Sentenza n. 1810/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull'istanza di accesso documentale relativa alla richiesta di pagamento di € 270,40 per mancato pagamento del ticket
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario richiesta pagamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, destinatario di una richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale per il pagamento di € 270,40, riferita a prestazioni sanitarie fruite nel 2015 e ritenuta connessa all'insussistenza dei requisiti per l'esenzione dal ticket, ha presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere: la copia dell'autocertificazione richiamata nella richiesta di pagamento; il documento attestante la prestazione sanitaria fruita e la relativa data; il conteggio o prospetto contabile della quota richiesta; ogni altro atto utilizzato dall'Azienda nel procedimento. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo il proprio interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti, in quanto strumentali alla tutela giudiziale dei propri interessi e alla verifica della correttezza della pretesa economica. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha consentito l'accesso ai documenti indicati sub b) e c), mentre non risultava ostesa la documentazione residua, in particolare l'autocertificazione indicata sub a).
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente ai documenti sub b) e c), poiché l'Amministrazione ne aveva consentito l'accesso nel corso del giudizio. Per la parte residua ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente e il rapporto di strumentalità tra la documentazione richiesta e la tutela giudiziale prospettata. Il giudice ha ordinato all'Azienda Sanitaria di consentire l'accesso ai documenti non ancora esibiti, in particolare alla copia dell'autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, mediante visione ed estrazione di copia, salvo il costo di riproduzione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L'Azienda è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi di cui è chiesto l’accesso [...] hanno diritto non soltanto a prenderne visione ma anche ad estrarne copia
Il diritto di accesso documentale spetta al soggetto titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e strumentale alla conoscenza dei documenti; comprende sia la visione sia l'estrazione di copia.
art. 116 c.p.a.
per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto ad accedere agli atti
Il rito è utilizzabile per ottenere l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine all'amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
art. 52 d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati personali sensibili.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale, è sufficiente che il richiedente dimostri un interesse giuridicamente tutelato, diretto, concreto e attuale, collegato ai documenti richiesti da un rapporto di strumentalità; non è necessario che tale interesse consista in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo.
- L'accesso difensivo è riconoscibile quando la documentazione richiesta è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche in relazione alla verifica della fondatezza di una pretesa economica dell'amministrazione e alla possibile instaurazione di un giudizio.
- L'accesso documentale comprende sia la presa visione sia l'estrazione di copia dei documenti amministrativi detenuti dall'amministrazione, salvo il pagamento dei costi di riproduzione.
- Quando l'amministrazione consente l'accesso solo a una parte dei documenti richiesti durante il giudizio, il ricorso diviene parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, mentre il giudice deve decidere nel merito sulla documentazione ancora non ostesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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