Circolare INAIL n. 31 del 23 maggio 1990
Assoggettabilità a contribuzione previdenziale e computabilità ai fini indennitari delle somme erogate dai datori di lavoro per premi relativi a polizze assicurative stipulate in favore dei propi dipendenti a copertura dei rischi extraprofessionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare stabilisce che, dal 1° gennaio 1990, i premi pagati dal datore di lavoro per polizze contro gli infortuni extraprofessionali stipulate in favore dei dipendenti vanno inclusi nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione INAIL. Per le polizze cumulative, è imponibile solo la quota riferibile ai rischi extraprofessionali, mentre resta esclusa la parte relativa ai rischi professionali, purché individuabile nel contratto o tramite dichiarazione della compagnia assicuratrice. Le imprese devono adeguarsi in sede di conguaglio 1990; ai fini indennitari, tali somme entrano nel calcolo della retribuzione utile per la liquidazione delle prestazioni.
Assoggettabilità a contribuzione e computabilità indennitaria dei premi assicurativi per rischi extraprofessionali dei dipendenti
Assoggettabilità a contribuzione e rilevanza indennitaria dei premi assicurativi per rischi extraprofessionali
La circolare interviene per modificare le precedenti istruzioni del notiziario n. 32/1985, punto 6, e chiarisce il trattamento delle somme erogate dal datore di lavoro per premi assicurativi relativi a polizze stipulate a favore dei dipendenti contro i rischi extraprofessionali. L’obiettivo è definire l’inclusione di tali importi nella base imponibile INAIL e la loro rilevanza nel calcolo delle prestazioni indennitarie.
Ambito di applicazione e principio generale
Dal 1° gennaio 1990, i premi pagati dal datore di lavoro per polizze contro gli infortuni extraprofessionali devono essere ricompresi nel coacervo della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La circolare qualifica tali somme come aventi natura retributiva, in quanto il beneficio assicurativo soddisfa un interesse esclusivo del lavoratore: senza l’intervento aziendale, la copertura dovrebbe essere acquistata dal dipendente a proprie spese.
Fondamento giurisprudenziale
Il cambio di orientamento è ricondotto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata con le sentenze nn. 3749, 4021 e 5984 del 1988, che ha affermato la natura retributiva delle polizze in questione. Tale impostazione giustifica l’assoggettamento a contribuzione delle somme corrisposte dal datore di lavoro per finanziare la copertura dei rischi extraprofessionali.
Polizze cumulative: riparto tra rischio professionale ed extraprofessionale
La circolare precisa che, nel caso di polizze cumulative che coprano sia rischi professionali sia extraprofessionali, l’assoggettabilità a contribuzione riguarda soltanto la parte del premio riferibile alla copertura extraprofessionale. La quota relativa ai rischi professionali non costituisce integrazione della retribuzione, perché assolve a un’esigenza obiettiva del datore di lavoro di cautelarsi rispetto alle responsabilità connesse all’attività lavorativa, anche ai sensi dell’articolo 2087 c.c. o per il fatto dei dipendenti.
Determinazione della quota esente
La parte del premio esclusa da contribuzione deve essere individuata in modo documentale: essa può essere desunta direttamente dai contratti di assicurazione oppure risultare da una specifica dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice al datore di lavoro. In mancanza di tali elementi, non viene indicato nella circolare un criterio alternativo, sicché l’attenzione è posta sulla corretta documentazione della ripartizione del premio.
Adempimenti dei datori di lavoro per il 1990
Per l’anno in corso, i datori di lavoro interessati devono includere i premi di cui trattasi nella dichiarazione delle retribuzioni imponibili 1990, in sede di conguaglio, applicando i criteri sopra illustrati. Si tratta quindi di un adeguamento operativo immediato della base dichiarativa contributiva.
Computabilità ai fini indennitari
La circolare estende il medesimo principio anche al profilo indennitario: le somme corrisposte per tali polizze devono essere comprese nel calcolo della retribuzione da assumere per la liquidazione delle prestazioni. Di conseguenza, il premio assicurativo per la copertura extraprofessionale incide non solo sulla contribuzione, ma anche sulla determinazione dell’importo utile ai fini delle prestazioni INAIL.
Punti principali
Superamento delle precedenti istruzioni
La Direzione generale modifica le indicazioni del notiziario n. 32/1985, punto 6, precisando che i premi versati dal datore di lavoro per polizze contro i rischi extraprofessionali dei dipendenti hanno natura retributiva e, dal 1° gennaio 1990, devono essere ricompresi nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fondamento giurisprudenziale
L'orientamento si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 3749, 4021 e 5984 del 1988), che riconosce a tali polizze una funzione di utilità esclusiva per il lavoratore, il quale, senza l'intervento del datore di lavoro, dovrebbe sostenere personalmente il costo della copertura assicurativa.
Polizze cumulative e ripartizione del premio
Nel caso di polizze che coprono sia rischi professionali sia extraprofessionali, ai fini contributivi si considera solo la quota di premio riferibile ai rischi extraprofessionali. La quota relativa ai rischi professionali resta esclusa, poiché tutela un interesse del datore di lavoro connesso alla prevenzione delle responsabilità ex art. 2087 c.c. o derivanti dal fatto dei dipendenti.
Modalità di determinazione della quota esclusa
La parte di premio non assoggettabile a contribuzione deve risultare direttamente dal contratto di assicurazione oppure da apposita dichiarazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice al datore di lavoro.
Adempimenti per l'anno 1990
Per l'anno in corso, i datori di lavoro interessati devono includere tali premi nella dichiarazione delle retribuzioni imponibili 1990 in sede di conguaglio, applicando i criteri indicati dalla circolare.
Rilevanza ai fini indennitari
In modo coerente con il criterio retributivo adottato per la contribuzione, le somme erogate per questi premi devono essere comprese nel calcolo della retribuzione utile per la liquidazione delle prestazioni indennitarie.
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