Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 1638 del 17-1-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° gennaio 2005 non è più proponibile il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di reiezione delle prestazioni di invalidità civile. Le sedi INPS devono comunicare con raccomandata AR l'improponibilità dei ricorsi presentati dopo il 31 dicembre 2004 e indicare le nuove modalità previste dalla legge 326/2003.

Abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile

Abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile

Il messaggio INPS n. 1638 del 17 gennaio 2005 chiarisce gli effetti dell'articolo 42, comma 3, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di invalidità civile. Il documento precisa la decorrenza dell'abolizione del ricorso amministrativo e le conseguenti istruzioni operative per le sedi.

Quadro normativo e precedenti differimenti

Con il messaggio n. 395 del 28 novembre 2003 erano già state fornite le disposizioni relative all'articolo 42, comma 3, della legge n. 326/2003. Tale norma prevede che, dall'entrata in vigore della legge, non trovino applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emessi all'esito delle procedure per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo stesso.

Successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha differito l'efficacia della norma al 31 dicembre 2004, come richiamato anche nel messaggio n. 1035 del 14 gennaio 2004.

Decorrenza dell'abolizione

Scaduto il termine del 31 dicembre 2004, dal 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il disposto dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 326/2003. Da tale data:

  • è soppressa la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di reiezione di prestazioni di invalidità civile;
  • trovano applicazione le nuove modalità previste dall'articolo 42 della legge n. 326/2003.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi INPS devono comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'improponibilità del ricorso a coloro che lo abbiano presentato dopo il 31 dicembre 2004. Nella comunicazione va altresì indicato che il ricorso non è proponibile e che devono essere seguite le nuove modalità previste dalla disciplina richiamata.

Effetti pratici

Il documento interviene quindi a uniformare il comportamento delle sedi dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, escludendo il ricorso amministrativo nei procedimenti relativi all'invalidità civile per le domande presentate dal 1° gennaio 2005 in avanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.