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Sentenza

Sentenza del 24/07/2019 n. 19982 - Corte di Cassazione

Imposte sui redditi e IVA - Accertamento - Associazione sportiva non riconosciuta - Responsabilità solidale legale rappresentante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2001, sostenendo principalmente: l'illegittimità della notifica della cartella per la mancata previa notifica personale dell'avviso di accertamento; l'insufficiente motivazione della cartella, che non avrebbe indicato adeguatamente i presupposti della responsabilità solidale; e l'assenza di responsabilità personale, deducendo che la mera qualità di legale rappresentante e la delega ad operare sul conto dell'associazione non provassero una concreta attività negoziale o gestionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, quando l'accertamento è stato emesso e notificato all'associazione quale debitrice principale, la cartella può essere notificata direttamente al legale rappresentante, coobbligato solidale, senza un autonomo avviso di accertamento intestato a quest'ultimo. Il rappresentante può comunque contestare, impugnando la cartella, sia la propria responsabilità sia l'esistenza o l'entità del debito dell'associazione. Quanto alla responsabilità, la Corte ha precisato che, per i debiti tributari, non è sufficiente invocare la mancata ingerenza nella gestione: il legale rappresentante deve dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi fiscali dell'ente. Poiché nel caso concreto era pacifico il mancato versamento dei tributi, il contribuente è stato ritenuto solidalmente responsabile con l'associazione e condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.

    La responsabilità di chi agisce per un'associazione non riconosciuta è accessoria, solidale e di fonte legale. In ambito tributario può riguardare il legale rappresentante che, nel periodo d'imposta, aveva il compito di dirigere la gestione e adempiere agli obblighi fiscali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la cartella può costituire il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del coobbligato solidale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Consente di impugnare l'atto della riscossione e, quando necessario, di contestare anche gli atti presupposti non notificati al destinatario.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1

    È richiamato nel motivo relativo alle garanzie del contribuente e alla conoscibilità degli atti fiscali, ma la Corte non ha ravvisato una violazione, ritenendo garantito il diritto di difesa mediante l'impugnazione della cartella e degli atti presupposti.

  • Legge n. 241 del 1990, artt. 3 e 7

    Riguardano motivazione e partecipazione procedimentale; la Corte ha escluso che la cartella fosse illegittima per tali profili nel caso concreto.

  • Art. 36 c.c.

    È richiamato per individuare nel legale rappresentante il soggetto cui spetta la rappresentanza fiscale dell'associazione non riconosciuta e sul quale gravano gli obblighi tributari dell'ente.

  • Art. 2697 c.c.

    La responsabilità ai sensi dell'art. 38 c.c. richiede la prova dell'attività concretamente svolta in nome e nell'interesse dell'associazione; tuttavia, per gli obblighi fiscali, rilevano anche il ruolo formale e l'effettivo mancato adempimento tributario.

  • Costituzione, art. 24

    Il diritto di difesa non è violato se il coobbligato riceve per la prima volta la cartella, purché possa contestare con essa la pretesa tributaria e gli atti presupposti non notificati personalmente.

Massime di principio

  • Per un'associazione non riconosciuta, la cartella relativa a tributi accertati nei confronti dell'ente può essere notificata direttamente al legale rappresentante solidalmente responsabile, senza un autonomo avviso di accertamento intestato a lui.
  • Il destinatario della cartella può impugnare insieme alla cartella anche l'accertamento presupposto non notificato personalmente, contestando sia il debito dell'associazione sia la propria responsabilità.
  • La sola carica formale, in linea generale, non dimostra automaticamente la responsabilità civile per ogni obbligazione dell'associazione; tuttavia, in materia tributaria, il legale rappresentante risponde anche degli obblighi fiscali propri del ruolo, salvo provare di averli correttamente adempiuti.
  • La mancata ingerenza nella gestione negoziale non esonera, da sola, il legale rappresentante dalla responsabilità per imposte, dichiarazioni, versamenti e altri adempimenti fiscali dell'associazione.
  • Per evitare la corresponsabilità tributaria è necessario documentare concretamente il corretto assolvimento degli obblighi fiscali o, secondo il caso, l'assenza del ruolo di rappresentanza e gestione nel periodo d'imposta interessato.
  • La responsabilità del rappresentante è solidale ma accessoria rispetto a quella dell'associazione: l'Amministrazione può rivolgersi anche al rappresentante, ferma la possibilità di contestare la pretesa nei limiti e con le modalità proprie del giudizio tributario.

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