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Messaggio

Messaggio numero 5864 del 23-09-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina il procedimento di verifica a campione delle DSU trasmesse dai CAF per il periodo ISEE 2012/2013, fissando fasi, termini, ruoli delle Strutture territoriali e criteri per l’applicazione delle penali. Fornisce inoltre indicazioni operative per uniformare i controlli automatici e manuali, oltre a chiarimenti su specifiche fattispecie di irregolarità.

Procedure di controllo ISEE 2012/2013 sui CAF

Procedimento di controllo ISEE 2012/2013 sui CAF

Il documento illustra le modalità operative del controllo a campione previsto per le Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) trasmesse dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) nell’ambito della certificazione ISEE periodo 2012/2013. L’obiettivo è disciplinare il procedimento di verifica, le controdeduzioni dei CAF, i compiti delle Strutture territoriali e la determinazione delle eventuali penali, in raccordo con la circolare n. 82 del 16 maggio 2013.

Ambito della verifica e presupposti

L’art. 14 dello schema di Convenzione prevede la verifica a campione di almeno il 3% delle DSU trasmesse dai CAF. Lo svolgimento del controllo è condizione propedeutica al pagamento del saldo pari al 10% del compenso fatturato.

Il documento precisa che, per quanto non espressamente disciplinato nel messaggio, restano ferme le istruzioni già contenute nella circolare n. 82/2013, che aveva introdotto il sistema di controlli sulla qualità del servizio reso dai CAF e il relativo regime sanzionatorio.

Accesso alla procedura da parte dei CAF

All’avvio del procedimento di verifica, un’elaborazione centrale comunica via P.E.C. a tutti i CAF interessati la messa a disposizione dei dati delle DSU estratte nel campione, trasmesse negli anni 2012 e 2013.

La consultazione e la gestione avvengono in ambiente INTRANET, nel percorso:

  • processo "Assicurato Pensionato";
  • riquadro "Gestione Reddituale e Servizi Fiscali";
  • procedura "Controlli dichiarazioni trasmesse".

Strutture territoriali competenti e gestione degli accessi

Il controllo è svolto dalle Strutture territoriali competenti in base alla residenza del dichiarante. Nella medesima procedura INTRANET sono inseriti gli elenchi delle DSU da controllare e il manuale operativo, al quale il documento rinvia per gli aspetti tecnico-informatici non sviluppati nel messaggio.

La gestione degli accessi alla procedura è affidata al sistema Identity Management and Access Management (I.D.M.-A.M.). Per attivazione, modifica e cancellazione delle credenziali, il Direttore o personale delegato deve seguire il percorso:

  • Servizi → Identity Management;
  • ricerca della persona;
  • accesso al profilo;
  • selezione del tab "Profili Intranet";
  • selezione del processo "Assicurato Pensionato";
  • selezione dell’applicazione "WAIntraAreaReddituale";
  • selezione del ruolo appropriato.

Durata del procedimento e controlli automatici

Il procedimento di verifica ha durata complessiva di 135 giorni, ripartiti tra fase automatica e fase manuale.

Per le DSU risultate irregolari all’esito dei controlli automatici, i CAF possono presentare controdeduzioni entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio. A tal fine è prevista nella procedura la funzione "Invio documentazione", accessibile dalla funzione "Liste di controllo" nell’ambiente INTERNET, con possibilità di caricare la documentazione online tramite upload, visibile in tempo reale all’operatore di sede.

Le Strutture territoriali valutano le controdeduzioni entro i 30 giorni successivi e registrano l’esito del riesame in procedura. In questa fase si applica il principio di non cumulabilità delle penali: se sulla stessa DSU emergono più inadempimenti, si applica la penale più grave.

Le DSU già pre-esitate con codice di errore non impediscono comunque la presa in carico da parte dell’operatore, se occorre valutare le controdeduzioni presentate dal CAF.

Controlli manuali: adempimenti del CAF e tempi

Per le DSU soggette a controllo manuale, il CAF deve trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione:

  • la copia della DSU in formato cartaceo o informatico;
  • il documento di riconoscimento del dichiarante.

La trasmissione avviene mediante la funzione "Invio documentazione". Se il modello è stato conservato informaticamente, il CAF deve inviare il documento munito di firma digitale del responsabile della conservazione e marca temporale, unitamente a una dichiarazione che attesti tale modalità di conservazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione o dalla scadenza del termine per produrla, la Struttura territoriale effettua il controllo manuale e acquisisce l’esito in procedura.

Ordine di priorità nei controlli manuali e tassatività delle fattispecie

I controlli manuali devono essere eseguiti in ordine decrescente di gravità della sanzione. In via prioritaria, la Struttura territoriale deve verificare le inadempienze di cui ai punti 5, 6 e 7 del par. 4 della circolare n. 82/2013, e cioè:

  • dichiarazioni recanti firma apocrifa;
  • richiesta di corrispettivi all’utenza;
  • mancata o parziale produzione, da parte del CAF, di documentazione richiesta dall’INPS.

