Ordinanza n. 162/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 29 dell’11/3/2026; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal medesimo Istituto ricorrente in data 18/5/2026: - della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 60 dell’11/5/2026 con cui è stata approvata la proposta di deliberazione n. 63 del 11/05/2026 avente ad oggetto la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 dell’11/3/2026 - Atto di indirizzo per procedere alla riconfigurazione degli uffici ospitati al piano primo della sede municipale, anche con acquisizione funzionale di n. 1 vano contermine alla sede municipale in atto in uso alla Scuola Primaria; - della Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 dell’15/05/2026, con cui il Commissario pro tempore ha disposto “l’approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica relativo agli “interventi per la riconfigurazione con ampliamento degli uffici comunali presenti nella sede municipale centrale” - cup f42h26000190004”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni comunali concernenti la riconfigurazione e l'ampliamento degli uffici comunali, anche mediante acquisizione funzionale di un vano in uso alla scuola primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (istituzione scolastica)
La controversia
L'Istituto scolastico ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 29 dell'11 marzo 2026 e, con motivi aggiunti, la deliberazione n. 60 dell'11 maggio 2026 e la deliberazione n. 4 del 15 maggio 2026 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale. Gli atti riguardano la riconfigurazione degli uffici ospitati al primo piano della sede municipale, anche mediante l'acquisizione funzionale di un vano confinante con la sede municipale e in uso alla scuola primaria, nonché l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per l'ampliamento degli uffici comunali. Nella fase cautelare, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità degli atti, in particolare per la mancanza di una formale intesa tra il Comune e l'istituzione scolastica, ritenuta necessaria alla luce della normativa applicabile alla controversia.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti, soprattutto con riferimento alla necessità di una formale intesa tra il Comune e l'istituzione scolastica per gli interventi incidenti sugli spazi scolastici. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalente l'interesse alla salvaguardia del pieno esercizio del diritto all'istruzione, inteso anche come fruizione dei relativi servizi senza compromissioni delle attività scolastiche e degli standard di sicurezza e salubrità degli ambienti, tenuto conto dell'imminente conclusione dell'anno scolastico. Ha quindi sospeso l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati, facendo salve eventuali interlocuzioni tra le parti nel rispetto del principio di reciproca collaborazione. La trattazione del merito è stata fissata all'8 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- Quando un intervento dell'amministrazione comunale incide su spazi destinati a servizi scolastici e sull'organizzazione delle attività dell'istituzione scolastica, la legittimità dell'azione amministrativa può richiedere una formale intesa tra Comune e istituzione scolastica, secondo la normativa applicabile alla specifica controversia.
- Nella tutela cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di compromissione del pieno esercizio del diritto all'istruzione, comprese la continuità delle attività scolastiche e la sicurezza e salubrità degli ambienti destinati agli studenti.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'interesse alla salvaguardia del diritto all'istruzione e alla fruizione sicura dei servizi scolastici può prevalere sull'interesse dell'amministrazione alla immediata esecuzione di interventi di riorganizzazione dei propri uffici.
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