Circolare numero 17 del 03-04-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi da 25 a 60 mesi, prevedendo la presentazione di una garanzia fideiussoria o ipotecaria e un importo minimo del debito pari a 50.000 euro. Viene chiarito che, in seguito alle novità normative del D.L. n. 138/2002 convertito in L. n. 178/2002, l’ENPALS gestisce direttamente tali rateazioni con provvedimento motivato. Sono inoltre definite le modalità operative per Sedi e Sezioni distaccate, le condizioni per una seconda rateazione, i casi di decadenza dal beneficio e gli adempimenti richiesti alle imprese.
Rateazioni contributive da 25 a 60 mesi con garanzia e istruzioni operative ENPALS
Rateazioni contributive da 25 a 60 mesi con garanzia
La circolare disciplina la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi oltre i 24 mesi, fino a un massimo di 60 mesi, per l’ENPALS. L’intervento si colloca in continuità con la circolare n. 15 del 30.4.2002, ma recepisce le novità introdotte dal D.L. 8.7.2002, n. 138, convertito con L. 8.8.2002, n. 178, che consente agli enti previdenziali di autorizzare il pagamento rateale dei debiti iscritti a ruolo con provvedimento motivato.
Quadro normativo e competenza decisionale
La circolare richiama il sistema precedente, nel quale la rateazione fino a 36 mesi era subordinata a specifiche cause giustificative e, in taluni casi, alla presentazione di garanzie, mentre la rateazione fino a 60 mesi era collegata alle ipotesi previste dall’art. 116, comma 17, della L. n. 388/2000. Con il D.L. n. 138/2002 il legislatore ha attribuito agli enti previdenziali la possibilità di concedere rateazioni fino a 60 mesi in deroga alla L. n. 389/1989, purché i crediti siano iscritti a ruolo. Per effetto di tale disposizione, l’ENPALS assume direttamente la gestione della rateazione fino a 60 mesi, tramite un provvedimento motivato del Direttore Generale.
Condizioni di accesso alla rateazione da 25 a 60 mesi
Per le rateazioni da 25 a 60 mesi la circolare introduce due condizioni essenziali:
- presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, oppure di garanzia ipotecaria, per un importo pari all’intera somma rateizzata;
- importo complessivo del debito, comprensivo di contributi e oneri accessori, non inferiore a 50.000 euro.
Lo svincolo della garanzia è subordinato a una specifica dichiarazione dell’Ente, rilasciabile solo a debito estinto. La previsione viene presentata come strumento per tutelare l’Ente in presenza di piani di rientro particolarmente lunghi.
Istruttoria interna e flusso delle domande
Le richieste di rateazione da 25 a 60 mesi devono essere inoltrate dalle Sedi e Sezioni distaccate alla Direzione Generale – Servizio Contributi e Vigilanza, complete della documentazione giustificativa e del parere del Dirigente responsabile. Il Servizio esamina la pratica, formula le proprie osservazioni e sottopone l’istanza al Direttore Generale per la decisione finale di accoglimento o reiezione.
La circolare precisa che per le rateazioni fino a 12 e 24 mesi restano ferme le regole già stabilite nella circolare n. 15 del 30.4.2002.
Seconda rateazione e rapporti con debiti successivi
Viene ammessa la possibilità di concedere una seconda rateazione a imprese che abbiano già ottenuto la dilazione di un debito iscritto a ruolo e che successivamente risultino esposte per ulteriori importi emersi in sede amministrativa, legale o ispettiva. Tale possibilità è ricondotta all’introduzione della riscossione coattiva prevista dal D.Lgs. n. 46/1999.
La seconda rateazione può essere concessa solo se riguarda debiti riferiti a un periodo antecedente rispetto alla prima rateazione; in alternativa, se il debito deriva da oggettive difficoltà interpretative sull’obbligo assicurativo, può riguardare anche periodi già compresi nella prima dilazione. Se invece emerge un debito riferito a un periodo già incluso nel piano in corso, l’impresa decade dal beneficio e il residuo deve essere riscosso in un’unica soluzione.
Obbligo di includere tutti i debiti noti
La circolare stabilisce che il beneficio rateale può essere concesso solo se la domanda comprende tutti i debiti noti al momento della richiesta e riferibili all’impresa. Se sussistono debiti contributivi non ancora iscritti a ruolo, la rateazione da 25 a 60 mesi può essere concessa provvisoriamente, con riserva di inserirli nel primo ruolo esattoriale successivo alla concessione.
Adempimenti richiesti alle imprese
Per ottenere la rateazione, l’impresa deve adempiere a una serie di obblighi preliminari:
- versare la quota a carico dei lavoratori;
- versare eventuali trattenute di pensione non corrisposte;
- versare un importo pari alla quota residua complessiva dovuta, ripartita per il numero delle rate richieste;
- compilare l’apposita domanda di rateazione, utilizzando il modello allegato e disponibile anche presso gli uffici periferici e sul sito ENPALS;
- produrre, se richiesta, la documentazione attestante la garanzia fideiussoria o ipotecaria.
La domanda richiede l’indicazione dei dati dell’impresa, del periodo interessato, delle partite di debito, degli importi già versati e dell’importo residuo da dilazionare.
Versamenti provvisori, correntezza e decadenza
Il richiedente si impegna a effettuare versamenti mensili provvisori dell’importo corrispondente alla rateazione richiesta e a mantenere regolari i contributi correnti. La correntezza contributiva e il rispetto dei versamenti pregiudiziali sono considerati condizioni indispensabili per l’accoglimento dell’istanza.
