Risposta n. 68 del 6/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente proponeva che le somme indebitamente corrisposte nel 2024 e integralmente restituite nel 2025 non costituiscano reddito imponibile per il 2024 e quindi non debbano concorrere al limite di 85.000 euro, permettendole di mantenere il Regime Forfetario; inoltre riteneva che la mancata rettifica della CU dall'ASP non impedisca la corretta determinazione del reddito se la restituzione è certa e documentata.
Regime forfetario - compensi erroneamente percepiti e successivamente restituiti - soglia di euro 85.000 - determinazione del reddito imponibile - rimborso imposta sostitutiva - rettifica risposta pubblicata il 10/02/2026
Il quesito
Se i compensi percepiti nel 2024 e poi integralmente restituiti all'ASP nel 2025 possano essere esclusi dal computo della soglia di 85.000 euro ai fini della permanenza nel Regime Forfetario per il 2025, e come ottenere il recupero dell'imposta sostitutiva versata nonché la rettifica della posizione quando la Certificazione Unica non viene rettificata dal sostituto d'imposta.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia chiarisce che, fermo restando il controllo su altri requisiti, i compensi erroneamente percepiti nel 2024 e integralmente restituiti nel 2025 non concorrono alla formazione della soglia di 85.000 euro e pertanto il superamento dovuto esclusivamente a tali somme non comporta la fuoriuscita dal Regime Forfetario per il 2025. Per l'imposta sostitutiva versata sulle somme errate è possibile ottenere il rimborso mediante dichiarazione integrativa o istanza di rimborso all'ufficio competente, fornendo idonea documentazione; la risposta rettifica la precedente publicazione n. 26 del 10/02/2026.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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