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Circolare

Circolare numero 71 del 2-4-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'art. 118 della legge n. 388/2000, come modificato dalla legge finanziaria 2003, che consente l'istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nei settori industria, agricoltura, terziario e artigianato. Vengono descritti natura, finalità, finanziamento, fondi già autorizzati e, soprattutto, le modalità di adesione e revoca da parte dei datori di lavoro tramite il modello DM10/2, con i relativi codici e termini temporali. Restano esclusi dall'adesione i datori di lavoro che continuano a versare il contributo integrativo all'INPS secondo le regole ordinarie.

Istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e modalità di adesione

Istituzione e adesione ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua

La circolare disciplina l'attuazione dell'art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge finanziaria 2003. Il provvedimento chiarisce natura, finalità, finanziamento e soprattutto modalità di adesione dei datori di lavoro ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Quadro normativo e finalità della disciplina

La norma si inserisce nelle politiche di promozione della formazione professionale continua, con l'obiettivo di accrescere la competitività delle imprese e favorire l'occupabilità dei lavoratori. La circolare richiama il raccordo con la programmazione regionale, con il Patto per il lavoro del 1996 e con la riforma del sistema formativo avviata dalla legge n. 196/1997.

I Fondi possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, oltre a iniziative propedeutiche e direttamente connesse a tali piani. I progetti relativi a tali iniziative devono essere trasmessi alle regioni e alle province autonome interessate, affinché possano tenerne conto nelle rispettive programmazioni.

Natura dei Fondi e modalità di istituzione

I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La circolare evidenzia le due forme alternative previste dalla legge:

  • soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 c.c.;
  • soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361.

Per il personale dirigente, la disciplina consente la costituzione di specifici Fondi o di apposite sezioni interne ai Fondi nazionali. Gli organi di ciascun Fondo devono avere composizione paritetica tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

L'attivazione dei Fondi è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro, che verifica la sussistenza e la conformità dei requisiti di legge. Il medesimo Ministero esercita anche vigilanza e monitoraggio sulla gestione; in caso di irregolarità o inadempimenti può sospendere l'operatività del Fondo o disporne il commissariamento.

Fondi già istituiti e autorizzati

Alla data della circolare risultano istituiti e autorizzati i seguenti Fondi:

  • Fondo Artigianato Formazione, con D.M. 31/10/2001;
  • Fon.Coop, con D.M. 10/05/2002;
  • For.Te, con D.M. 31/10/2002;
  • Fondimpresa, con D.M. 28/11/2002;
  • Fondo PMI Confapi, con D.M. 21/01/2003;
  • Fon.Ter, con D.M. 24/02/2003;
  • Fondirigenti, con D.M. 06/03/2003;
  • Fon.Dir, con D.M. 06/03/2003.

La circolare riporta anche l'ambito settoriale di ciascun Fondo:

  • Fondo Artigianato Formazione: imprese artigiane;
  • Fon.Coop: imprese cooperative;
  • For.Te: commercio, turismo, servizi, credito, assicurazioni e trasporti;
  • Fondimpresa: imprese industriali;
  • Fondo PMI Confapi: piccole e medie imprese industriali;
  • Fon.Ter: imprese del terziario, comparti turismo e distribuzione-servizi;
  • Fondirigenti: dirigenti industriali;
  • Fon.Dir: dirigenti del terziario.

Settori, articolazione territoriale e regolamento interno

La circolare conferma che i Fondi possono essere istituiti per i settori dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, ma gli accordi interconfederali possono prevedere anche settori diversi. È inoltre possibile, se stabilito tra le parti, una articolazione regionale o territoriale.

Ogni Fondo deve dotarsi di un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

Finanziamento dei Fondi

Il finanziamento dei Fondi è regolato da una fase transitoria e da una fase a regime. Per favorire l'avvio dei Fondi, una parte delle risorse destinate negli anni 2002 e 2003 al fondo di rotazione affluisce ai Fondi regolarmente attivati:

  • 30% per il 2002;
  • 50% per il 2003.

Dal 2004 i Fondi sono finanziati dal gettito del contributo integrativo di cui all'art. 25, quarto comma, della legge n. 845/1978, versato dalle aziende che vi aderiscono facoltativamente.

Adesione dei datori di lavoro e permanenza dell'obbligo contributivo

L'adesione ai Fondi è facoltativa e revocabile, ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata in mancanza di disdetta. Ogni datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti assoggettati alla medesima disciplina contrattuale; è ammessa l'adesione anche a un Fondo riferito a un settore diverso da quello di appartenenza. Per i dirigenti operano Fondi specifici.

I datori di lavoro che non aderiscono a un Fondo restano tenuti a versare all'INPS il contributo integrativo previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, secondo le modalità ordinarie.

Termini per adesione e revoca

La nuova formulazione dell'art. 118 stabilisce che la prima adesione deve essere espressa entro il 30 giugno 2003. Le adesioni successive e le disdette devono essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno e producono effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo.

La circolare precisa, inoltre, che le revoche intervenute entro il 30 giugno 2004 avranno effetto da gennaio 2005, applicandosi lo stesso criterio per gli anni successivi.

Modalità di comunicazione tramite DM10/2

Per semplificare e uniformare gli adempimenti, l'INPS, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilisce che adesione e revoca siano comunicate direttamente all'Istituto tramite il modello di denuncia contributiva DM10/2.

Per comunicare l'adesione, il datore di lavoro deve indicare in uno dei righi in bianco dei quadri B-C:

  • la dicitura "adesione fondo";
  • il codice del Fondo prescelto;
  • il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

Non devono essere compilate le caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".