La circolare prevede espressamente che il mancato versamento di una rata provvisoria o definitiva, dopo la consegna del piano di ammortamento, comporta la decadenza dal beneficio rateale e l’avvio della riscossione esattoriale in un’unica soluzione delle somme residue. Analogamente, il mancato invio mensile della copia del modello F24 entro la scadenza della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle somme residue in un’unica soluzione.
Allegato normativo e modello di domanda
In allegato viene riportato il testo dell’art. 3, comma 3-bis, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, che consente il pagamento rateale dei debiti contributivi iscritti a ruolo fino a sessanta mesi con provvedimento motivato degli enti impositori. È inoltre riprodotto il modello di domanda di rateazione oltre 24 mesi e fino a 60 mesi, nel quale sono richiesti i dati identificativi dell’impresa, i dettagli delle partite debitorie, gli importi versati, l’impegno ai versamenti provvisori e la documentazione relativa alla garanzia.
Nel modello è anche richiamato l’obbligo di allegare la documentazione necessaria, inclusi i modelli 031/R, F24 o bollettini postali, modelli 031/CM e la prova della garanzia costituita.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare integra e aggiorna le istruzioni già fornite con la circolare n. 15 del 30.4.2002 in materia di rateazioni dei debiti contributivi. In particolare, chiarisce la disciplina applicabile alle rateazioni da 25 a 60 mesi, le competenze decisionali interne, i requisiti di accesso al beneficio e le modalità operative per la presentazione e l’istruttoria delle domande.
Base normativa e competenza dell’ENPALS
Viene richiamato il D.L. 8.7.2002, n. 138, convertito con L. 8.8.2002, n. 178, che autorizza gli enti previdenziali a concedere rateazioni fino a 60 mesi, in deroga alla L. 7.12.1989, n. 389, purché i crediti siano iscritti a ruolo. La circolare evidenzia che, in base a tale norma, l’ENPALS gestisce direttamente le rateazioni fino a 60 mesi con provvedimento motivato del Direttore Generale, superando i vincoli più restrittivi precedenti e semplificando l’iter amministrativo.
Condizioni per la rateazione da 25 a 60 mesi
Per le rateazioni di durata compresa tra 25 e 60 mesi l’Ente richiede la presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria, oppure di garanzia ipotecaria, per un importo pari all’intera somma rateizzata. Inoltre, il debito contributivo complessivo, comprensivo degli oneri accessori, non deve essere inferiore a 50.000 euro. Lo svincolo della garanzia è subordinato a dichiarazione dell’Ente, rilasciata solo dopo l’estinzione integrale del debito.
Iter istruttorio e adempimenti delle strutture territoriali
Le richieste di rateazione da 25 a 60 mesi devono essere trasmesse dalle Sedi e Sezioni distaccate alla Direzione Generale – Servizio Contributi e Vigilanza, complete della documentazione giustificativa e del parere del Dirigente preposto. Il Servizio esamina gli atti, formula le proprie osservazioni e sottopone la pratica al Direttore Generale per l’accoglimento o il rigetto dell’istanza. Restano ferme, per le rateazioni fino a 12 e 24 mesi, le disposizioni già contenute nella circolare n. 15 del 30.4.2002.
Seconda rateazione e limiti di coesistenza
La circolare ammette che, nei confronti di imprese che abbiano già ricevuto una cartella esattoriale o abbiano un credito iscritto a ruolo e siano state autorizzate a pagare ratealmente, possa essere concessa una seconda rateazione per ulteriori importi emersi successivamente in sede amministrativa, legale o ispettiva. La seconda rateazione è ammessa solo se riferita a un periodo antecedente la prima, oppure, in caso di debiti sorti per oggettive difficoltà interpretative sull’obbligo assicurativo, anche per periodi già compresi nella prima rateazione. Se invece emerge un debito riferito a periodi già inclusi nella rateazione in corso, l’impresa decade dal beneficio e il residuo è riscosso in un’unica soluzione.
Presupposto dell’omnicomprensività del debito e rateazione provvisoria
Il beneficio rateale può essere concesso solo se la domanda comprende tutti i debiti noti al momento della presentazione e relativi all’impresa richiedente. Qualora vi siano ulteriori debiti contributivi ancora non iscritti a ruolo, la rateazione da 25 a 60 mesi può essere concessa provvisoriamente, con riserva di iscrivere tali importi nel primo ruolo esattoriale successivo alla concessione.
Adempimenti richiesti all’impresa
Per ottenere la rateazione l’impresa deve: versare la quota a carico dei lavoratori; versare eventuali trattenute di pensione non ancora versate; corrispondere la quota residua complessiva dovuta suddivisa per il numero delle rate richieste; compilare l’apposita domanda di rateazione; presentare, se richiesta, la documentazione comprovante la costituzione della garanzia fideiussoria o ipotecaria. La domanda deve essere redatta sul modello allegato, reperibile anche presso gli uffici periferici e sul sito ENPALS.
Contenuto della domanda e obblighi di correntezza
Nel modello di domanda, l’impresa indica i dati identificativi, il periodo interessato, le partite di debito e gli importi già versati. Il legale rappresentante si impegna a effettuare versamenti mensili provvisori e a mantenere aggiornati i contributi correnti. La correntezza dell’impresa e l’adempimento dei versamenti pregiudiziali sono condizioni essenziali per l’accoglimento dell’istanza. È inoltre previsto l’obbligo di esibire mensilmente, non oltre la scadenza della rata successiva, la copia del modello F24; il mancato rispetto di tali obblighi comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme residue in un’unica soluzione.
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