Circolare numero 51 del 16-3-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina del contratto di inserimento introdotta dal D.Lgs. 276/2003, richiamando l’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004 e fornendo le istruzioni operative per l’accesso alle agevolazioni contributive. Vengono definiti i soggetti assunti, i datori di lavoro ammessi, le condizioni di legittimità del contratto, la durata, gli effetti normativi ed economici e l’ambito dei benefici. La circolare dettaglia inoltre gli adempimenti pratici per DM10/2 e CUD/770, con i relativi codici e le modalità di esposizione della contribuzione agevolata.
Contratto di inserimento ex artt. 54-59 D.Lgs. 276/2003 e benefici contributivi
Contratto di inserimento ex artt. 54-59 D.Lgs. 276/2003
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative sul contratto di inserimento introdotto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con particolare attenzione ai profili contributivi e agli adempimenti operativi. Il documento si colloca nel periodo di prima applicazione della nuova disciplina e richiama l’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, destinato a operare in via transitoria fino alla compiuta regolamentazione della materia da parte della contrattazione collettiva.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
Il contratto di inserimento è definito come un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro di specifiche categorie di persone. La circolare chiarisce che la nuova disciplina si inserisce nel più ampio riordino delle tipologie contrattuali a contenuto formativo e che, in mancanza di disciplina collettiva, trova applicazione l’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, che regola in modo più puntuale la fase di prima attuazione.
Soggetti per i quali è ammessa la stipula
La circolare individua le categorie di lavoratori con i quali può essere stipulato il contratto di inserimento:
- soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
- lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche caratterizzate da squilibri occupazionali di genere, secondo i parametri previsti dalla legge;
- persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico.
La circolare precisa che, per i disoccupati di lunga durata, rileva una condizione di ricerca di nuova occupazione superiore a dodici mesi. Per le donne, l’effettiva applicazione è subordinata al decreto ministeriale che individui le aree geografiche interessate. Quanto alla nozione di grave handicap, il richiamo è alla legge n. 104/1992 e al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 in materia di accertamento della disabilità.
Datori di lavoro abilitati
Possono ricorrere al contratto di inserimento:
- enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese;
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;
- enti di ricerca pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
Progetto individuale di inserimento
L’assunzione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo. La contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale è chiamata a definire i piani individuali di inserimento, anche tramite gli enti bilaterali e i fondi interprofessionali per la formazione continua.
Nelle more della contrattazione collettiva, l’accordo interconfederale stabilisce che il progetto debba indicare:
- la qualificazione che si intende conseguire;
- la durata e le modalità della formazione.
L’accordo richiede inoltre una formazione teorica non inferiore a 16 ore, comprendente nozioni di prevenzione antinfortunistica, disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, anche in modalità e-learning. La circolare segnala infine che, in caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto, il datore di lavoro deve versare la quota dei contributi agevolati maggiorata del 100 per cento.
Requisito del mantenimento in servizio del 60%
Per poter assumere mediante contratto di inserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti. La verifica del requisito esclude:
- i lavoratori dimissionari;
- i licenziati per giusta causa;
- i lavoratori che, alla scadenza del rapporto, abbiano rifiutato la prosecuzione a tempo indeterminato;
- i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
- i contratti non trasformati in rapporti a tempo indeterminato, fino a un massimo di quattro unità.
Sono invece considerati mantenuti in servizio i rapporti trasformati in tempo indeterminato. Il limite non si applica quando, nei 18 mesi precedenti, sia venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
Forma, contenuto e durata del contratto
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta; in mancanza, è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento. L’accordo interconfederale chiarisce che il contratto può essere a tempo pieno o part-time e che devono esservi indicati anche:
- la durata;
- l’eventuale periodo di prova;
- l’orario di lavoro;
- la categoria di inquadramento;
- il trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro, disciplinato secondo gli accordi sui contratti di formazione e lavoro o, in difetto, secondo gli accordi collettivi applicati in azienda, comunque non inferiore a 70 giorni.
La durata del contratto è compresa tra 9 e 18 mesi; per le persone affette da grave handicap può arrivare a 36 mesi. Nel computo del limite massimo non si considerano i periodi di servizio militare o civile e quelli di astensione per maternità. Il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti e possono essere disposte proroghe solo entro il limite massimo previsto.
Disciplina del rapporto di lavoro
Salvo diversa previsione collettiva, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 sul lavoro a tempo determinato. I contratti collettivi possono inoltre stabilire percentuali massime di lavoratori assunti con contratto di inserimento.
