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Sentenza

Sentenza del 24/07/2019 n. 182 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Frode iva - Operazione inesistente - Interposizione fittizia - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una frode IVA comunitaria con contestazione dell'inesistenza dell'operazione. In particolare, si discute della ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni, l'interposizione fittizia o la frode fiscale realizzata a monte e, inoltre, che il cessionario conoscesse o avrebbe dovuto conoscere tale frode.

La decisione

Il principio richiamato, tratto da Cass. n. 13803/2014, afferma che la contestazione dell'inesistenza dell'operazione non esonera l'Amministrazione dall'onere di provare gli elementi essenziali della frode e la partecipazione consapevole, o quantomeno la conoscibilità, del cessionario. La pretesa fiscale può quindi essere confermata solo se tali circostanze risultano adeguatamente dimostrate, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. Dal testo fornito non emerge l'esito concreto del giudizio né un dispositivo specifico.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 13803/2014

    In caso di frode IVA comunitaria, nell'ipotesi in cui sia stata contestata l'inesistenza dell'operazione, grava sull'Amministrazione finanziaria solamente l'onere di provare, anche in via presuntiva, l'interposizione fittizia (ovvero la frode fiscale realizzata a monte dell'operazione), nonché la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.

    L'Amministrazione deve provare sia l'esistenza della frode o dell'interposizione fittizia sia la consapevolezza, o conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario. Il contribuente può contestare la pretesa dimostrando di avere agito in buona fede e di aver adottato le necessarie verifiche.

Massime di principio

  • Nelle frodi IVA, la mera irregolarità dell'operazione o l'assenza di un'effettiva attività del fornitore non è, da sola, sufficiente a negare il diritto alla detrazione: occorre collegare il contribuente alla frode sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità.
  • Le presunzioni possono essere utilizzate dall'Amministrazione, ma devono essere concrete, coerenti e idonee a dimostrare sia l'interposizione fittizia sia la consapevolezza del cessionario.
  • Il cessionario deve prestare una diligenza proporzionata alle circostanze, verificando elementi anomali quali prezzi incongrui, fornitori privi di struttura, modalità di pagamento sospette o irregolarità nella documentazione.
  • Se l'Amministrazione dimostra la frode e gli indizi della conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente, spetta a quest'ultimo fornire elementi idonei a provare la propria buona fede e l'adozione di controlli ragionevoli.
  • In assenza di un dispositivo completo, il testo consente di ricavare il principio di diritto, ma non di determinare con certezza l'esito processuale effettivo della specifica controversia.

Testo integrale

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