre all’esame della Direzione Centrale Prestazioni i casi dei lavoratori della lettera c) che non risultino riconducibili a queste ipotesi.

Estensione ai lavoratori ex ACNA di Cengio

Il comma 133 dell’articolo 3 della legge n. 350/2003 estende, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione. La circolare segnala che le istruzioni applicative di dettaglio su questa disposizione saranno fornite successivamente.

Oneri finanziari

La circolare conclude precisando che gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 132 sono posti a carico dello Stato, secondo quanto espressamente previsto dalla norma. Questo elemento conferma la copertura pubblica dei costi connessi alla salvaguardia della disciplina previgente per le posizioni già consolidate o avviate entro il 2 ottobre 2003.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare richiama la legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, commi 132 e 133, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004. La disciplina riguarda, da un lato, i benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto attività con esposizione all’amianto e, dall’altro, l’estensione dei medesimi benefici ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti a rischio chimico da cloro, nitro e ammine.

Disciplina generale dei benefici amianto dopo il 2 ottobre 2003

La circolare ricorda che la legge n. 326/2003 ha già modificato, dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di rivalutazione previsto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992, riducendolo da 1,5 a 1,25. Tale coefficiente si applica solo ai fini della determinazione dell’importo della pensione e non anche per il conseguimento del diritto.

Applicazione della disciplina previgente per le posizioni maturate entro il 2 ottobre 2003

Il comma 132 salva la disciplina anteriore al 2 ottobre 2003 per i lavoratori che a tale data avevano già maturato il diritto ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992. La disposizione si estende anche a chi aveva presentato domanda all’INAIL o aveva ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL.

Soggetti interessati e riconoscimento del beneficio

La circolare individua quattro categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi il coefficiente di 1,5, sia per il diritto a pensione sia per la misura della pensione: lavoratori con certificazione INAIL rilasciata entro il 2 ottobre 2003; lavoratori con riconoscimento giudiziario o amministrativo dell’esposizione ultradecennale entro la stessa data; lavoratori che avevano presentato domanda all’INAIL entro il 2 ottobre 2003; lavoratori in favore dei quali il diritto sia riconosciuto con sentenze riferite a ricorsi depositati non oltre il 2 ottobre 2003. Le sedi competenti devono verificare quest’ultimo requisito con l’ausilio degli uffici legali.

Conseguenze pensionistiche per i soggetti tutelati

I soggetti rientranti nelle fattispecie indicate possono perfezionare i requisiti pensionistici anche successivamente al 2 ottobre 2003 utilizzando il beneficio della rivalutazione previsto dalla disciplina previgente. La circolare conferma quindi la rilevanza del beneficio non solo per il calcolo dell’importo, ma anche per il raggiungimento del diritto alla pensione nei casi salvaguardati dal comma 132.

Chiarimento sulla riserva di istruzioni della circolare n. 195/2003

La circolare affronta la riserva contenuta nella circolare n. 195 del 18 dicembre 2003 per le pensioni da liquidare a favore dei lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, avevano già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Viene ritenuto ragionevole presumere che tali lavoratori fossero già, alla stessa data, in possesso della certificazione INAIL, oppure avessero presentato domanda di certificazione o avessero avviato una causa per il riconoscimento del beneficio. I casi non riconducibili a tali ipotesi devono essere sottoposti all’esame della Direzione Centrale Prestazioni.

Benefici per i lavoratori ex ACNA di Cengio

Il comma 133 estende, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali dell’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione. La circolare precisa tuttavia che le istruzioni applicative specifiche saranno fornite successivamente.

Copertura degli oneri

Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 132 sono posti a carico dello Stato, secondo quanto stabilito espressamente dalla norma richiamata.

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