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Circolare

Circolare numero 48 del 15-3-2004

SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute sindacali in favore della UNSIC. sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 marzo 2004 tra INPS e UNSIC per la trattenuta e il versamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di cassa integrazione, mobilità e disoccupazione. Vengono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di delega e conservazione, le percentuali di contribuzione, il costo del servizio, i dati dell’Organizzazione per l’accredito e le istruzioni contabili con i relativi conti. Sono richiamate anche le modalità operative che verranno comunicate alle strutture INPS e il rinvio alle precedenti istruzioni della circolare n. 167/1992 per gli aspetti non ulteriormente dettagliati.

Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni previdenziali

Convenzione INPS-UNSIC per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni previdenziali

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 marzo 2004 tra INPS e UNSIC per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione. Sono fornite le regole operative per la raccolta delle deleghe, la misura dei contributi, i flussi informativi tra datori di lavoro, INPS e Organizzazione sindacale, nonché le istruzioni contabili per la gestione dei relativi movimenti.

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono aderire alla trattenuta i soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale. La trattenuta sindacale è consentita sulle indennità riconosciute in tali ambiti, in modo da permettere il versamento del contributo a favore della UNSIC tramite l’INPS.

Delega sindacale: forma, contenuto e durata

La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. La misura del contributo deve essere indicata nell’atto di delega in percentuale alla prestazione previdenziale e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione.

La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione e cessa con il pagamento della prestazione richiesta. Per le prestazioni la cui domanda produce effetti per periodi superiori all’anno, è possibile revocare la delega o presentarne una nuova entro il 20 ottobre precedente l’anno per il quale si intende revocarla. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Adempimenti del datore di lavoro e codice identificativo

Il codice identificativo della UNSIC è 1501. Ai fini dell’applicazione della trattenuta, il datore di lavoro, nella comunicazione dei dati utilizzati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, deve indicare per ciascun lavoratore delegante il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo e la relativa percentuale. Le Sedi INPS forniranno alle aziende le istruzioni operative necessarie.

Misura dei contributi sindacali

La UNSIC ha comunicato le percentuali da applicare, valide per le Federazioni aderenti:

  • 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
  • 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1% sui restanti trattamenti, vale a dire CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Costo del servizio di esazione

Il costo del servizio è fissato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione sindacale si impegna ad accettare eventuali variazioni future del costo del servizio, come previsto dall’art. 6 della convenzione allegata.

Flussi informativi e dati dell’Organizzazione

Le Agenzie INPS devono trasmettere alla UNSIC gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, unitamente ai dati anagrafici e agli importi trattenuti. Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, la circolare riporta i dati dell’Organizzazione: UNSIC, Unione Nazionale Sindacali Imprenditori e Coltivatori, sede legale in Via Angelo Bargoni 8, scala H, 00153 Roma; UNICREDIT Banca S.p.a., Piazzale dell’Industria 46, 00144 Roma; c/c bancario 000010184524, CIN W, ABI 02008, CAB 03232, C.F. 91030090129.

Istruzioni tecniche e contabili

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con appositi messaggi per ciascuna procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative di utilizzo.

Sul piano contabile sono istituiti i conti:

  • GPA 25/111, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA 35/111, per l’accreditamento alla UNSIC dei contributi trattenuti;
  • GPA 11/111, per la rilevazione del debito verso la UNSIC.

I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno registrati in DARE del conto GPA 11/111; l’eventuale saldo di fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e l’IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Rinvio ad altre disposizioni

Per gli ulteriori aspetti procedurali e contabili relativi alla rilevazione dei contributi sindacali e alla definizione dei rapporti finanziari con la UNSIC, la circolare rinvia al punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

Punti principali

Convenzione e ambito di applicazione

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 2 marzo 2004 tra il Commissario Straordinario INPS e il Presidente della UNSIC, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La convenzione riguarda la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi sindacali sulle prestazioni di cassa integrazione guadagni, mobilità e trattamenti di disoccupazione, con riferimento ai beneficiari delle prestazioni di mobilità, integrazione salariale e disoccupazione non agricola ordinaria e speciale.

Delega del lavoratore e requisiti formali

I lavoratori beneficiari possono versare il contributo sindacale a favore della UNSIC mediante trattenuta sull’indennità previdenziale. La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore e deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma di un rappresentante espressamente autorizzato. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’Organizzazione. La delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione ed esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Termini di revoca e durata della delega

Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre precedente all’anno per cui si intende revocare la delega. La circolare precisa inoltre che le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Codice identificativo e adempimenti del datore di lavoro

Il codice identificativo della UNSIC è 1501. Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro deve indicare, all’atto della comunicazione dei dati per il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria del contributo e la percentuale del contributo stesso. Le Sedi INPS provvederanno a fornire alle aziende le opportune istruzioni.

Misure percentuali del contributo

La UNSIC ha comunicato le percentuali da applicare, valide per le Federazioni aderenti: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Costo del servizio ed eventuali variazioni

Il costo del servizio è determinato in 0,60 euro per singola delega. L’Organizzazione Sindacale si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 6 della convenzione allegata.

Flussi informativi e dati per l’accredito

Le Agenzie INPS devono inviare alla UNSIC gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Ai fini dell’invio dei tabulati e dell’accredito dei contributi riscossi, sono riportati i dati dell’Organizzazione: UNSIC, Unione Nazionale Sindacali Imprenditori e Coltivatori, sede legale in Via Angelo Bargoni 8, scala H, 00153 Roma; banca UNICREDIT Banca S.p.a., Piazzale dell’Industria 46, 00144 Roma; c/c bancario 000010184524, CIN W, ABI 02008, CAB 03232, codice fiscale 91030090129.

Istruzioni tecniche e aggiornamenti informatici

La Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni comunicherà, con messaggi distinti per singola procedura di pagamento, la disponibilità dei nuovi programmi e le modalità operative per il loro utilizzo.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei versamenti alla UNSIC sono istituiti i conti GPA 25/111 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA 35/111 per l’accreditamento alla UNSIC dei contributi trattenuti e GPA 11/111 per la rilevazione del debito verso la UNSIC. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/111, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Rimborso spese e IVA

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi e all’IVA sul rimborso devono essere imputati rispettivamente ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Rinvio a istruzioni precedenti

Per le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti la rilevazione dei contributi sindacali e la definizione dei rapporti finanziari con la UNSIC, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3 della circolare n. 167 del 7 luglio 1992.

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