Solo successivamente, se la DSU non risulta irregolare per tali profili, va accertata l’inadempienza di cui al punto 2 del medesimo paragrafo, relativa alla difformità tra i dati trasmessi alla banca dati dell’Istituto e quelli contenuti nel modulo di dichiarazione.

Il documento precisa che l’elencazione delle tipologie di controlli manuali è tassativa: non possono essere segnalate ulteriori fattispecie di inadempimento non già codificate nella procedura.

Gli esiti delle verifiche sono consultabili in tempo reale dai CAF tramite la procedura dedicata.

Fase unificata di valutazione delle osservazioni

I CAF possono presentare controdeduzioni mediante la funzione "Invio documentazione", con osservazioni scritte ed eventuali documenti, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione.

Le Strutture territoriali, nei 30 giorni successivi, valutano le osservazioni e la documentazione prodotta e acquisiscono i risultati del riesame. L’esito è consultabile dal CAF.

In sostanza, dal 91° al 120° giorno dalla ricezione della comunicazione di avvio, i procedimenti di verifica automatica e manuale confluiscono in un’unica fase valutativa delle osservazioni dei CAF, della durata di 30 giorni.

Coordinamento regionale e validazione degli esiti

L’attività deve essere coordinata e monitorata dalle Direzioni regionali, che devono interloquire con le Strutture territoriali con i canali ritenuti opportuni e garantire il rispetto dei tempi.

Ciascun Direttore regionale deve individuare un referente per il coordinamento dell’attività e trasmetterne il nominativo, con recapito telefonico, agli indirizzi:

Il Direttore regionale, o il Direttore regionale Vicario in caso di assenza o impedimento, deve validare gli esiti dell’attività svolta dalle Strutture territoriali entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione in procedura dei risultati del riesame.

Determinazione e recupero delle penali

Al termine delle operazioni, un’elaborazione centrale determina le penali a carico di ciascun CAF. Il recupero avviene:

  • per compensazione in sede di pagamento del saldo del 10% del compenso;
  • per l’eventuale eccedenza, mediante apposita richiesta di recupero penale.

Rapporti del CAF con soggetti terzi

Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, il CAF può avvalersi, sotto il proprio diretto controllo e assumendone la responsabilità, dei servizi dei soggetti indicati dall’art. 11, comma 1, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

L’attività svolta da tali soggetti è considerata a tutti gli effetti attività del CAF, con il quale l’INPS intrattiene rapporti in via esclusiva. Di conseguenza, il CAF non può eccepire che la DSU contestata sia stata compilata presso uno di tali soggetti: in tale caso, le Strutture territoriali devono confermare l’irregolarità contestata.

Lo stesso principio vale, a maggior ragione, se la DSU è stata compilata presso un soggetto che operi come semplice "centro di raccolta" del CAF.

Indicazioni operative su specifiche fattispecie di controllo automatico

Per le DSU con valori inalterati, il documento chiarisce che:

  • la controdeduzione basata su un asserito malfunzionamento della procedura può essere accolta solo se supportata da adeguata documentazione;
  • non è utile eccepire che il dichiarante abbia presentato una nuova DSU per ottenere una diversa tipologia di prestazione, poiché la DSU è valida per qualunque prestazione sociale agevolata richiesta nell’arco dell’anno di validità.

Dichiarazioni recanti firma apocrifa

La fattispecie della firma apocrifa è individuata nella procedura con il medesimo codice sia quando l’Istituto abbia ricevuto la denuncia dell’utente all’autorità giudiziaria prima dell’avvio del procedimento, sia quando la denuncia pervenga successivamente.

Nella prima ipotesi, la DSU, già contrassegnata da codice di errore, è trattata come controllo automatico.

È equiparata alla denuncia anche la segnalazione dell’utente all’Istituto seguita dall’ammissione del CAF circa l’irregolarità contestata.

Richiesta di corrispettivi all’utenza

La fattispecie della richiesta di corrispettivi all’utenza è trattata come controllo manuale ed è individuata nella procedura con il medesimo codice sia quando la segnalazione dell’utente, supportata da documentazione attestante l’avvenuto pagamento al CAF, sia acquisita prima dell’avvio del procedimento, sia quando pervenga successivamente.

Mancata o parziale produzione di documentazione richiesta dall’INPS

Se, dopo apposito sollecito, il CAF non produce la documentazione richiesta, l’operatore della Struttura territoriale deve segnalare la circostanza in procedura attribuendo il relativo codice errore.

Contatti per chiarimenti

Per eventuali chiarimenti, le Strutture territoriali possono rivolgersi via e-mail a:

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