Ordinanza n. 1148/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. 8 giugno 2023 n. 107 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 11.08.2023), recante disciplina del corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14, nella parte in cui disciplina le modalità di selezione e di accesso al corso in parola; - qualora occorra, del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, prot. n. 16337 del 16.05.2023, reso nella seduta plenaria n. 103/2023; - di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; - nonché per la condanna del Ministero resistente, anche ai sensi dell''art. 30 cod. proc. amm., a disporre l’ammissione diretta dei ricorrenti al corso intensivo di formazione di cui all’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Aiello Carmela Maria e altre parti ricorrenti il 22/02/2024, per l’annullamento: - dell’avviso prot. n. 79720 del 29 dicembre 2023 recante la modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, del D.M. 8.06.2023, n. 107 e termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi delle parti ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Bertoglio Pierina Giovanna e altre parti ricorrenti il 12\06\2024, per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica: - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 82842 del 10.06.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPA), recante pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi al corso intensivo di formazione per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 76336 del 29.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante rettifica in autotutela degli esiti della prova scritta a seguito dell’accertamento circa l’erroneità di un quesito, nonché del relativo elenco allegato; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 64933 del 07.05.2024 (pubblicato in pari data sul portale InPa), recante comunicazione degli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, nonché del relativo elenco allegato; - del provvedimento ministeriale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati gli esiti della correzione degli elaborati presentati dai candidati in occasione della prova in parola; - del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i giudizi di inidoneità dei ricorrenti; - dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, anche eventualmente adottati in forma digitale, recanti l’attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, generati dal sistema informatico predisposto per l’espletamento della prova in parola; - dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il Personale scolastico, prot. n. 46322 del 05.04.2024 (pubblicato in pari data sul portale Inpa), recante comunicazione della data e delle modalità di svolgimento della prova scritta per l’accesso al corso intensivo di formazione di cui è causa; - del D.M. 08.06.2023 n. 107 e degli allegati Quadri di riferimento e delle aree tematiche; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi delle parti ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BERTOGLIO PIERINA GIOVANNA e altre parti ricorrenti il 25\10\2024, per l’annullamento e/o la riforma: - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2187 del 09.08.2024, recante l’approvazione della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2206 del 19.08.2024, recante rettifica della graduatoria generale nazionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.D.G. n. 1259/2017, introdotto dall’art. 5, commi 11 quinquies e ss. del d.l. 29.12.2022 n. 198, conv. con L. 24.02.2023 n. 14 ed attuato con D.M. 08.06.2023 n. 107, nonché del relativo elenco allegato; - nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi delle parti ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.M. n. 107 dell’8 giugno 2023, avvisi e provvedimenti relativi alla prova di accesso, agli esiti, all’ammissione al corso intensivo di formazione e alla graduatoria nazionale di merito per dirigenti scolastici
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la disciplina ministeriale del corso intensivo di formazione previsto per l’inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici, nonché gli atti applicativi relativi alla presentazione delle domande, allo svolgimento e alla correzione della prova scritta, agli esiti, all’ammissione al corso e alla graduatoria nazionale finale. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Poiché il ricorso e i motivi aggiunti sono stati proposti soltanto nei confronti dell’amministrazione e non risultano notificati a tutti i candidati inseriti nelle graduatorie impugnate, il Collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle domande di annullamento né della richiesta di ammissione diretta al corso. Rilevato l’elevatissimo numero dei controinteressati presenti nelle graduatorie e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, i provvedimenti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati, le modalità di consultazione del processo, gli estremi dell’ordinanza e il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilasciare un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; il mancato adempimento è espressamente sanzionato con l’improcedibilità del gravame. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione del provvedimento alle parti e ordina all’amministrazione di eseguirlo.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
La disposizione impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per le modalità di integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami.
art. 30 c.p.a.
Indicato nell’oggetto della domanda introduttiva quale base della richiesta di condanna dell’amministrazione, ma non esaminato nel merito dall’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo incide su graduatorie o altri atti con un elevato numero di destinatari titolari di una posizione potenzialmente pregiudicata, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non evocati.
- In presenza di un numero elevatissimo di controinteressati e di obiettive difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, purché siano assicurate adeguate informazioni sul giudizio e sui provvedimenti impugnati.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre all’amministrazione la pubblicazione integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, l’indicazione nominativa dei controinteressati, la creazione di una sezione facilmente accessibile per gli atti di notifica e il mantenimento online della documentazione per la durata stabilita dal giudice.
- I termini fissati dal giudice per l’esecuzione della notificazione per pubblici proclami e per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori, con previsione dell’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento.
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