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Messaggio

Messaggio numero 5901 del 24-09-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce quali pensionati devono dichiarare entro il 30 settembre 2015 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2014, quali categorie sono escluse, come va presentata la dichiarazione e quali sanzioni sono previste in caso di omissione. Indica inoltre le regole per la dichiarazione a preventivo del reddito 2015, le modalità di acquisizione dei redditi dichiarati e alcune specifiche per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici.

Comunicazione INPS su dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per l’anno 2014 e regime di cumulo con la pensione

Dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo dei pensionati per l’anno 2014

Il documento richiama l’articolo 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che disciplina il divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. In base a tale disciplina, i titolari di pensione con decorrenza entro il 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale, devono dichiarare all’ente erogatore i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2014 entro il 30 settembre 2015, termine coincidente con la scadenza della dichiarazione IRPEF relativa al medesimo anno.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo, perché non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che rende tali pensioni interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo dal 1° gennaio 2001;
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell’articolo 19 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009;
  • titolari di pensione o assegno di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, secondo i chiarimenti richiamati nelle circolari INPS citate.

Per gli assegni di invalidità, il documento precisa che continuano ad applicarsi le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995, anche quando l’assegno sia stato liquidato con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Pensionati soggetti all’obbligo e casi particolari

Devono effettuare la comunicazione entro il 30 settembre 2015 i pensionati che non rientrano nelle categorie escluse. Il documento segnala alcune fattispecie particolari:

  • per i titolari di pensione di invalidità e assegno di invalidità, il divieto di cumulo non si applica se nel 2014 il reddito da lavoro autonomo è pari o inferiore a euro 6.511,44, corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento sociale per anziani sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • le indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
  • le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • anche le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, comprese quelle di consiglieri regionali e parlamentari, non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati sono cumulabili con il trattamento pensionistico;
  • i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per tale funzione.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa va dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento.

Modalità di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione può essere trasmessa tramite il portale INPS, nella sezione www.inps.it – MODULI, con accesso autenticato tramite PIN. Dopo l’accesso ai Servizi per il cittadino, occorre selezionare la voce Dichiarazioni Reddituali e, nel relativo pannello, la campagna di riferimento e la tipologia 2015, riferita ai redditi 2014.

In alternativa, è possibile scaricare il modulo 503 AUT dal portale INPS, compilarlo e inviarlo via PEC alla sede competente.

Regime sanzionatorio

In caso di omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, il comma 8-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992 prevede che il titolare di pensione debba versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione. La somma viene recuperata dall’ente previdenziale competente mediante trattenuta sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Dichiarazione a preventivo per l’anno 2015

Per l’anno 2015, il documento richiama il comma 4-bis dell’articolo 10 del d.lgs. n. 503/1992, secondo cui le trattenute sulle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nell’anno.

Gli interessati devono presentare la dichiarazione preventiva con le modalità indicate per la dichiarazione reddituale. Le trattenute così operate saranno poi conguagliate sulla base del reddito effettivamente percepito, dichiarato entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF. Pertanto, i pensionati soggetti al divieto di cumulo che svolgano attività autonoma nel 2015 devono comunicare il reddito presunto dell’anno, mentre il conguaglio avverrà sulla dichiarazione a consuntivo del 2016.

Acquisizione dei redditi dichiarati

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti mediante le procedure di ricostituzione delle pensioni, secondo le modalità in uso. Il documento precisa che deve essere presentata la dichiarazione reddituale a consuntivo anche quando la situazione reddituale dichiarata a preventivo non sia variata. Analogamente, deve essere presentata la dichiarazione reddituale a preventivo anche se la situazione reddituale dell’anno in corso non è cambiata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

Pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici

Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità. Il documento ricomprende in tale ambito i trattamenti pensionistici privilegiati e quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o relativa alle mansioni.

Per il trattamento pensionistico di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001, si applica l’articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000, che prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità eccedenti il trattamento minimo siano cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%. Nel caso di reddito da lavoro autonomo, le trattenute non possono superare il 30% del reddito stesso.

Il richiedente, in sede di domanda telematica di pensione, sottoscrive l’avvertenza relativa all’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale attività lavorativa autonoma o dipendente successiva alla cessazione dal servizio. A tal fine può essere utilizzato anche il modulo 503 AUT, disponibile sul portale INPS e trasmissibile via PEC alla sede competente.

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