Circolare numero 53 del 19-3-2004
SOMMARIO: 1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti: Art. 3, comma1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997, n° 146; Art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1997,n° 146. 2) Art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388. Riduzione degli oneri sociali. 3) Contributi INAIL dal 1 gennaio 2004. 4) Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2004 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’ art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n.438. 5) Minimali di legge. 6) Contributi apprendisti. 7) Agevolazioni per zone tariffarie a decorrere dal 1 gennaio 2004. 8) Tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2004 le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per le aziende agricole, distinguendo tra generalità delle aziende, imprese con processi produttivi industriali, cooperative e consorzi di bonifica. Conferma inoltre l’applicazione delle riduzioni degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000, i contributi INAIL, la quota di retribuzione soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%, i minimali retributivi, i contributi fissi degli apprendisti e le agevolazioni per le zone tariffarie, precisando i valori e le decorrenze dal 1 gennaio 2004. Sono richiamati anche gli allegati con le tabelle contributive per le diverse categorie.
Aliquote contributive, agevolazioni e importi INPS/INAIL per il settore agricolo 2004
Aliquote contributive e agevolazioni per il settore agricolo – anno 2004
La circolare aggiorna i parametri contributivi applicabili nel 2004 al settore agricolo, distinguendo tra diverse tipologie di aziende, lavoratori e agevolazioni territoriali. Vengono inoltre confermati importi e riduzioni già previsti da precedenti disposizioni, con specificazione delle decorrenze e dei valori da utilizzare nella contribuzione e nella compilazione della modulistica.
Aliquote al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalità delle aziende agricole che impiegano operai a tempo determinato e indeterminato, la circolare applica dal 1 gennaio 2004 l’incremento annuale previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 146/1997, ma solo sulla quota a carico del datore di lavoro, poiché l’aliquota a carico del lavoratore ha già raggiunto l’8,54%.
Le misure indicate sono:
- datore di lavoro: 17,75%;
- lavoratore: 8,54%;
- totale: 26,29%;
- quota base esclusa: 0,11%.
Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, richiamate dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 146/1997, l’aumento riguarda ancora solo il datore di lavoro, perché anche qui la quota lavoratore ha già raggiunto l’8,54%.
Per tali aziende, comprese le cooperative, vengono distinti due periodi:
- dal 1 gennaio 2004 al 30 giugno 2004: datore 20,55%, lavoratore 8,54%, totale 29,09%;
- dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2004: datore 21,15%, lavoratore 8,54%, totale 29,69%;
- quota base esclusa: 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali
La circolare conferma l’applicazione dell’art. 120 della legge 388/2000, già richiamato dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Per la generalità delle aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri dal 1 gennaio 2004 sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette che versano lo 0,01% per gli assegni familiari:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole ex legge 240/1984:
- assegni familiari: da conguagliare con il sistema DM;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica che assumono operai di ruolo con stabilità d’impiego garantita, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- cassa integrazione salari: 0,14%;
- fondo di garanzia TFR: 0,2%.
Contributi INAIL
Per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001 e in base al D.Lgs. 38/2000, art. 28, comma 3, restano fissati:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente
Dal 1 gennaio 2004 l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, si applica sulla retribuzione eccedente il limite annuo di 37.883,00 euro, ai sensi dell’art. 3-ter della legge 438/1992.
Minimali retributivi
Per il 2004 il minimale giornaliero di legge non soggetto ad adeguamento, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge 638/1983, è pari a 34,84 euro.
Per il part-time orizzontale, secondo il richiamo alla circolare n. 233 del 6 novembre 1998 e alla circolare n. 68 del 10 aprile 1989, la retribuzione minima oraria va determinata rapportando il minimale giornaliero e dividendo il risultato per l’orario normale settimanale del contratto collettivo.
In agricoltura, per il 2004, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 L. 638/1983 da utilizzare per il minimale orario è pari a 39,16 euro; ne deriva un minimale orario di 6,02 euro.
Contributi per apprendisti
Dal 1 gennaio 2004 sono aggiornati i contributi fissi settimanali dovuti per gli apprendisti:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 2,66 euro;
- quota base: 0,0816 euro;
- assegni familiari: 0,0334 euro;
- maternità: 0,0165 euro;
- INAIL: 0,0930 euro;
- totale: 2,88 euro.
L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata al 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
In applicazione della delibera CIPE del 25 maggio 2000, che ha riclassificato le aree svantaggiate, e della circolare n. 56 del 9 marzo 2001, le riduzioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge 537/1993 per il 2004 sono così definite:
- territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 70% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise: riduzione del 40%;
- restanti zone agricole particolarmente svantaggiate o svantaggiate oggetto del riordino: adeguamento nel quadriennio 2001-2004, con variazioni annue pari al 25% della variazione totale.
La circolare precisa che con il 2004 si completa l’adeguamento al nuovo livello contributivo. Per il modello DMAG-Unico restano validi i codici previsti per i territori oggetto del riordino, anche quando il livello di agevolazione corrisponda ormai alle zone montane o svantaggiate.
