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Messaggio

Messaggio numero 2185 del 21-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce, in relazione alla legge n. 243/2004, che per alcuni Fondi speciali di previdenza il diritto al bonus di posticipo del pensionamento è ancora da verificare o non sussiste. In particolare, per i Fondi integrativi dell’AGO si attende il parere del Ministero del Lavoro, mentre per i Fondi Clero, Dazio e Spedizionieri Doganali il bonus non spetta, restando solo il diritto alla certificazione.

Chiarimenti sul bonus per il posticipo del pensionamento in alcuni Fondi speciali

Chiarimenti sul diritto all’incentivo al posticipo del pensionamento per alcuni Fondi speciali di previdenza

Il documento fornisce precisazioni dell’INPS in merito all’applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, con riferimento al cosiddetto “bonus” per il posticipo del pensionamento. Il chiarimento interviene dopo un precedente messaggio operativo relativo all’aggiornamento della procedura pensioni per il rilascio della certificazione e del bonus.

Contesto normativo e richiamo al precedente messaggio

L’INPS richiama il messaggio n. 41265 del 17 dicembre 2004, con il quale era stato comunicato l’aggiornamento della procedura pensioni per consentire il rilascio della certificazione e del bonus per particolari tipologie di pensione. Il nuovo messaggio serve a delimitare correttamente l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina agevolativa.

Fondi di previdenza integrativi dell’AGO: riserva sul diritto al bonus

Per i Fondi di previdenza integrativi dell’AGO, indicati come:

  • Esattoriali,
  • Gas,
  • dipendenti dell’Autorità portuale di Genova e Trieste, l’Istituto non formula una conclusione definitiva sul diritto al bonus. Viene infatti espressa una riserva in attesa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, investito della questione, comunichi le proprie determinazioni.

Fondi esclusi dal bonus

Per i Fondi Clero, Dazio e per il soppresso Fondo Spedizionieri Doganali, l’INPS precisa che gli iscritti non rientrano tra i destinatari della disciplina sul bonus di posticipo del pensionamento. In relazione a tali Fondi, il richiamo contenuto nel precedente messaggio deve essere interpretato come limitato al solo diritto al rilascio della certificazione prevista dall’art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 243.

Effetti operativi della precisazione

Il documento non introduce nuovi termini o adempimenti, ma chiarisce l’ambito applicativo del beneficio:

  • per alcuni Fondi integrativi dell’AGO il diritto al bonus è sospeso in attesa di un chiarimento ministeriale;
  • per i Fondi Clero, Dazio e Spedizionieri Doganali il bonus non è riconosciuto;
  • resta invece ferma, per i soggetti richiamati, la possibilità di ottenere la certificazione nei limiti indicati dalla legge.

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