Messaggio numero 1638 del 17-1-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° gennaio 2005 non è più proponibile il ricorso amministrativo contro i provvedimenti di reiezione delle prestazioni di invalidità civile. Le sedi INPS devono comunicare con raccomandata AR l'improponibilità dei ricorsi presentati dopo il 31 dicembre 2004 e indicare le nuove modalità previste dalla legge 326/2003.
Abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile
Abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile
Il messaggio INPS n. 1638 del 17 gennaio 2005 chiarisce gli effetti dell'articolo 42, comma 3, della legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di invalidità civile. Il documento precisa la decorrenza dell'abolizione del ricorso amministrativo e le conseguenti istruzioni operative per le sedi.
Quadro normativo e precedenti differimenti
Con il messaggio n. 395 del 28 novembre 2003 erano già state fornite le disposizioni relative all'articolo 42, comma 3, della legge n. 326/2003. Tale norma prevede che, dall'entrata in vigore della legge, non trovino applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emessi all'esito delle procedure per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo stesso.
Successivamente, l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha differito l'efficacia della norma al 31 dicembre 2004, come richiamato anche nel messaggio n. 1035 del 14 gennaio 2004.
Decorrenza dell'abolizione
Scaduto il termine del 31 dicembre 2004, dal 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il disposto dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 326/2003. Da tale data:
- è soppressa la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di reiezione di prestazioni di invalidità civile;
- trovano applicazione le nuove modalità previste dall'articolo 42 della legge n. 326/2003.
Indicazioni operative per le sedi
Le sedi INPS devono comunicare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'improponibilità del ricorso a coloro che lo abbiano presentato dopo il 31 dicembre 2004. Nella comunicazione va altresì indicato che il ricorso non è proponibile e che devono essere seguite le nuove modalità previste dalla disciplina richiamata.
Effetti pratici
Il documento interviene quindi a uniformare il comportamento delle sedi dopo l'entrata in vigore della modifica normativa, escludendo il ricorso amministrativo nei procedimenti relativi all'invalidità civile per le domande presentate dal 1° gennaio 2005 in avanti.
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