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Sentenza

Sentenza del 24/07/2019 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Revoca aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sul mutuo per acquisto prima casa per rivendita infraquinquennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva revocato l'aliquota ridotta dello 0,25% dell'imposta sostitutiva applicata al mutuo agevolato per l'acquisto della prima casa, poiché l'immobile era stato rivenduto il 22 dicembre 2008, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto. L'Ufficio sosteneva che la modifica introdotta dalla legge n. 244/2007 fosse applicabile perché la rivendita era avvenuta dopo il 1° gennaio 2008 e che la relativa disciplina avesse natura procedimentale. La contribuente contestava tale tesi, sostenendo che al momento della stipula del mutuo e dell'acquisto dell'immobile la decadenza per rivendita infraquinquennale non era ancora prevista.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione disposto dalla CTP. Ha stabilito che la decadenza dall'agevolazione costituisce una conseguenza sostanziale e sfavorevole al contribuente, non una semplice regola procedimentale. Poiché al momento della stipula del mutuo la decadenza non era prevista, la nuova disciplina non poteva essere applicata retroattivamente a un acquisto precedente alla sua entrata in vigore, anche se la rivendita era avvenuta nel dicembre 2008. L'Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dall'art. 1, comma 160, lett. b), della legge n. 244/2007

    "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente [...] in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede [...] a recuperare [...] la differenza tra l'imposta sostitutiva [...] nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima".

    La norma ha introdotto la decadenza dall'imposta sostitutiva ridotta e il recupero della differenza d'imposta, oltre alla sanzione del 30%, in caso di trasferimento dell'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni. La Commissione ha ritenuto che tale previsione abbia natura sostanziale e non possa applicarsi a mutui stipulati prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile

    "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

    Il principio di irretroattività impedisce di applicare una conseguenza sanzionatoria o decadenziale non prevista al momento in cui il contribuente ha stipulato il mutuo e acquisito il beneficio.

  • Art. 3, comma 1, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione riafferma, in materia tributaria, il principio secondo cui le norme fiscali non hanno effetto retroattivo, salvo specifiche previsioni compatibili con i principi dell'ordinamento.

  • Art. 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    Richiamata dalla norma modificatrice quale fonte dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa.

Massime di principio

  • Quando una nuova norma fiscale introduce una decadenza o una conseguenza sfavorevole collegata a un comportamento del contribuente, occorre verificare se si tratta di una regola sostanziale oppure meramente procedimentale.
  • Una disciplina che incide sull'esistenza o sulla conservazione di un'agevolazione fiscale, soprattutto imponendo il recupero d'imposta e una sanzione, tende ad avere natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente.
  • Per valutare la decadenza da un beneficio, è normalmente decisivo il momento in cui il beneficio è stato richiesto o acquisito, non soltanto la data successiva in cui si verifica l'evento rilevante, come la vendita dell'immobile.
  • La rivendita infraquinquennale di un immobile acquistato con agevolazioni non comporta automaticamente la decadenza secondo una norma entrata in vigore dopo l'acquisto, se al momento dell'acquisto tale conseguenza non era prevista.
  • In casi analoghi è necessario confrontare la data di stipula del mutuo e di acquisto dell'immobile con la data di entrata in vigore della norma che introduce la decadenza, verificando anche l'eventuale presenza di disposizioni transitorie.

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