Sentenza n. 1441/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza di nullaosta al lavoro subordinato, datato -OMISSIS- e notificato in data 30/08/2025, emanato dalla Prefettura di Torino, Sportello Unico per l’Immigrazione; - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente in particolare, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rigetto, a oggi non conosciuto, dell’istanza di riesame in autotutela del provvedimento che qui si impugna, presentata in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla-osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Torino che aveva respinto l’istanza di rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato, nonché ogni atto connesso e, per quanto occorresse, il rigetto dell’istanza di riesame in autotutela. Nel corso del giudizio il TAR aveva accolto la domanda cautelare e sospeso gli effetti esecutivi del diniego, disponendo il riesame dell’istanza. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la Prefettura ha riaperto l’istruttoria e ha rilasciato il nulla-osta richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio sopravvenuto del nulla-osta aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. La mancata prova della successiva sottoscrizione del contratto di soggiorno non impedisce la declaratoria, perché l’interesse dedotto nel giudizio di annullamento si esaurisce nella demolizione del diniego e, ai fini dell’art. 34, comma 4, c.p.a., nell’accoglimento dell’istanza amministrativa. Eventuali ulteriori provvedimenti consequenziali dell’Amministrazione restano estranei alla controversia definita. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, alle condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 4, c.p.a.
L’accoglimento dell’istanza amministrativa e la demolizione sostanziale dell’atto impugnato possono rilevare ai fini della definizione della controversia, anche quando residuino eventuali successivi provvedimenti consequenziali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un provvedimento sopravvenuto soddisfa integralmente le pretese del ricorrente e fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, durante il giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento sopravvenuto che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito con l’impugnazione e fa venir meno l’attuale posizione di contrasto tra le parti.
- Nei giudizi di annullamento contro il diniego di un titolo amministrativo, il rilascio sopravvenuto del titolo può determinare la cessazione della materia del contendere anche se non sia provata la conclusione degli eventuali atti successivi e consequenziali, quando l’interesse azionato si esaurisca nell’eliminazione del diniego e nell’ottenimento del titolo richiesto.
- Eventuali futuri provvedimenti consequenziali dell’Amministrazione non impediscono la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativa all’atto originariamente impugnato, ma possono formare oggetto di autonoma valutazione o impugnazione.
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