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Circolare

Circolare numero 67 del 31-3-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula di una convenzione tra INPS e FIPPA, ai sensi della legge n. 311/1973, per riscuotere con il mod. F24 le quote associative degli artigiani e degli esercenti attività commerciali iscritti alla Federazione. Vengono illustrate le modalità di versamento insieme ai contributi obbligatori, le regole per l’identificazione e la revoca delle deleghe, i flussi informativi tra FIPPA e INPS, i criteri di rimborso/spese e le responsabilità escluse per l’Istituto. La convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta entro il 30 giugno.

Convenzione INPS-FIPPA per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24

Convenzione INPS-FIPPA per la riscossione delle quote associative tramite mod. F24

La circolare informa della stipula di una convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri e affini (FIPPA), ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per la riscossione delle quote associative degli iscritti tramite modello F24. Il servizio riguarda gli artigiani e gli esercenti attività commerciali associati alla Federazione e si coordina con la riscossione dei contributi previdenziali obbligatori.

Ambito di applicazione

La convenzione attribuisce all’INPS il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla FIPPA, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo di assicurazione IVS. La riscossione delle quote associative avviene congiuntamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per legge.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo annuale, stabilito dalla Federazione e anche diversificabile per provincia, viene versato dagli associati tramite mod. F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. La quota associativa confluisce nell’importo totale da versare e l’avviso di pagamento emesso dall’Istituto evidenzia separatamente la quota e la Federazione beneficiaria. La convenzione esclude espressamente ogni obbligo dell’INPS di procedere alla riscossione coattiva del contributo associativo.

Determinazione dell’importo e decorrenza

L’ammontare del contributo associativo, in misura fissa capitaria eventualmente differenziata per provincia, è determinato annualmente dalla FIPPA e deve essere notificato all’INPS con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.

Identificazione degli associati e gestione delle deleghe

La FIPPA trasmette alle strutture periferiche INPS competenti per territorio, in base al codice di avviamento postale, gli elenchi degli associati con le deleghe alla riscossione, in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe devono essere sottoscritte dal singolo associato secondo il testo allegato alla convenzione e autenticate dall’organizzazione territoriale della FIPPA con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione.

I nominativi e le firme dei rappresentanti o delegati dell’organizzazione territoriale devono risultare depositati presso le sedi INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio hanno effetto per l’INPS solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe riferite a organizzazioni sindacali distinte, nessuna viene considerata ai fini della riscossione.

Supporti magnetici e abbinamento dati

Per ciascun anno la FIPPA invia alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega. L’invio avviene il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti magnetici devono contenere l’identificazione della SAP competente, del comune sede dell’impresa e i dati essenziali dell’associato, tra cui cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo per le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP della sede dell’impresa, nonché ogni altro elemento concordato tra le parti. L’INPS rende disponibili tali dati alle sedi periferiche per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, comunica alla FIPPA l’esito dell’abbinamento, fornendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità nei casi di mancata corrispondenza tra nastri magnetici, deleghe e dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega e rapporti con l’associato

Il rapporto giuridico intercorre tra associato e Federazione secondo lo statuto dichiarato accettato dall’assicurato; eventuali comunicazioni relative al rapporto, se promosse dall’associato, devono essere indirizzate alla Federazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, la sede periferica acquisisce la revoca entro tre mesi dal ricevimento. Di conseguenza, la quota associativa non viene più inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Rapporti finanziari, acconti e conguagli

La Sede centrale INPS corrisponde alla Federazione, entro il giorno 5 del mese successivo al termine di versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale, un acconto calcolato sull’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna sede periferica, applicando una percentuale ricavata dal rapporto tra riscossioni e totale posto in riscossione, ridotta di due punti.

Gli acconti sono versati al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari sono definiti, senza interessi, per ogni singola emissione quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento riscossi. In tale sede l’INPS trasmette alla Federazione un rendiconto contenente l’ammontare delle quote associative riscosse, il rimborso spese e la relativa IVA, gli acconti corrisposti e l’eventuale conguaglio a saldo; contestualmente versa il conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla FIPPA l’elenco degli associati riferiti agli importi riscossi.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette inoltre un prospetto finanziario relativo alle emissioni per le quali non è ancora ultimata l’acquisizione dei versamenti, indicando importo annuo, acconti versati e quote associative riscosse per i certificati di accreditamento elaborati.

Costi del servizio

I costi di esazione risultano determinati con deliberazione n. 39 del 5 febbraio 2002. Per la riscossione delle quote associative di artigiani e commercianti sono previsti:

  • gestione delega singolo mod. F24: € 0,10;
  • ricezione e convalida nuova delega e annullamento senza riemissione: € 1,18;
  • annullamento delega con riemissione dei mod. F24: € 9,99.

Oltre alle spese, sono a carico della FIPPA anche eventuali ulteriori oneri, compresi quelli fiscali, inerenti alla convenzione. La Federazione accetta senza riserva le decisioni richiamate in materia di costi.

Responsabilità dell’INPS

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla Federazione, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi. I rapporti conseguenti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate per contributi associativi, si instaurano direttamente tra le strutture provinciali della Federazione e gli associati interessati. L’INPS è inoltre sollevato da qualsiasi responsabilità verso terzi, comunque o verso chiunque, derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza. La circolare richiama, per le modalità attuative della convenzione, la disciplina già stabilita per le vigenti convenzioni in materia e, in particolare, la circolare n. 205 del 1° ottobre 1998.

Punti principali

Oggetto e finalità della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative dovute dagli iscritti alla FIPPA, limitatamente agli associati soggetti all’obbligo di assicurazione IVS. La riscossione avviene unitamente ai contributi previdenziali tramite modello F24.

Modalità di riscossione e indicazione in F24

La quota associativa è inserita nell’importo totale da versare con il mod. F24 insieme alla contribuzione obbligatoria. L’avviso di pagamento inviato dall’Istituto evidenzia l’importo della quota e la Federazione destinataria.

Deleghe, iscrizioni e revoche

La FIPPA trasmette le deleghe alla riscossione agli uffici INPS competenti secondo scadenze precise; le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo. In caso di più deleghe di organizzazioni sindacali diverse per lo stesso associato, l’INPS non considera alcuna delega. Le revoche comunicate direttamente dall’associato all’INPS sono acquisite dalla sede periferica entro tre mesi dal ricevimento e comportano l’esclusione della quota dall’avviso contributivo per l’esercizio successivo.

Flussi informativi e gestione tecnica

La FIPPA invia alla Sede centrale INPS i supporti magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche; l’INPS effettua l’abbinamento con i propri archivi, comunica l’esito alla Federazione entro cinque giorni e segnala i nominativi non abbinati. Sono previsti anche rendiconti periodici e un prospetto finanziario annuale al 31 marzo.

Aspetti economici, rimborsi e responsabilità

Il rimborso spese dovuto dalla FIPPA è regolato dalla deliberazione n. 39 del 5 febbraio 2002 e comprende costi unitari per gestione delega, ricezione/convalida nuove deleghe e annullamenti. La FIPPA sostiene anche eventuali oneri fiscali. L’INPS non ha obbligo di esazione coattiva delle quote e viene esonerato da responsabilità verso associati e terzi.

Durata della convenzione

La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata A/R da notificare entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

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