Incentivi normativi e economici
Sul piano normativo, la categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore di non più di due livelli rispetto a quella corrispondente alle mansioni svolte secondo il CCNL applicato. La circolare richiama altresì le previsioni dell’accordo interconfederale secondo cui:
- l’applicazione del trattamento economico e normativo del contratto di inserimento non può escludere l’accesso ai servizi aziendali, quali mensa e trasporti, o alle relative indennità sostitutive;
- devono essere riconosciute le maggiorazioni connesse alle caratteristiche effettive della prestazione, come lavoro a turni, notturno o festivo;
- salvo specifiche previsioni collettive, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi;
- in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il periodo di inserimento è computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e di istituti economici assimilati, nonché della mobilità professionale fondata sul mero decorso del tempo.
Sul piano economico, in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, trovano applicazione gli incentivi previsti per il contratto di formazione e lavoro, ma non per i soggetti tra 18 e 29 anni.
Ambito di applicazione delle agevolazioni contributive
La circolare chiarisce che i benefici contributivi spettano esclusivamente ai contratti stipulati con:
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi di occupazione;
- lavoratori che intendano riprendere un’attività lavorativa dopo almeno due anni di inattività;
- donne residenti in aree con squilibri occupazionali femminili;
- persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
Restano quindi esclusi i contratti stipulati con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni.
Durata e misura delle agevolazioni contributive
L’agevolazione opera per tutta la durata del contratto, entro i limiti fissati dalla legge: non meno di 9 mesi e non più di 18, salvo il caso dei soggetti con grave handicap, per i quali il beneficio può durare fino a 36 mesi. La circolare precisa inoltre che restano comunque applicabili, se più favorevoli, le disposizioni dell’art. 20 della legge n. 223/1991 sul contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.
La misura dell’agevolazione è determinata richiamando i criteri già previsti per i contratti di formazione e lavoro e dipende dal tipo di datore di lavoro e dall’area geografica:
- datori di lavoro non aventi natura di impresa: 25% della contribuzione a carico del datore nel Centro-Nord, 50% nel Mezzogiorno;
- imprese: 25% nel Centro-Nord, contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti nel Mezzogiorno;
- imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti: 40% nel Centro-Nord, contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti nel Mezzogiorno;
- imprese artigiane: contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti, ovunque ubicate.
La nozione di Mezzogiorno è quella richiamata dalla disciplina dei contratti di formazione e lavoro e include, oltre alle regioni meridionali, specifiche province e comuni indicati nel D.P.R. n. 218/1978 e in successive disposizioni.
Modalità operative per l’accesso ai benefici
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni contributive, la circolare richiede una stretta collaborazione con i centri per l’impiego per l’attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata. In base agli accordi in Conferenza Unificata, conservano tale stato i soggetti che percepiscano nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore alla soglia fiscalmente esclusa. Ai fini dell’agevolazione è sufficiente, unitamente alla dichiarazione di responsabilità resa dal lavoratore al centro per l’impiego, l’attestazione della permanenza nello stato di disoccupazione.
Per le condizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 54, comma 1, è ritenuta utile una dichiarazione di responsabilità del lavoratore attestante il possesso dei requisiti, fermo restando il coinvolgimento dei centri per l’impiego.
Compilazione del modello DM10/2
Per i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento, la circolare indica che:
- devono essere esposti nel quadro A del DM10/2 nella casella "n. dipendenti occupati";
- non devono essere indicati nella casella "lavoratori a tempo determinato";
- non devono essere compresi nella forza aziendale (codice FZ dei quadri B/C);
- vanno invece riportati nei codici statistici MA00, FE00 e NR00.
Vengono istituiti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri, costruiti sulla base di:
- primo carattere: qualifica;
- secondo carattere: tipologia del lavoratore inserito o reinserito;
- terzo carattere: misura del beneficio spettante;
- quarto carattere: "0", oppure "M" e "P" nei casi previsti.
La circolare riporta le tabelle dei codici per le tipologie di soggetti e per la misura del beneficio, oltre a esempi applicativi. Per i lavoratori con agevolazione al 100% della contribuzione a carico del datore, devono essere usati i nuovi codici S125 per i soggetti soggetti all’INAIL e S126 per quelli non soggetti all’INAIL. È inoltre precisato che per tali lavoratori non va evidenziato nel quadro D l’esonero CUAF ex art. 120 della legge n. 388/2000, ferma restando la gestione automatica da parte della procedura contributiva.
Le istruzioni di compilazione si applicano a tutti i datori di lavoro, compresi enti creditizi, aziende elettriche e telefoniche e pubblici servizi di trasporto.
Compilazione del CUD e del modello 770/Semplificato
Per la parte previdenziale e assistenziale del CUD e del 770/Semplificato, la circolare richiede di indicare:
- al punto 1, la qualifica assicurativa già in uso;
- al punto 2, il tempo pieno o parziale;
- al punto 20, il tipo rapporto, mediante i nuovi codici composti dal codice della tipologia di lavoratore e da quello della misura del beneficio.
Sono forniti esempi di codifica, come 1FD e B1 per un operaio full-time disoccupato di lunga durata assunto al Centro-Nord e 2PD e C4 per un impiegato part-time over 50 assunto nel Mezzogiorno.
Riferimenti richiamati dalla circolare
La circolare contiene numerosi richiami normativi e rinvii interpretativi, tra cui:
- D.Lgs. 276/2003, artt. 54-59;
- legge n. 104/1992 e D.P.C.M. 13 gennaio 2000 per la nozione di handicap;
- D.Lgs. 297/2002 e art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni di responsabilità;
- legge n. 223/1991, art. 20, per il contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati;
- legge n. 388/2000, art. 118 e art. 120;
- precedenti circolari INPS richiamate per i profili applicativi e per le istruzioni sui benefici.
Punti principali
Definizione e quadro normativo
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro finalizzato, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali, all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. La circolare si basa sugli artt. 54-59 del D.Lgs. 276/2003 e tiene conto dell’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, ritenuto applicabile in via transitoria e sussidiaria in attesa della contrattazione collettiva di settore.
Soggetti e datori di lavoro ammessi
Possono essere assunti con contratto di inserimento soggetti tra 18 e 29 anni, disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, lavoratori over 50 privi di lavoro, lavoratori che non abbiano lavorato per almeno due anni e intendano riprendere l’attività, donne residenti in aree con squilibri occupazionali di genere e persone con grave handicap fisico, mentale o psichico. I datori di lavoro ammessi comprendono enti pubblici economici, imprese e consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali/socio-culturali/sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati e organizzazioni o associazioni di categoria.
Progetto individuale, forma e durata
È condizione essenziale la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento. L’accordo interconfederale richiede che il progetto indichi qualificazione da conseguire, durata e modalità della formazione, con formazione teorica non inferiore a 16 ore. Il contratto deve essere scritto; in mancanza, è nullo e il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato. La durata va da 9 a 18 mesi, elevabile a 36 mesi per i soggetti con grave handicap; non è rinnovabile tra le stesse parti e sono ammesse solo proroghe entro il limite massimo.
Condizione del 60% di mantenimento in servizio
Per poter stipulare nuovi contratti di inserimento, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Non si computano dimissioni, licenziamenti per giusta causa, rifiuti di prosecuzione a tempo indeterminato, risoluzioni nel periodo di prova e, in generale, i contratti non trasformati fino a quattro unità; si considerano invece mantenuti i rapporti trasformati in tempo indeterminato. Il vincolo non opera se nei 18 mesi precedenti è scaduto un solo contratto di inserimento.
Incentivi normativi ed economici
La categoria di inquadramento può essere inferiore fino a due livelli rispetto a quella corrispondente alle mansioni. I lavoratori in inserimento restano esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti, salvo diversa previsione collettiva, e, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo di inserimento è computato nell’anzianità di servizio con le esclusioni indicate dalla circolare. Sul piano economico, in attesa della riforma degli incentivi all’occupazione, si applicano gli incentivi previsti per il contratto di formazione e lavoro, con esclusione dei soggetti tra 18 e 29 anni.
Benefici contributivi: ambito e misura
I benefici contributivi spettano solo per i contratti stipulati con disoccupati di lunga durata 29-32 anni, over 50 privi di lavoro, lavoratori che riprendono l’attività dopo almeno due anni, donne in aree svantaggiate e persone con grave handicap. La durata dell’agevolazione coincide con quella del contratto: 9-18 mesi, oppure fino a 36 mesi per i soggetti con grave handicap. La misura varia in base al tipo di datore di lavoro e all’ubicazione: 25% per datori non impresa e imprese nel Centro-Nord, 50% per datori non impresa nel Mezzogiorno, contributo fisso come per gli apprendisti per imprese nel Mezzogiorno e per artigiane, 40% per imprese commerciali e turistiche con meno di 15 dipendenti nel Centro-Nord.
Adempimenti operativi DM10/2 e CUD/770
La circolare disciplina la compilazione del DM10/2: i lavoratori vanno indicati nel quadro A, non come lavoratori a tempo determinato né nel computo della forza aziendale; si usano i codici statistici MA00, FE00 e NR00 e nuovi codici tipo contribuzione a quattro caratteri, composti da qualifica, tipologia del lavoratore, misura del beneficio e ulteriore indicazione finale. Sono forniti esempi di codifica e di calcolo della contribuzione dovuta. Per CUD e 770/Semplificato, nella parte previdenziale-assistenziale devono essere riportati i codici di qualifica e, al punto 20, il tipo rapporto costruito con i codici delle tabelle richiamate.
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