Allegati
La circolare richiama 12 allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni per:
- generalità delle aziende agricole;
- aziende coltivatrici dirette;
- cooperative agricole e cooperative ex legge 240/1984;
- consorzi di bonifica;
- aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, con separazione tra primo e secondo semestre 2004;
- agevolazioni per zone tariffarie.
Le tabelle costituiscono il supporto operativo per l’applicazione delle aliquote e delle riduzioni indicate nel testo.
Punti principali
Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per la generalità delle aziende agricole che assumono operai a tempo determinato e indeterminato, dal 1 gennaio 2004 l’aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti aumenta di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro: 17,75% per il datore, 8,54% per il lavoratore, totale 26,29%, esclusa la quota base pari a 0,11%. Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, l’incremento previsto riguarda solo la quota datoriale: dal 1 gennaio al 30 giugno 2004 l’aliquota è 20,55% per il datore e 8,54% per il lavoratore, totale 29,09%; dal 1 luglio al 31 dicembre 2004 passa a 21,15% per il datore e 8,54% per il lavoratore, totale 29,69%.
Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000
Continua ad applicarsi la disciplina della riduzione degli oneri sociali già richiamata dalla circolare n. 95/2001. Per la generalità delle aziende agricole che versano lo 0,43% per assegni familiari, gli esoneri dal 1 gennaio 2004 sono: assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,34%. Per cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette che versano lo 0,01% per assegni familiari, gli esoneri sono: assegni familiari 0,01%, tutela maternità 0,03%, disoccupazione 0,37%. Per le cooperative agricole ex legge 240/1984, l’importo per assegni familiari va conguagliato con il sistema DM; restano tutela maternità 0,03% e disoccupazione 0,37%. Per i consorzi di bonifica con operai di ruolo a cui sia garantita la stabilità d’impiego, gli esoneri comprendono assegni familiari 0,43%, tutela maternità 0,03%, cassa integrazione salari 0,14% e fondo di garanzia TFR 0,2%.
Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001 ai sensi del d.lvo n. 38/2000, art. 28, comma 3, sono fissati in 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente il limite annuo
Dal 1 gennaio 2004 l’aliquota aggiuntiva dell’1%, a carico del lavoratore, si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di 37.883,00 euro, ai sensi dell’art. 3-ter della legge 438/1992.
Minimali di legge e minimale orario in agricoltura
Per il 2004 il minimale giornaliero di legge non soggetto ad adeguamento ex art. 7, comma 1, L. 638/1983 è pari a 34,84 euro. Per il part-time orizzontale, richiamando la disciplina già illustrata con la circolare n. 233/1998 e la circolare n. 68/1989, il limite minimo di retribuzione giornaliera ex art. 7 L. 638/1983 da valere in agricoltura per il minimale orario è pari a 39,16 euro; il minimale orario risulta quindi pari a 6,02 euro, calcolato come 39,16 x 6/39.
Contributi fissi degli apprendisti
Dal 1 gennaio 2004 i contributi settimanali fissi per gli apprendisti sono: Fondo pensioni lavoratori dipendenti 2,66 euro, quota base 0,0816 euro, assegni familiari 0,0334 euro, maternità 0,0165 euro, INAIL 0,0930 euro, per un totale di 2,88 euro. L’aliquota a carico dell’operaio apprendista è fissata al 5,54%.
Agevolazioni per zone tariffarie
In applicazione della delibera CIPE 25 maggio 2000 e della circolare n. 56/2001, le riduzioni contributive ex art. 11, comma 27, L. 537/1993 per il 2004 sono determinate così: 70% nei territori montani particolarmente svantaggiati; 40% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/93 e i Comuni di Abruzzo e Molise; nelle restanti zone oggetto del riordino la variazione si consolida nel quadriennio 2001-2004 con incrementi/decrementi annui pari al 25% della variazione totale. La circolare precisa che con il 2004 si raggiunge l’adeguamento al nuovo livello contributivo e che, nella compilazione del DMAG-Unico, devono continuare a essere utilizzati i codici previsti per i territori oggetto del riordino anche se i valori corrispondono ormai alle agevolazioni delle zone montane o svantaggiate.
Allegati con le tabelle contributive
La circolare richiama 12 allegati contenenti le aliquote e le agevolazioni per le diverse categorie: generalità delle aziende agricole, aziende coltivatrici dirette, cooperative agricole e cooperative ex legge 240/1984, consorzi di bonifica, aziende con processi produttivi di tipo industriale per i due semestri del 2004, nonché le tabelle sulle agevolazioni per zone tariffarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 mar 2004Circolare numero 54 del 19-3-2004
- Circolare · 18 mar 2004Circolare numero 52 del 18-3-2004
- Circolare · 16 mar 2004Circolare numero 18 del 16/03/2004
- Circolare · 16 mar 2004Circolare numero 19 del 16/03/2004
- Circolare · 16 mar 2004Circolare numero 51 del 16-3-2004
- Circolare · 15 mar 2004Circolare numero 48 del 15-3-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →