Sentenza del 06/02/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Ici - Imu - Base imponibile - Terreno edificabile - Classificazione nel P.R.G. - Condotte comunali potenzialmente ostative alla concreta edificazione del fondo - Irrilevanza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’assoggettamento a ICI/IMU e la determinazione della base imponibile, sostenendo che il terreno, pur classificato come edificabile dal vigente strumento urbanistico comunale, non fosse concretamente edificabile a causa della mancata approvazione regionale, dell’assenza di strumenti attuativi o di condotte comunali potenzialmente ostative alla realizzazione dell’edificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai fini tributari, un’area deve essere considerata edificabile quando tale qualificazione risulta dallo strumento urbanistico comunale vigente, senza che siano necessarie la definitiva approvazione regionale o l’adozione di strumenti attuativi. Anche eventuali comportamenti del Comune che rendano difficile o impediscano in concreto l’edificazione non eliminano l’obbligo tributario; tali condotte possono eventualmente fondare una distinta azione risarcitoria contro l’ente, ma non incidono sull’imponibilità del terreno.
Norme richiamate
Disciplina ICI/IMU relativa alle aree fabbricabili
La qualificazione urbanistica dell’area come edificabile, risultante dallo strumento urbanistico comunale vigente, è sufficiente per l’applicazione del tributo e per la determinazione della base imponibile.
Strumento urbanistico comunale vigente
L’indicazione dell’area come edificabile nello strumento urbanistico comunale rileva indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti attuativi.
Massime di principio
- Ai fini ICI/IMU, la natura edificabile del terreno dipende principalmente dalla sua classificazione urbanistica vigente, non dalla possibilità immediata e concreta di costruire.
- La mancata approvazione di strumenti attuativi o eventuali ostacoli amministrativi non escludono automaticamente l’imponibilità dell’area, anche se possono incidere sulla sua concreta valorizzazione e quindi sul valore venale.
- Se il Comune impedisce illegittimamente l’edificazione, il contribuente può valutare un’azione risarcitoria o altre forme di tutela amministrativa, ma non può normalmente ottenere, per questo solo motivo, l’esenzione dal tributo.
- Nella determinazione della base imponibile possono assumere rilievo le limitazioni effettive all’edificabilità, poiché incidono sul valore di mercato dell’area, pur senza eliminarne la qualificazione come edificabile.
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