Per la revoca, la comunicazione deve essere preceduta dalla dicitura "revoca adesione" e dal codice "REVO", senza ulteriori dati nelle caselle residue.

Codici di adesione e revoca

La circolare istituisce i seguenti codici di adesione:

  • FART per Fondo Artigianato Formazione;
  • FCOP per Fon.Coop;
  • FITE per For.Te;
  • FIMA per Fondimpresa;
  • FAPI per Fondo PMI Confapi;
  • FTUS per Fon.Ter;
  • FDIR per Fondirigenti;
  • FODI per Fon.Dir.

Per tutte le revoche è previsto il codice unico "REVO".

Decorrenza degli effetti e registrazione delle comunicazioni

Per le prime adesioni, gli effetti finanziari e contributivi decorreranno da gennaio 2004 se la comunicazione avviene nelle denunce relative ai periodi aprile, maggio e giugno 2003. Le adesioni successive, se comunicate entro giugno 2004, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005; il principio è esteso anche alle aziende di nuova costituzione.

Le comunicazioni di adesione e revoca confluiranno in un apposito archivio, consultabile dalle sedi INPS per le attività gestionali e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Disposizioni finali e allegato normativo

La circolare rinvia a una successiva comunicazione le procedure operative per l'attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva pertinenza. Nell'allegato viene riportato il testo dell'art. 118 della legge n. 388/2000, come modificato dalla legge n. 289/2002, che conferma il quadro normativo complessivo e disciplina anche le modalità di finanziamento, vigilanza e adeguamento dei Fondi già costituiti.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

L'art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo modificato dall'art. 48 della legge finanziaria 2003, istituisce i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. L'obiettivo è sostenere la formazione professionale continua per migliorare la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori, in coerenza con la programmazione regionale e con il sistema formativo già delineato dal Patto per il lavoro e dalla legge n. 196/1997.

Natura dei Fondi e requisiti di attivazione

I Fondi possono essere costituiti, tramite accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, come soggetti associativi ex art. 36 c.c. oppure come soggetti dotati di personalità giuridica concessa con decreto ministeriale. Per il personale dirigente sono previste soluzioni specifiche, anche mediante apposite sezioni interne ai Fondi. L'attivazione è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro, che verifica requisiti, esercita vigilanza e può sospendere l'operatività o disporre il commissariamento in caso di irregolarità.

Settori interessati e Fondi già autorizzati

I Fondi possono essere istituiti nei settori industria, agricoltura, terziario e artigianato, con eventuali ulteriori settori e articolazioni regionali o territoriali se previste dagli accordi. La circolare elenca i Fondi già istituiti e autorizzati: Fondo Artigianato Formazione, Fon.Coop, For.Te, Fondimpresa, Fondo PMI Confapi, Fon.Ter, Fondirigenti e Fon.Dir, con l'indicazione dei settori di riferimento per ciascuno.

Finalità finanziabili e risorse

I Fondi possono finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché iniziative propedeutiche e direttamente connesse. I progetti e le iniziative sono trasmessi alle regioni e province autonome interessate. Il finanziamento è graduale: nella fase transitoria affluisce ai Fondi una quota delle risorse destinate al fondo di rotazione, pari al 30% per il 2002 e al 50% per il 2003; dal 2004 i Fondi sono finanziati dal gettito contributivo versato dalle aziende aderenti.

Adesione, revoca e obbligo contributivo

L'adesione è facoltativa, revocabile, annuale e tacitamente prorogata salvo disdetta. Ogni datore di lavoro può aderire a un solo Fondo per tutti i dipendenti soggetti alla medesima disciplina contrattuale; è possibile scegliere anche un Fondo di settore diverso. Per il personale dirigente operano Fondi specifici. Chi non aderisce continua a versare all'INPS il contributo integrativo di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 secondo le modalità ordinarie.

Termini e modalità operative di comunicazione

La prima adesione deve essere espressa entro il 30 giugno 2003; adesioni successive o disdette devono essere comunicate entro il 30 giugno di ogni anno, con effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione avviene tramite il modello DM10/2, indicando nei quadri B-C la dicitura "adesione fondo" o "revoca adesione", il codice del Fondo prescelto o il codice "REVO" e il numero dei dipendenti interessati, senza compilare le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito.

Codici di adesione e revoca

La circolare istituisce codici specifici per la gestione dell'adesione e della revoca: FART per Fondo Artigianato Formazione, FCOP per Fon.Coop, FITE per For.Te, FIMA per Fondimpresa, FAPI per Fondo PMI Confapi, FTUS per Fon.Ter, FDIR per Fondirigenti e FODI per Fon.Dir, con codice di revoca unico "REVO" per tutti.

Decorrenza degli effetti e gestione archivio

Per le prime adesioni, gli effetti finanziari e contributivi decorrono da gennaio 2004 se la comunicazione avviene nelle denunce relative ai periodi aprile, maggio e giugno 2003. Le adesioni successive comunicate entro giugno 2004 producono effetti dal 1° gennaio 2005, con lo stesso criterio applicato agli anni successivi e alle aziende di nuova costituzione. Le comunicazioni sono registrate in un apposito archivio disponibile per le sedi INPS e per il Ministero del lavoro.

Disposizioni finali

La circolare rinvia a successiva comunicazione le procedure operative per l'attribuzione ai Fondi della contribuzione di rispettiva pertinenza. Nell'allegato è riportato il testo dell'art. 118 della legge n. 388/2000 come modificato dalla legge n. 289/2002, che conferma e dettaglia il quadro normativo di riferimento.

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