Messaggio numero 1968 del 19-1-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che i rapporti di collaborazione a progetto non possono essere disconosciuti solo perché, in sede di iscrizione alla Gestione separata, non è stata allegata la copia del contratto. La qualificazione del rapporto richiede una valutazione concreta delle modalità di svolgimento e non può basarsi sul solo esame formale del contratto. Vengono richiamati anche la certificazione dei contratti, l’obbligo di comunicazione immediata dei rapporti di collaborazione e i soli dati che devono essere comunicati per l’iscrizione alla Gestione separata.
Collaborazioni a progetto
Collaborazioni a progetto e iscrizione alla Gestione separata
Il messaggio INPS n. 1968 del 19 gennaio 2005 interviene per assicurare uniformità di comportamento nell’accertamento dei rapporti di collaborazione a progetto ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’Istituto richiama i dirigenti a non disconoscere tali rapporti soltanto perché, al momento dell’iscrizione del collaboratore, non sia stata presentata copia del contratto.
Motivi del chiarimento
Secondo l’INPS, la prassi di negare il rapporto per la sola omessa produzione del contratto è priva di fondamento perché:
- non è configurabile un obbligo di nuova iscrizione alla Gestione separata ogni volta che al primo rapporto ne seguano o se ne aggiungano altri;
- la natura autonoma o subordinata del rapporto non può essere stabilita esclusivamente sulla base dell’esame formale del contratto;
- occorre invece una valutazione concreta delle modalità effettive di svolgimento del rapporto, secondo i principi consolidati di dottrina e giurisprudenza.
Natura dell’accertamento
L’INPS sottolinea che si tratta di un procedimento complesso, il cui esito non consiste semplicemente nell’accoglimento o nel rigetto della domanda di iscrizione del lavoratore. L’obiettivo dell’accertamento è verificare se sussista effettivamente un rapporto di collaborazione oppure un rapporto diverso da quello denunciato.
Riferimenti normativi e strumenti richiamati
Nel richiamare il decreto legislativo n. 276/2003 e i chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 1/2004, il messaggio evidenzia due strumenti destinati ad assumere rilievo nella materia:
- l’istituto della certificazione previsto dal decreto legislativo n. 276/2003;
- l’obbligo di denuncia immediata dei rapporti di collaborazione tramite il modello di comunicazione unificato previsto dal decreto legislativo n. 297/2002.
Obblighi di comunicazione per l’iscrizione alla Gestione separata
L’INPS ricorda infine che l’unico obbligo posto dalla legge per i soggetti tenuti all’iscrizione nella Gestione separata consiste nella comunicazione dei seguenti dati, ai sensi dell’art. 2, comma 27, della legge n. 335/1995:
- tipologia dell’attività;
- dati anagrafici;
- codice fiscale;
- domicilio.
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