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Sentenza

Sentenza n. 1132/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento unico di autorizzazione all’occupazione di 33,30 metri quadrati di suolo pubblico per tavoli, sedie ed elementi di facile rimozione presso un pubblico esercizio, con atti presupposti e regolamento comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’autorizzazione rilasciata dal Comune alla società controinteressata per l’occupazione di suolo pubblico in via Tommaso Zonza, deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 20 del d.lgs. 285/1992, assumendo che la strada, priva di marciapiedi e situata in zona di rilevanza storico-ambientale, fosse soggetta alle condizioni previste per l’occupazione della carreggiata; violazione dell’art. 7 del Codice della strada, dei principi di tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, sul presupposto che l’autorizzazione avrebbe sostanzialmente interdetto la circolazione veicolare in una strada asseritamente transitabile; ulteriore sviamento, desunto dalla pregressa tolleranza comunale dell’occupazione, dal mancato inoltro di una denuncia penale e dal rilascio tardivo dell’autorizzazione; violazione degli artt. 9 e 10 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, per non essere stato coinvolto nell’evoluzione del procedimento nonostante una richiesta di partecipazione, accesso agli atti e attivazione dei poteri repressivi. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito la tardività e la parziale inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni in rito in applicazione del principio della ragione più liquida. Quanto al primo motivo, ha accertato, sulla base della documentazione acquisita e della relazione della Polizia locale, che via Zonza è una strada pedonale, priva di una carreggiata strutturalmente identificabile, caratterizzata da tratti angusti, manufatti sporgenti e condizioni incompatibili con un agevole e sicuro transito veicolare. L’art. 20, comma 1, del d.lgs. 285/1992, concernente l’occupazione della carreggiata, non è quindi applicabile. Neppure il comma 3 della medesima disposizione è pertinente, poiché disciplina l’occupazione dei marciapiedi, che in via Zonza non sono presenti. Il secondo motivo è stato respinto perché la deliberazione comunale istitutiva della zona a traffico limitato e delle aree pedonali escludeva l’accesso alla via Zonza anche ai titolari del contrassegno per il transito e la sosta nella ZTL; l’autorizzazione non ha dunque illegittimamente interdetto una circolazione veicolare consentita. Il motivo di sviamento è stato ritenuto infondato: la precedente tolleranza di un’eventuale occupazione abusiva non dimostra che il successivo provvedimento autorizzativo sia stato adottato per un fine diverso da quello previsto dalla legge, trattandosi di fattispecie distinte e sottoposte a diverso regime giuridico. Quanto alla partecipazione procedimentale, il ricorrente aveva ottenuto l’accesso agli atti e avrebbe potuto presentare memorie e documenti; non esisteva invece una norma che imponesse al Comune di comunicargli gli sviluppi successivi del procedimento quale soggetto intervenuto ai sensi dell’art. 9 della l. 241/1990. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 20 d.lgs. 285/1992

    Tale circostanza non è tuttavia sufficiente a sussumere la fattispecie concreta nell’ambito di applicazione dell’art. 20, c. 1, d.lgs. 285/1992, dovendosi preliminarmente accertare la transitabilità veicolare della strada, atteso che la norma riguarda esclusivamente l’occupazione della carreggiata.

    L’art. 20, comma 1, del Codice della strada si applica all’occupazione della carreggiata e presuppone quindi l’esistenza di una strada strutturalmente destinata al transito veicolare; la mera qualificazione della via come strada locale e la sua collocazione in una zona storico-ambientale non sono sufficienti.

  • art. 3, comma 1, punto 7, d.lgs. 285/1992

    La norma riguarda esclusivamente l’occupazione della carreggiata, la quale, ai sensi dell’art. 3, c. 1, punto 7), è “la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”.

    La nozione di carreggiata è ancorata alla destinazione strutturale della parte di strada allo scorrimento dei veicoli; in assenza di tali caratteristiche, l’occupazione non ricade nella disciplina dell’art. 20, comma 1.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 285/1992

    Al riguardo, come correttamente rilevato dalla controinteressata nelle proprie memorie, è sufficiente osservare che l’art. 20, c. 3 riguarda esclusivamente l’occupazione di marciapiedi, non presenti in via Zonza.

    Le prescrizioni del comma 3 relative alla zona libera per la circolazione pedonale e alla larghezza minima non sono applicabili quando l’occupazione riguarda una strada priva di marciapiedi.

  • art. 9 l. 241/1990

    Il signor Gianfranco Vigiano ben avrebbe potuto, quindi, presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di valutare, ma tale diritto non risulta essere stato esercitato dal ricorrente.

    Il soggetto intervenuto nel procedimento ai sensi dell’art. 9 può esercitare le proprie facoltà partecipative mediante memorie e documenti; la mancata attivazione di tale facoltà impedisce di lamentare successivamente l’assenza di un confronto procedimentale effettivo.

  • art. 10 l. 241/1990

    Il diritto di prendere visione degli atti del procedimento è stato soddisfatto dall’amministrazione il 1° agosto 2022, proprio “nel perseguimento degli interessi partecipativi sottesi alla normativa di riferimento”.

    L’amministrazione adempie agli obblighi partecipativi previsti dall’art. 10 quando consente all’interessato di prendere visione degli atti; non è necessario comunicare ogni successivo sviluppo del procedimento in assenza di una specifica previsione normativa.

Massime di principio

  • La disciplina dell’art. 20, comma 1, del Codice della strada, relativa all’occupazione della carreggiata, presuppone l’accertamento della transitabilità veicolare e dell’esistenza strutturale di una carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli.
  • Le disposizioni dell’art. 20, comma 3, del Codice della strada sull’occupazione dei marciapiedi e sulla zona minima libera per il transito pedonale non si applicano alle strade prive di marciapiedi.
  • La precedente tolleranza amministrativa di un’eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico non dimostra, di per sé, lo sviamento del successivo provvedimento autorizzativo, poiché l’occupazione abusiva e quella autorizzata costituiscono fattispecie distinte, soggette a regimi giuridici differenti.
  • Il soggetto intervenuto nel procedimento ai sensi dell’art. 9 della l. 241/1990, al quale sia stato consentito l’accesso agli atti, non può lamentare la mancata comunicazione dei successivi sviluppi procedimentali se non ha esercitato la facoltà di presentare memorie e documenti; in assenza di una specifica norma, l’amministrazione non è tenuta a comunicare ogni fase successiva del procedimento.
  • In presenza di una ragione sostanziale idonea a definire il giudizio, il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente tale questione e omettere l’esame delle eccezioni processuali secondo il principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potereDifetto di istruttoria

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