Circolare numero 69 del 31-3-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i rapporti tra l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Precisa che la qualifica artigiana si perfeziona con l’iscrizione all’albo, che ha valore costitutivo e sostitutivo rispetto al registro imprese, mentre l’annotazione nel registro deriva automaticamente dalle comunicazioni della Commissione provinciale dell’artigianato. Viene inoltre evidenziato che non è giuridicamente configurabile la cancellazione dal registro senza cancellazione dall’albo, e si invita le sedi a verificare con tempestività la situazione reale in caso di disallineamenti, sospendendo se necessario le procedure di recupero crediti.
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del registro delle imprese
Iscrizione all’albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del registro delle imprese
La circolare interviene per chiarire il rapporto tra l’albo delle imprese artigiane e la sezione speciale del registro delle imprese, a seguito di richieste di chiarimenti provenienti da alcune sedi. Il documento precisa gli effetti giuridici dell’iscrizione, le modalità di annotazione nel registro imprese e le cautele operative da adottare in presenza di possibili disallineamenti informativi.
Quadro generale e funzione dell’iscrizione
Il riconoscimento della qualifica artigiana dell’impresa si perfeziona con l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale iscrizione ha natura costitutiva, nel senso che determina la stessa esistenza giuridica della qualifica artigiana, e svolge altresì una funzione sostitutiva rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.
Pubblicità e certificazione dell’impresa artigiana
La circolare evidenzia che le funzioni di pubblicità e certificazione relative all’impresa artigiana sono intrinsecamente collegate all’iscrizione all’albo. In modo complementare, tali funzioni sono perseguite anche tramite l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Quest’ultima annotazione riguarda sia l’iscrizione sia le successive denunce di modifica e cessazione.
Modalità di annotazione e oneri per l’impresa
L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese non richiede adempimenti a carico dell’impresa artigiana. Essa consegue infatti alla comunicazione che la Commissione provinciale dell’artigianato deve trasmettere all’ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 443/1985 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 581/1995. Ne deriva che l’impresa non deve presentare autonomamente una distinta domanda per l’annotazione, trattandosi di un effetto collegato alla procedura amministrativa prevista dalla normativa di settore.
Rapporti tra cancellazione dall’albo e cancellazione dal registro imprese
La circolare afferma espressamente che non è giuridicamente configurabile l’ipotesi in cui un’impresa artigiana risulti cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese senza essere cancellata anche dall’albo delle imprese artigiane. Il coordinamento tra i due archivi deve quindi essere pieno e coerente, poiché la cancellazione dal registro non può prescindere dalla corrispondente cancellazione dall’albo.
Disguidi amministrativi e tutela dei contribuenti
Sono stati rilevati casi in cui le sedi dell’Istituto non avevano conoscenza del provvedimento di cancellazione dall’albo provinciale, pur in presenza della cancellazione dal registro delle imprese, a causa di disguidi nella trasmissione degli atti da parte della Commissione provinciale. Per evitare inconvenienti, soprattutto nei confronti dei contribuenti coinvolti in procedure di recupero crediti, le sedi devono adottare ogni utile accorgimento per verificare tempestivamente la reale situazione. Se necessario, devono anche sospendere le relative procedure fino all’accertamento corretto dello stato dell’impresa.
Punti principali
Valore dell’iscrizione all’albo artigiani
Il riconoscimento della qualifica artigiana si perfeziona con l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica artigiana e valore sostitutivo rispetto all’iscrizione al registro delle imprese.
Funzione dell’annotazione nella sezione speciale del registro imprese
Le funzioni di pubblicità e certificazione dell’impresa artigiana sono collegate principalmente all’albo delle imprese artigiane e, in via complementare, all’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’annotazione relativa all’iscrizione e alle successive modifiche o cessazioni non richiede adempimenti diretti dell’impresa, poiché deriva dalla comunicazione trasmessa dalla Commissione provinciale dell’artigianato all’ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 443/1985 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 581/1995.
Incoerenza tra cancellazione dal registro e dall’albo
La circolare afferma che non è giuridicamente configurabile il caso di un’impresa artigiana cancellata dalla sezione speciale del registro delle imprese ma non anche dall’albo delle imprese artigiane. La cancellazione dal registro, dunque, deve essere coerente con quella dall’albo.
Disguidi nelle trasmissioni e indicazioni operative per le sedi
Sono stati riscontrati casi in cui le sedi dell’Istituto non erano a conoscenza del provvedimento di cancellazione dall’albo provinciale pur in presenza della cancellazione dal registro delle imprese, a causa di disguidi nella trasmissione degli atti da parte della Commissione provinciale. In tali situazioni le sedi devono adottare ogni utile accorgimento per accertare tempestivamente la reale situazione e, se necessario, sospendere le procedure di recupero dei crediti per evitare pregiudizi ai contribuenti coinvolti.
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