Messaggio numero 5865 del 23-09-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali non rientrano tra i soggetti destinatari dell’estensione della CIGS e dei contratti di solidarietà prevista per partiti e movimenti politici dal DL n. 149/2013. Conseguentemente non devono versare la relativa contribuzione di finanziamento e le posizioni contributive vanno riclassificate con decorrenza gennaio 2014. Sono inoltre indicate le istruzioni per il recupero di eventuali contributi CIGS già versati e per la definizione delle note di rettifica.
Esclusione dei gruppi parlamentari e consiliari dalla disciplina CIGS e contratti di solidarietà
Esclusione dei gruppi parlamentari e consiliari dalla disciplina CIGS e contratti di solidarietà
Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 16 del DL n. 149/2013, che dal 1 gennaio 2014 ha esteso ai partiti e movimenti politici la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei contratti di solidarietà, con i relativi obblighi contributivi. Viene precisato che tale estensione non riguarda i gruppi parlamentari né i gruppi costituiti presso i consigli regionali.
Quadro normativo di riferimento
La premessa richiama che:
- l’art. 16, comma 1, del DL n. 149/2013 ha esteso ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999, e alle loro articolazioni territoriali, la disciplina della CIGS e dei contratti di solidarietà;
- i profili contributivi derivanti da tale estensione erano già stati illustrati con la circolare 8 luglio 2014, n. 87;
- il DL 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, disciplina l’abolizione del finanziamento pubblico diretto e la trasparenza dei partiti politici.
Ragioni dell’esclusione dei gruppi parlamentari e consiliari
Il documento motiva l’esclusione dei gruppi parlamentari e consiliari dal campo di applicazione del DL n. 149/2013 evidenziando che:
- i gruppi parlamentari sono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni del Parlamento, secondo Costituzione, consuetudini costituzionali, regolamenti delle Camere e regolamenti interni;
- non sono finanziati tramite rimborsi elettorali né tramite finanziamenti provenienti da privati cittadini;
- ricevono invece finanziamenti annuali a carico di Camera e Senato per le spese di funzionamento, comprese quelle per il personale dipendente;
- non hanno statuti e non risultano iscritti nel registro tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici;
- una situazione analoga vale per i gruppi costituiti presso i consigli regionali.
Viene inoltre precisato che l’art. 18, comma 1, del DL n. 149/2013 individua come partiti politici i soggetti iscritti nel registro e riferibili alle fattispecie previste dall’art. 10, comma 1, lettera a), e dall’art. 10, comma 2, lettere a) e b), riferite a partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo o che si colleghino a gruppi parlamentari o partecipino in forma aggregata a competizioni elettorali. Da ciò deriva che i gruppi parlamentari e consiliari restano esclusi.
Conseguenze contributive
In conseguenza dell’esclusione dal campo di applicazione del decreto, i gruppi parlamentari e consiliari:
- non sono destinatari dell’estensione della disciplina CIGS e dei contratti di solidarietà;
- non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Inquadramento previdenziale e istruzioni operative
Per rendere operativa l’esclusione dal versamento della contribuzione CIGS, il documento dispone che si proceda alla riclassificazione ai fini previdenziali delle matricole contributive intestate ai gruppi parlamentari e consiliari, previa domanda degli interessati.
Le sedi territoriali, verificata la domanda, devono:
- riclassificare le posizioni contributive dei gruppi parlamentari con decorrenza da gennaio 2014;
- ripristinare la classificazione già in uso per i partiti politici, con C.S.C. 7.07.03 e ATECO 2007 94.92.00.
Regolarizzazioni e recuperi contributivi
Per il recupero dell’eventuale contribuzione CIGS versata e non dovuta, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Per le note di rettifica già emesse a seguito del mancato versamento del contributo CIGS, le sedi territoriali competenti devono:
- sospendere le note, così da impedirne il passaggio al N.R.C.;
- effettuare la riclassificazione della matricola contributiva;
- ricalcolare le note di rettifica per determinarne la definizione.
Sintesi operativa finale
Il documento afferma in modo netto che i gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali non rientrano tra i soggetti obbligati dalla normativa sulla CIGS e sui contratti di solidarietà prevista per i partiti politici. Ne derivano la non debenza della contribuzione CIGS, la riclassificazione previdenziale delle posizioni con decorrenza gennaio 2014 e la possibilità di recuperare eventuali somme versate indebitamente tramite regolarizzazione contributiva.
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